Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine765-768

Page 765

@I. DEC. QUADRO UE 24 luglio 2008, n. 675. /GAI. Relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (G.U.U.E. Serie gen. - n. L 220 del 15 agosto 2008)

1. (Oggetto). 1. La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri.

  1. La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

    2. (Definizioni). Ai fini della presente decisione quadro per «condanna» si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato.

    3. (Considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro). 1. Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

  2. Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l'esecuzione della decisione.

  3. Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

  4. A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame.

  5. Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l'applicazione ditali norme a condanne pronunciate all'estero limiti il giudice all'atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

    Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri.

    4. (Rapporti con altri strumenti giuridici). La presente decisione quadro sostituisce, nell'ambito degli Stati membri parti della convenzione, l'articolo 56 della convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali, fatta salva la sua applicazione tra gli Stati membri e i paesi terzi.

    5. (Recepimento). 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 agosto 2010.

  6. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nella legislazione nazionale gli obblighi imposti loro a norma della presente decisione quadro.

  7. In base alle informazioni ricevute, la Commissione presenta, entro il 15 agosto 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata, se del caso, di proposte legislative.

    6. (Entrata in vigore). La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    @II. Delib. (Garante per la protezione dei dati personali) 26 giugno 2008, n. 46. Linee guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 178 del 31 luglio 2008)

    Il Garante per la protezione dei dati personali

    Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe...

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