Legislazione e documentazione

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I

Ris. (Ag. entrate) 22 ottobre 2010, n. 112/E. Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomini o cooperative di abitanti di edifici abitativi - disposizioni in materia di aliquota IVA - n. 127 bis della tabella A, parte III, allegata al D.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972 - ulteriori chiarimenti.

Con la risoluzione n. 108 del 15 ottobre 2010 sono stati resi chiarimenti in ordine alla portata applicativa della disposizione normativa di cui al n. 127 bis della tabella A, parte III, allegata al D.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972, relativamente alla somministrazione di gas metano usato per usi civili, con specifico riferimento al caso della somministrazione di gas nei confronti di condòmìni e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo.

Al riguardo si rammenta che con circolare del 17 gennaio 2008, n. 2/E è stato chiarito che i consumi di gas naturale esposti in bolletta/fattura sono imputati allo scaglione di 480 metri cubi, fino a quando non sia raggiunto il predetto limite, a partire dal 1° gennaio di ogni anno (ovvero, se successiva, dalla data di attivazione della somministrazione), fino al 31 dicembre dell’anno stesso (ovvero se anteriore, fino alla data di cessazione del contratto di somministrazione), con applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento. Per i consumi oltre il predetto limite, si applica l’aliquota ordinaria del 20 per cento sulla parte eccedente.

Con particolare riferimento al caso della somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomìni e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo, la richiamata risoluzione n. 108 del 2010 ha precisato che il limite di 480 m.c. annui, stabilito ai fini della fruizione dell’aliquota del 10 per cento, di cui al citato n. 127 bis della tabella A, va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti.

In altri termini, per quanto concerne il profilo quantitativo, il beneficio compete sino al raggiungimento del limite massimo annuale di 480 metri cubi con riferimento a ciascuna delle utenze del condominio o cooperativa di abitanti di edifici abitativi. Conseguentemente, in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480 mc deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato.

Al riguardo, si rammenta che il principio sopra espresso deve essere applicato, ovviamente, in modo da escludere all’origine la possibile duplicazione del beneficio contenuto nel n. 127 bis in commento, pena la violazione della disciplina comunitaria di riferimento.

A tal fine, il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato, da moltiplicare per il limite di 480 mc cui si applica l’aliquota agevolata, deve essere assunto al netto di quelle unità immobiliari che fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili, per il quale risulta già applicabile l’aliquota agevolata prevista dal n. 127 bis in esame.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni impartite ed i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

II

Ris. (Ag. entrate) 15 ottobre 2010, n. 108/E. Somministrazione di gas metano usato per usi civili nei confronti di condomìni o cooperative di abitanti di edifici abitativi - disposizioni in materia di aliquota IVA - n.127 bis della tabella A, parte III, allegata al D.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Con la presente risoluzione si forniscono chiarimenti in ordine alla portata applicativa della disposizione normativa di cui al n. 127 bis della tabella A, parte III, allegata al D.p.r. n. 633 del 26 ottobre 1972, relativamente alla somministrazione di gas metano usato per usi civili.

In particolare, tale documento di prassi ha lo scopo di eliminare dubbi interpretativi e problematiche applicative, da più parti manifestate, con specifico riferimento al caso della somministrazione di gas nei confronti di condomìni e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano impianti di tipo centralizzato e collettivo.

È il caso di rammentare che la scrivente ha diramato istruzioni operative sulla portata applicativa del n. 127 bis con la circolare del 17 gennaio 2008 n. 2/E e che nessun documento di prassi ha mai affrontato la specifica problematica dei condomìni e delle cooperative di abitanti di edifici abitativi.

Come è noto, l’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127 bis della tabella A, parte III, allegata al D.p.r. n. 633 del 1972, il quale, nella sua attuale formulazione, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento alla “somministrazione di gas

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metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della commercializzazione”.

Il regime introdotto ha inteso recepire nell’ordinamento nazionale la direttiva europea 2003/96/CE, che ha rivisto la normativa sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Di fatto, si è inteso modificare il criterio di tassazione, che non si basa più sulla tipologia di utilizzo, ma sull’entità del consumo.

Il novellato n. 127...

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