Legislazione e documentazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine365-374

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@I D.L. 12 febbraio 2010, n. 10. Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 35 del 12 febbraio 2010), convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 82 del 9 aprile 2010)

1. (Modifiche in materia di competenza della Corte di assise). 1. All’articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonchè per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».

  1. Fermo quanto previsto dall’art. 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l’azione penale.

    2. (Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale comunque aggravati). 1. In deroga a quanto previsto nell’art. 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all’art. 416 bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia stata già esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d’assise.

    3. (Copertura finanziaria). 1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    4. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @II D.L. 4 febbraio 2010, n. 4. Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 28 del 4 febbraio 2010), convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 78 del 3 aprile 2010)

    1. (Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 1. È istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

  2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

  3. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

    a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonchè delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

    b) coadiuva l’autorità giudiziaria nell ‘amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

    c) coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell’udienza preliminare;

    d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

    e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell’articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale;

    f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

    3 bis. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

    2. (Organi dell’Agenzia). 1. Sono organi dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

    a) il Direttore;

    b) il Consiglio direttivo;

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    c) il Collegio dei revisori.

  4. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

  5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed è composto:

    a) da un rappresentante del Ministero dell’interno;

    b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

    c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

    d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato.

  6. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

  7. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

  8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

    3. (Attribuzioni degli organi dell’Agenzia). 1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

  9. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

  10. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

  11. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

    a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

    b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

    c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

    d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

    e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

    f) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

    g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonchè negli altri casi stabiliti dalla legge;

    h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche...

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