Legislazione e documentazione

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@I. Circolare (Ag. entrate) 7 febbraio 2007, n. 7. Articolo 25- ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore. Legge Finanziaria 2007

  1. *Premessa.

    L'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto l'articolo 25-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 al fine di disciplinare l'obbligo per il condominio, già sostituto di imposta ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del medesimo decreto, di operare una ritenuta anche sui corrispettivi dovuti in relazione a talune prestazioni di opera o servizi.

    In particolare, il comma 1 del citato articolo 25-ter prevede che «Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa».

    Il comma 2 dispone che «La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

  2. Soggetti obbligati.

    Il nuovo articolo 25-ter individua il soggetto obbligato ad operare la ritenuta in esame nel «condominio quale sostituto di imposta» espressione a suo tempo inserita nell'articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, dall'articolo 21 comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per attrarre detta figura nel novero dei sostituti di imposta.

    Pertanto, anche con riferimento all'adempimento dei nuovi obblighi introdotti dall'articolo 25-ter, si confermano i chiarimenti già forniti con la circolare del Ministero delle finanze n. 204 del 6 novembre 2000. Deve ritenersi, pertanto, che il soggetto obbligato ad effettuare la ritenuta d'acconto «è il condominio in quanto tale», anche se «il soggetto normalmente incaricato dal condominio a porre in essere gli adempimenti correlati alle funzioni di sostituto di imposta sia l'amministratore», laddove nominato per obbligo (condominio con più di quattro condomini) o nell'esercizio di una facoltà (condominio con non più di quattro condomini).

    Va da sè che la ritenuta deve essere effettuata indipendentemente dalla veste giuridica dell'amministrazione del condominio (persona fisica, società di persone, di capitali, etc.).

    Per il condominio con non più di quattro condomini, in mancanza della nomina di un amministratore, «le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini».

    L'obbligo di effettuare la ritenuta introdotto dall'articolo 25-ter, così come gli obblighi di ritenuta dettati dalle altre disposizioni del Titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973, si applicano anche al c.d. «supercondominio» e al condominio parziale.

    Il «supercondominio» si configura nell'ambito di un complesso immobiliare composto da più edifici (ciascuno dei quali è di norma costituito in condominio), caratterizzato dalla presenza di cose, servizi ed aree comuni cui siano applicabili le norme sul condominio (cfr.: Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066).

    Il condominio parziale rileva nell'ipotesi di gestione separata di un bene che, per obiettive caratteristiche funzionali, è destinato al servizio e/o al godimento di una parte soltanto dell'edificio in condominio (cfr. Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cass. civ., sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136).

    In tali ipotesi, ove sia ravvisabile una gestione autonoma delle parti interessate tale da richiedere adempimenti nettamente separati da quelli assolti dal...

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