Legislazione e documentazione

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@I L. 25 febbraio 2010, n. 36. Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 59 del 12 marzo 2010).

1. 1. Il primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro».

@II D.L. 12 febbraio 2010, n.10. Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.35 del 12 febbraio 2010).

1. (Modifiche in materia di competenza della corte di assise). 1. All’articolo 5, comma 1, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole:«di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall’articolo 630, primo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti:«di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati»;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall’articolo 51, comma 3 bis e comma 3 quater, esclusi i delitti previsti dall’articolo 416 bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d).».

  1. Fermo quanto previsto dall’articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l’azione penale.

    2. (Disposizioni sulla competenza nei procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all’articolo 416 )(bis)( del codice penale comunque aggravati). 1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all’articolo 416 bis del codice penale, comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia stata già esercitata l’azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d’assise.

    3. (Copertura finanziaria). 1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

    4. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @III D.L. 4 febbraio 2010, n. 4. Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 28 del 4 febbraio 2010).

    1. (Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). 1. È istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

  2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.

  3. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

    a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 2 duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazionePage 452dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonchè delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

    c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12 sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

    d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

    e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12 sexies del decretolegge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;

    f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

    2. (Organi dell’Agenzia). 1. Sono organi dell’Agenzia:

    a) il Direttore;

    b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori.

  4. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato in posizione di fuori ruolo. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

  5. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed è composto:

    a) da un rappresentante del Ministero dell’interno;

    b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

    c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

    d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato.

  6. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

  7. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.

  8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

    3. (Attribuzioni degli organi dell’Agenzia). 1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

  9. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, altresì, i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione, secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 575 del 1965.

  10. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

  11. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

    a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

    b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

    c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

    d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

    e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

    f) verifica l’utilizzo dei...

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