Legislazione e documentazione

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I

L. 21 aprile 2011, n. 62. modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 103 del 5 maggio 2011).

  1. (Misure cautelari). 1. Il comma 4 dell’articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta nè mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni».

  2. Al comma 1 dell’articolo 284 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta».

  3. Dopo l’articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 285 bis. (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri). - 1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata.

  5. (Visite al minore infermo). 1. Dopo l’articolo 21 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

    Art. 21 ter. (Visite al minore infermo). - 1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell’istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l’infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

    2. La condannata, l’imputata o l’internata madre di un bambi- no di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

    .

  6. (Detenzione domiciliare). 1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 47 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell’ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette».

  7. All’articolo 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a)al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalità di cui al comma 1 bis»;

    b)dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell’articolo 4 bis, l’espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».

  8. (Individuazione delle case famiglia protette). 1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall’articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47 ter e 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 della presente legge.

  9. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette.

  10. (Copertura finanziaria). 1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia attenuata di cui all’articolo 285 bis del codice di procedura penale, introdotto dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, pari a 11,7 milioni di euro, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, compatibilmente con gli effetti stimati in termini di indebitamento netto.

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    II

    Circ. (Min. giust.) 21 aprile 2011. Utilizzazione del registro degli atti non costituenti notizie di reato (modello 45)

    Ai Sig.ri Procuratori Generali presso le Corti di Appello Loro Sedi e,p.c.:

    Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione Roma

    Al Sig. Capo dell’Ispettorato Generale Sede

    Dai dati a disposizione di questo Ministero ed alla luce della riunione dei Procuratori Generali presso le Corti di Appello organizzata dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione lo scorso 18 aprile, emergono significative divergenze tra le prassi invalse nelle Procure della Repubblica in ordine alle iscrizioni effettuate nel registro degli atti non costituenti reato (mod. 45). La questione relativa all’utilizzazione del registro modello 45 è già stata affrontata al momento dell’entrata in vigore del codice di procedura penale e successivamente, in più occasioni, sotto diverse prospettive, in ambito amministrativo, giudiziario e disciplinare. La circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989, al momento del passaggio dal codice previgente a quello attuale, aveva sottolineato che:

    “Registro delle notizie di reato (modelli 21, 22 e 52). A tale registro, espressamente previsto dall’art. 335 c.p.p., il nuovo sistema processuale riserva un rilievo particolare. Basti osservare, al riguardo, che dalla data in cui vengono iscritte le generalità della persona cui il fatto è attribuito decorre il termine utile per il compimento delle indagini preliminari (articoli 405, 408 c.p.p.); dalla data di iscrizione della notizia di reato decorre il termine utile perché il P.M. presenti la richiesta di giudizio immediato (art. 454 c.p.p.); dalla formulazione dell’imputazione consegue la pendenza del procedimento ai fini del rilascio del relativo certificato (c.d. dei carichi pendenti).

    Ciò premesso, va osservato che nel registro devono essere iscritte le notizie di reato, cioè le notizie suscettibili di mettere in moto il meccanismo delle indagini preliminari qualunque sia l’esito di queste (esercizio dell’azione penale o richiesta di archiviazione) ...

    Registro delle notizie di reato relative ad ignoti (modello 44). Ragioni di opportunità e di uniformità hanno suggerito la previsione obbligatoria per tutti gli uffici del P.M. di un registro dei procedimenti a carico di ignoti, separato da quello delle notizie di reato riguardanti persone note.

    Qualora in seguito alle indagini espletate sia individuata la persona cui il fatto è attribuito, dovrà procedersi a nuova iscrizione nel registro relativo alle persone note, ma dovrà essere indicato il numero del registro di provenienza, così da costituire segnalazione adeguata, per l’autorità giudiziaria procedente, in ordine al riferimento temporale della prima iscrizione.

    Registro degli atti non costituenti notizia di reato (modello 45). Da una corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 335, le quali fanno obbligo al P.M. di iscrivere il nome della persona cui il reato è attribuito (comma 1) e di annotare ogni mutamento della qualificazione giuridica del fatto o delle sue circostanze (comma 2), deriva che le informative non costituenti notizia di reato non dovranno essere riportate nel registro delle notizie di reato, bensì in un diverso registro, del tutto autonomo dal primo e non assimilabile all’attuale registro generale “C”.

    In esso verranno iscritti, con l’indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.).

    L’iscrizione dell’informativa pervenuta nell’uno o nell’altro registro dipenderà dalla valutazione che ne dovrà fare il P.M. a norma dell’art. 109 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271 (disposizioni di attuazione del c.p.p.).

    Nel caso in cui il P.M. ritenga che la notizia, già iscritta nel registro degli...

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