Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1243-1246

Page 1243

@I. D.L. 2 ottobre 2008, n. 151. Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 231 del 2 ottobre 2008)

1. (Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109). 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: «ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

b) al comma 5:

1) le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 31 dicembre 2008.»;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.».

2. (Impiego del personale delle Forze armate). 1. All'articolo 7 bis del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 bis. Ai fini e con le medesime modalità di cui al comma 1, nelle aree ove si ritiene necessario assicurare, in presenza di fenomeni di emergenza criminale, un più efficace controllo del territorio è autorizzato, fino al 31 dicembre 2008, l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate.»;

b) al comma 3, dopo la parola: «comma 1» sono inserite le seguenti: «e 1 bis»;

c) al comma 4, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1 bis e 2».

3. (Misure per fronteggiare l'immigrazione clandestina). 1. Per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno di immigrazione clandestina anche al fine di garantire la più rapida attuazione della normativa europea in materia attraverso l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di euro 3.000.000 per l'anno 2008, di euro 37.500.000 per l'anno 2009, di euro 40.470.000 per l'anno 2010 e di euro 20.075.000 a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 destinati alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

  1. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

    2008 2009 2010
    Ministero della giustizia 7.193.00 11.212.000
    Ministero dell'interno 3.000.000 30.307.000 19.785.000
    Ministero della salute 9.473.000
    Totale 3.000.000 37.500.000 40.470.000
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    4. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @II. D.M. (Min. int.) 5 agosto 2008. Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2008)

    1. (Incolumità pubblica e sicurezza urbana). Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

    2. (Interventi del sindaco). Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

    a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

    b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che nePage 1244 impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

    c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

    d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

    e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

    @III. Dec. Quadro UE del 24 luglio 2008, n. 675/GAI. relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (G.U.C.E. del 15 agosto 2008, L. n. 220)

    1. (Oggetto). 1. La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri.

  3. La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea.

    2...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT