DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220 - Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"

Titolo I PRINCIPI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante: "Provvedimenti per la cooperazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie"; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante: "Nuove norme in materia di societa' cooperative"; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante

"Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante: "Interventi urgenti per l'economia"; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante

"Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari"; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario"; Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, recante

"proroghe e differimenti di termini"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n.

287, recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive; E m a n a il seguente decreto legislativo

Art. 1.

Vigilanza cooperativa 1. La vigilanza su tutte le forme di societa' coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366, societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile, consorzi agrari e piccole societa' cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, e' attribuita al Ministero delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto.

  1. La vigilanza di cui al comma 1 e' finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento e' riservato, in via amministrativa, al Ministero anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche.

  2. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di seguito denominato Ministro.

  3. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti.

  4. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Note all'art. 1

    - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2001

    "1. La riforma della disciplina delle societa' cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa e' ispirata ai principi generali previsti dall'art. 2, in quanto compatibili, nonche' ai seguenti principi generali

    a)-e) omissis; f) disciplinare la figura del gruppo cooperativo quale insieme formato da piu' societa' cooperative, anche appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso, esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;".

    - Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile

    "Art. 2512 (Enti mutualistici). - Gli enti mutualistici diversi dalle societa' cooperative sono regolati dalle leggi speciali.".

    Titolo II LA REVISIONE COOPERATIVA

    Art. 2.

    Modalita' e soggetti abilitati 1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalita' stabilite con decreto del Ministro.

  5. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

  6. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

  7. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

  8. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessita' di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, puo' formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

  9. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del codice civile.

  10. A tale scopo, e per ogni finalita' connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.

  11. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro

    1. l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione; b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.

  12. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino quando l'ente cooperativo non e' cancellato dall'elenco degli aderenti.

    Note all'art. 2

    - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma della organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999

    "Art. 11 (L'ufficio territoriale del Governo). - 1. Le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del Governo.

  13. Gli uffici territoriali del Governo mantengono tutte le funzioni di competenza delle prefetture, assumono quelle ad essi assegnate dal presente decreto e, in generale, sono titolari di tutte le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome.

  14. Il prefetto preposto all'ufficio territoriale del Governo nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del Governo.

  15. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilita' dell'ufficio territoriale del Governo, al riordino, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, dei compiti degli uffici periferici delle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 5 e all'accorpamento, nell'ambito dell'ufficio territoriale del Governo, delle relative strutture, garantendo la concentrazione dei servizi comuni e delle funzioni strumentali da esercitarsi unitariamente, assicurando un'articolazione organizzativa e funzionale atta a valorizzare le specificita' professionali, con particolare riguardo alle competenze di tipo tecnico. Il regolamento disciplina inoltre le modalita' di svolgimento in sede...

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