Legislazione e documentazione

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I

D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 155 del 6 luglio 2011), convertito, con modificazioni, nella L. 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. -n. 164 del 16 luglio 2011) ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 190 del 17 agosto 2011.

TITOLO II DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO

34. (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327). 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l’articolo 42 è inserito il seguente:

42 bis. (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) - 1. Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.

2. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.

4. Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.

5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.

7. L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in

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tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

37. (Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie). 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle controversie instaurate, nonchè ai ricorsi notificati ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allegato C bis (Omissis)

II

Nota (Min. int.) 31 maggio 2011, n. 557. Comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza della “cessione di fabbricato” a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Problematiche applicative

L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell’introdurre la cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione “assorba”, tra l’altro, l’obbligo della comunicazione, all’autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

Più recentemente, l’articolo 5, commi 1, lettera d), e 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, recante “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”, ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati.

Premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini dell’acquisizione da parte delle autorità locali di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazioni e vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrer dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 2011 - per quanto riguarda i contratti di vendita di immobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del decreto legge n. 59 del 1978, convertito dalla legge n. 191 del 1978 - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12, concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del comma 6 del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 23 del 2011, il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa, o di arti e professioni.

Con riserva di comunicare aggiornati elementi informatici in merito alla problematica in argomento, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento anche alle autorità locali di pubblica sicurezza ed ai sindaci della rispettiva provincia.

III

D.L.vo 23 maggio 2011, n. 79. Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/Ce, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 129 del 6 giugno 2011).

1. (Approvazione del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo). 1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all’allegato 1.

2. (Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio). 1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI

CAPO I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETÀ, CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

ART. 69. Definizioni. 1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) “contratto di multiproprietà”...

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