Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine465-478

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@I. D.M. (Min. trasp.) 24 ottobre 2007. Procedure per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 71 del 25 marzo 2008)

1. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto concerne le procedure per la nomina degli esperti per i controlli da effettuare in conformità a quanto prescritto nei paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili in relazione ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.). Le predette figure professionali sono di seguito nominate quali esperti.

  1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede alla verifica dei requisiti e alla valutazione dei candidati ad esperto mediante una prova di idoneità da espletarsi secondo quanto disposto dal presente decreto.

  2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri provvede ad indire le sessioni di prova per la valutazione dell'idoneità degli esperti con proprio bando, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    2. (Requisiti per l'ammissione alla prova di idoneità ad esperto). 1. I candidati per essere ammessi alla prova per la valutazione dell'idoneità ad esperto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    a) laurea in ingegneria, ovvero laurea triennale in ingegneria, ovvero diploma di perito tecnico industriale; ciascun titolo deve essere stato conseguito con votazione equipollente al minimo di 8/10. In alternativa è richiesta laurea in ingegneria con attestazione di docenza in materia di termodinamica, rilasciato da una università italiana, per un periodo non inferiore a cinque anni anche non continuativo nell'arco temporale degli ultimi dieci anni, presso la stessa università. La predetta attestazione sostituisce la rispondenza al punto c);

    b) abilitazione all'esercizio della professione; c) aver svolto, attività di direzione o progettazione tecnica nel settore delle costruzioni ovvero negli allestimenti di equipaggiamenti per carrozzerie isotermiche, per un periodo non inferiore a:

    i. due anni per titolari di laurea in ingegneria;

    ii. tre anni per titolari di laurea triennale in ingegneria;

    iii. cinque anni, per titolari di diploma di perito tecnico industriale;

    anche non continuativo, nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. In alternativa è richiesto di aver svolto attività di conduzione e verbalizzazione, in media di almeno tre prove al mese, per un periodo continuativo non inferiore a cinque anni, secondo la normativa tecnica A.T.P. presso una stazione di prova autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404;

    d) avere raggiunto la maggiore età;

    e) essere cittadino italiano, o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero cittadino di uno Stato con cui sia operante una specifica condizione di reciprocità;

    f) non essere, né essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

    g) non essere, né essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

    h) non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione.

  3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla prova di idoneità ad esperto.

  4. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato alla prova di idoneità per difetto dei requisiti sopra indicati.

    3. (Domanda di ammissione alla prova di idoneità ad esperto). 1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità ad esperto deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altra forma di presentazione, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di esame.

  5. Alla domanda di esame deve essere allegata una delle seguenti attestazioni, resa sotto la personale responsabilità:

    a) dal legale rappresentante della casa costruttrice di carrozzerie isotermiche di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2;

    b) dal direttore della stazione di prova di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 2;

    c) dal preside della facoltà interessata di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 2.

  6. L'amministrazione può effettuare riscontri sulla documentazione presentata e sulle dichiarazioni allegate alla domanda.

    4. (Prova d'idoneità). 1. La prova di idoneità consiste in un colloquio finalizzato all'accertamento della conoscenza degli argomenti indicati nell'allegato 1. Gli ingegneri docenti di cui al punto a) del comma 1 dell'art. 2 sono esentati dal sostenere le parti I, II e III del programma descritto nell'allegato 1.

  7. La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova di idoneità sarà resa nota dal Dipartimento per i trasporti terrestri mediante avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  8. Al termine di ogni prova di idoneità, sarà affisso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione dell'esito.

    5. (Commissioni per l'idoneità ad esperto). 1. Il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri nomina una o più commissioni per la prova di idoneità, di cui al comma 2 del presente articolo, in relazione ad esigenze operative.

  9. Le commissioni per la prova di idoneità ad esperto, sono composte da un dirigente tecnico del Dipartimento per i trasporti terrestri con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici del Ministero dei trasporti, di cui due con qua-Page 466lifica non inferiore a ingegnere coordinatore ed uno con qualifica non inferiore ad ingegnere o funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti.

  10. Non possono far parte della commissione d'esame persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

  11. I componenti tecnici delle commissioni delle prove di idoneità possono, a loro domanda, acquisire la nomina di esperto a condizione che abbiano la disponibilità di un locale di prova di cui al punto b) del comma 1, art. 6 del presente decreto.

    6. (Nomina degli esperti). 1. La nomina ad esperto avviene, su domanda dell'interessato previa verifica dei seguenti requisiti:

    a) superamento della prova di idoneità ad esperto di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto da non più di due anni;

    b) disponibilità di un locale di prova di superficie e volume adeguati ad effettuare le prove di cui ai paragrafi 29 e 49 dell'allegato 1, appendice 2 dell'accordo A.T.P., attrezzato con la strumentazione necessaria ed idonea per i rilievi prescritti ai predetti paragrafi. Le caratteristiche dei locali, delle attrezzature e le procedure operative sono riportate nell'allegato 2 al presente decreto;

    c) certificazione di accreditamento secondo le norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000 per ogni locale di prova attrezzato con l'idonea strumentazione per le specifiche prove;

    d) verifica iniziale di cui al successivo art. 7;

    e) dichiarazione di essere in possesso di tutte le certificazioni tecniche ed amministrative previste dalla legislazione vigente per il tipo di attività e di prove.

    7. (Verifica dell'attività). 1. I locali di prova attrezzati con l'idonea strumentazione per le specifiche prove sono soggetti ad una verifica iniziale condotta da una commissione ispettiva composta da un funzionario della direzione generale per la motorizzazione e da un funzionario del S.I.I.T., operante in una stazione di prova A.T.P. del Ministero dei trasporti.

    Sono a carico dei richiedenti gli oneri derivanti alla nomina dell'esperto.

  12. L'esito favorevole, di cui al comma 1 è propedeutica alla nomina dell'esperto.

  13. Gli esperti, ottenuta la nomina, possono operare in non più di tre locali di prova nella loro disponibilità, dei quali almeno due ricadenti nel territorio di competenza di un medesimo S.I.I.T.

  14. L'attività degli esperti è soggetta alla vigilanza dei S.I.I.T. e l'effettuazione delle prove deve essere comunicata con almeno sette giorni di anticipo al direttore dello stesso S.I.I.T. competente con riferimento alla località di effettuazione della prova. Con cadenza trimestrale gli esperti comunicano ai competenti S.I.I.T. l'elenco delle prove effettuate.

  15. Presso il competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione è tenuto un elenco degli esperti e dei relativi locali in cui operano.

    8. (Norme transitorie e finali). 1. Gli esperti che hanno conseguito la nomina in data antecedente a quello di pubblicazione del presente decreto devono:

    a) entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto adeguarsi a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del presente decreto;

    b) entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto adeguare i locali di prova con le rispettive strumentazioni alle disposizioni di cui al precedente punto b) e c), comma 1, art. 6.

    9. (Abrogazioni). 1. Il decreto del Ministro dei trasporti 28 febbraio 1984, n. 1183 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

    10. (Misure di salvaguardia dell'amministrazione). 1. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che sono venuti meno i requisiti richiesti dal presente decreto o che l'attività svolta non risulta conforme alla normativa internazionale e nazionale A.T.P., il capo del Dipartimento per i trasporti terrestri procede alla sospensione dell'attività dell'esperto.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI...

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