Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine461-469

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@I. D.M. (Fin.) 8 marzo 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Savona (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 22 marzo 1999)

IL DIRETTORE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante: «Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro»;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della richiesta - le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto l'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Considerato che per l'imposta di cui alla sopracitata legge n. 549 del 1995 si applicano le disposizioni contenute nel capo I del decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8 bis del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Viste le note in data 11 dicembre 1998 della procura della Repubblica di Savona e n. 7317 in data 5 marzo 1999 della procura generale della Repubblica di Genova con le quali è stata autorizzata la chiusura al pubblico dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Savona in data 25 gennaio 1999 per consentire la sostituzione delle apparecchiature informatiche in dotazione;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Savona in data 25 gennaio 1999.

@II. D.M. (Fin.) 10 marzo 1999. Concessione della esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore dei vettori della Repubblica Ceca (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 68 del 23 marzo 1999)

1. 1. Con effetto dall'1 gennaio 1999 le trattrici stradali, gli autocarri e i relativi rimorchi adibiti al trasporto internazionale, importati temporaneamente dalla Repubblica Ceca ed appartenenti a persone residenti stabilmente nella Repubblica Ceca, sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

  1. Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

    @III. D.M. (Fin.) 11 marzo 1999. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 73 del 29 marzo 1999)

    È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Mantova in data 9 marzo 1999, dalle ore 11 alle ore 12,30.

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    @IV. D.M. (Fin.) 16 marzo 1999. Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 22 marzo 1999)

    1. 1. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate di Roma, la riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana, è affidata all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

  2. L'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse di cui al comma 1 sono curati dagli uffici del registro o, ove attivati, dagli uffici delle entrate competenti in base al domicilio fiscale del contribuente.

    @V. D.M. (Fin.) 16 marzo 1999. Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999 (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 67 del 22 marzo 1999)

    1. Ai fini della stipulazione della convenzione tra tabaccaio e concessionario della riscossione per le tasse automobilistiche di cui all'art. 17, comma 11, della legge 29 dicembre 1997, n. 449, è approvato lo schema tipo di convenzione riportato in allegato al presente decreto.

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA IL TABACCAIO ED IL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DELLA REGIONE . . .

Nome e cognome . . . (di seguito denominato «tabaccaio» o «esercente»), codice fiscale n. . . . nato/a . . . il . . . residente in (comune, provincia, indirizzo) . . ., titolare della licenza di rivendita n° . . ., rilasciata dal Ministero delle finanze, Monopolio di Stato;

Il concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche . . . (di seguito denominato «concessionario»), con sede in (comune, provincia, indirizzo) . . . codice fiscale n. . . ., rappresentato da (nome e cognome) . . ., nella sua qualità di . . ., aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Regione . . . per l'affidamento dell'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche in virtù dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

premesso

- che, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche;

- che, ai sensi dell'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze;

- che la convenzione tipo di cui al citato articolo 17, comma 11, disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività;

- che il decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, ha previsto, tra l'altro, la creazione di archivi delle tasse automobilistiche;

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 1999, n. 11, con il quale è stato disciplinato in modo uniforme il rapporto tra tabaccai e regioni, ha stabilito le modalità di prestazione della garanzia dovuta dai tabaccai per lo svolgimento del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche;

- che il decreto del Ministro delle finanze del (indicare la data del decreto stesso) ha approvato la convenzione tipo di cui all'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

convengono e stipulano quanto segue:

1. (Oggetto della convenzione). 1. La presente convenzione determina le modalità di svolgimento del rapporto tra il tabaccaio ed il concessionario, finalizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche dovute dai proprietari di veicoli alla Regione . . ., nonché la fissazione della misura del compenso spettante per il servizio svolto e le...

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