La legislazione antimafia dopo la legge 15 luglio 2009 n. 9

AutoreIsidoro Palma
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@1. Gli strumenti di prevenzione e di controllo di tipo amministrativo

Con la legge 15 luglio 2009 n. 94 si completa l'intervento di potenziamento della legislazione antimafia inaugurato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92. La novella opera su due piani: da un lato attraverso il rafforzamento degli strumenti preventivi di controllo amministrativo, sulla base della consapevolezza che la lotta alla mafia non può essere demandata esclusivamente al magistero punitivo penale, dall'altro lato mediante l'ampliamento delle misure volte ad aggredire le ricchezze illecitamente accumulate dalle organizzazioni manose.

Sul primo fronte si registra l'attribuzione del potere ai Prefetti di disporre accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. La nuova disciplina s'inserisce nell'ambito del D.L.vo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, che regolamenta le competenze prefettizie in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia relative alle imprese partecipanti alle gare per l'affidamento di appalti pubblici.

Le nuove attribuzioni sono finalizzate a prevenire infiltrazioni mafiose mediante veri e propri atti a sorpresa, delegati ai Gruppi interforze istituiti presso gli uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003. Tali organi ispettivi operano in stretto collegamento con la Direzione investigativa antimafia. La verifica sui cantieri consente di accertare la presenza di eventuali imprese subappaltatricizione della stazione appaltante.

È noto, infatti, che il rischio di infiltrazioni mafiose è alquanto elevato nel settore dei subappalti, dove imprese mafiose o "a partecipazione manosa" 1 potrebbero assicurarsi l'esecuzione di lavori pubblici o di parte di essi, eludendo il sistema di garanzie predisposto dal legislatore per l'affidamento delle commesse pubbliche 2.

La nuova previsione, stante la sua collocazione nel citato D.L.vo n. 490/94, va in prima battuta correlata alle competenze prefettizie in materia di rilascio delle certificazioni antimafia, consentendo controlli più penetranti e di tipo sostanziale nei confronti delle imprese interessate a partecipare alle procedure di evidenza pubblica 3.

Ma le nuove competenze prefettizie vanno lette anche in combinato disposto col divieto di subappalto o cottimo, penalmente sanzionato dall'art. 21 della legge 646/82,rappresentandone indubbiamente garanzia di effettività 4.

Tale lettura ermeneutica, che conferisce ai rinnovati poteri prefettizi non solo una funzione strumentale al rilascio di certificazioni antimafia, ma anche una finalità di controllo successivo all'aggiudicazione dell'appalto, sembrerebbe avallata dalla nuova intitolazione del D.L.vo 490/94, interpolata dalla legge in commento e così formulata: "disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, nonché disposizioni concernenti i poteri del Prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata".

Così delineato l'ambito di applicazione dei nuovi poteri prefettizi, è possibile affermare che la formula legislativa "imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici" consenta di comprendere nel novero dei soggetti imprenditoriali sottoposti ai controlli prefettizi tutti coloro i quali, a qualsiasi titolo, partecipano alle procedure di aggiudicazione, ma anche alla realizzazione di lavori pubblici: appaltatori, subappaltatori, cottimisti, concessionari di costruzione e gestione di opere pubbliche, etc.

La locuzione legislativa sembra escludere dal potere ispettivo prefettizio gli appalti di servizi, sebbene la "ratio" della normativa, consistente nella finalità di prevenire intromissioni da parte delle consorterie mafiose nel sistema degli appalti pubblici, imponga un'interpretazione estensiva.

Nell'ambito dei poteri di controllo di natura amministrativa si colloca l'art. 2 comma 3 della legge 94/09, che amplia le categorie di operatori economici sottoposte ad accessi e accertamenti da parte del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6 giugno 1982 n. 629.

Si tratta di controlli che il Ministro dell'interno può delegare ai nuclei di polizia tributaria, in presenza di elementi che facciano ritenere fondato il pericolo di infiltrazioni mafiose.

La novella 94/09 estende la cerchia dei destinatari di tali attività ispettive a tutti i soggetti contemplati al capo III del D.L.vo 21 novembre 2007 n. 231: intermediari finanziari e soggetti comunque esercenti attività finanziarie, che si affiancano alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici, anche economici, agli istituti e società che svolgono attività di raccolta del risparmio, già rientranti nella previsione del D.L. 629/82.

Si tratta di controlli finalizzati a prevenire infiltrazioni mafiose in settore economici particolarmente esposti al rischio di riciclaggio di capitali di provenienza illecita.Page 110

Gli esiti positivi di tali attività ispettive, poste in essere da pubblici ufficiali, dovranno essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e potranno certamente costituire idonea fonte di notizie di reato per l'avvio di indagini penali.

Va peraltro sottolineato che non è affatto un'ipotesi astratta l'accertamento di un'attività di riciclaggio o reimpiego attualmente in corso al momento dell'accesso da parte della Guardia di Finanza. In quest'ultima ipotesi troverà applicazione l'art. 220 disp. att. c.p.p., che impone l'osservanza delle forme e delle garanzie del codice di rito penale per assicurare le fonti di prova emerse nel corso di attività ispettive o di vigilanza.

Le attività ispettive di natura amministrativa presentano evidenti profili di connessione con le indagini penali, potendo costituire punto di partenza di inchieste .penali o comunque potendo apportare elementi di prova ad indagini già in corso. Si pensi al vantaggio dell'inquirente di raccogliere preziose fonti di prova attraverso l'ausilio indiretto delle attività ispettive, senza dover ricorrere ai tipici atti a sorpresa dell'indagine penale, che comporterebbero un'inevitabile discovery.

È indispensabile per un'efficace azione sinergica di contrasto il coordinamento tra i due piani d'indagine. A tal fine l'organismo di raccordo potrebbe essere individuato nel Procuratore nazionale antimafia, il quale provvede anche all'acquisizione ed elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 371 bis comma 3° lett. C) c.p.p. vo alle organizzazioni mafìose va segnalato l'art. 2...

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