Legislazione e documentazione
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Rivista penale 4/2012
Legislazione e
documentazione
I
L. 15 febbraio 2012, n. 12. Norme in materia di misure per il
contrasto ai fenomeni di criminalità informatica (Gazzetta
Ufficiale Serie gen. - n. 45 del 23 febbraio 2012).
1. (Modifiche al codice penale in materia di confisca obbliga-
toria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commis-
sione di reati informatici). 1. All’articolo 240 del codice penale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:
«1 bis. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che
risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commis-
sione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quin-
quies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635
bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le disposizioni
della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente
non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o
telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizio-
ne del numero 1 bis del capoverso precedente si applica anche
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale».
2. (Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o
confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati infor-
matici). 1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transi-
torie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, dopo l’articolo 86 è inserito il seguente:
«Art. 86 bis.(Destinazione dei beni informatici o telematici
sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione
dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615 ter, 615 quater, 615
quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies,
635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quin-
quies del codice penale). - 1. I beni e gli strumenti informatici o
telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica
forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la
commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615 ter, 615
quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quin-
quies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640
ter e 640 quinquies del codice penale sono affidati dall’autorità
giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi
ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informa-
tici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dal-
lo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono
assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che
ne abbiano avuto l’uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente
affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne
facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini
informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giu-
stizia.».
3. (Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,
9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 è inserito
il seguente: «9 bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati
agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l’uso ai
sensi del comma 9».
II
D.L. 22 dicembre 2011, n. 211. Interventi urgenti per il contra-
sto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento
delle carceri (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 297 del 22 dicem-
bre 2011) convertito, con modificazioni, nella L. 17 febbraio 2012,
n. 9 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 42 del 20 febbraio 2012).
1. (Modifiche al codice di procedura penale). 01. All’articolo 386,
comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dall’articolo 558.».
1. All’articolo 558 del codice di procedura penale, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza
sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente al-
l’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giu-
dizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Si applicano al giudizio
di convalida le disposizioni dell’art. 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4 bis. Salvo quanto previsto dal comma 4 ter, nei casi di cui
ai commi 2 e 4 il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284.
In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato ese-
guito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il pubblico
ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella
disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che han-
no eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato.
In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture,
o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il
pubblico ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato
sia condotto nella casa circondariale del luogo dove l’arresto è
stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per
le indagini, presso altra casa circondariale vicina.
«4 ter. Nei casi previsti dall’articolo 380, comma 2, lettere e
bis) ed f), il pubblico ministero dispone che l’arrestato sia cu-
stodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali
o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che
hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di
cui al comma 4 bis, terzo periodo.».
2. (Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271). 1. Alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
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