Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine647-663

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@I. Errata-corrige al D.M. 16 marzo 1999. Affidamento all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma della riscossione delle tasse automobilistiche erariali relative alle regioni a statuto speciale, con eccezione della regione siciliana (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 102 del 4 maggio 1999)

Nel decreto citato in epigrafe, dove è scritto: «. . . della legge 28 dicembre 1997, n. 449 . . .», leggasi: «. . . della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . . .».

@II. Errata-corrige al D.M. 16 marzo 1999. Approvazione della convenzione tipo tra tabaccai e concessionario per la riscossione delle tasse automobilistiche 1999 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 102 del 4 maggio 1999)

All'art. 1, dove è scritto: «. . . della legge 29 dicembre 1997, n. 449 . . .», leggasi: «. . . della legge 27 dicembre 1997, n. 449 . . .».

@III. D.M. 29 marzo 1999. Variazioni ai crediti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e n. 2224 dell'1 dicembre 1998 recanti finanziamento di interventi finalizzati alla sicurezza e riqualificazione di strade provinciali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 94 del 23 aprile 1999)

1. È autorizzata la devoluzione del finanziamento a suo tempo autorizzato con decreto ministeriale n. 992 del 18 maggio 1989 a favore della Provincia di Terni relativamente all'intervento:

s.p. Montecastrilli-Avigliano-Melezzole, lire 50.000.000;

a favore del seguente intervento:

s.p. Amelia-Orte straordinaria manutenzione per la pavimentazione di un tratto dal km 0+850 al km 1+850, lire 50.000.000.

2. È autorizzata la devoluzione del finanziamento a suo tempo autorizzato con decreto ministeriale n. 992/1989 a favore della Provincia di Terni relativamente all'intervento s.p. Narni-S. Urbano innesto con la s.s. Flaminia pari a lire 190.000.000 unitamente all'utilizzo dell'economia pari a lire 57.183.976 realizzata dalla stessa provincia sull'intervento relativo alla S.P. Narni -S. Urbano sistemazione ponte al km 3+400 a favore del seguente intervento: s.p. 24 di Maratta dal km 4+800 al km 6+400 - rafforzamento pavimentazione, lire 247.000.000.

3. È rettificato in lire 575.000.000 l'importo del progetto relativo alla s.p. Settevene Palo II autorizzato con decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 2224 a favore della Provincia di Roma.

4. Si richiamano le disposizioni contenute nella legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

@IV. D.M. 1 aprile 1999. Modificazioni a decreto ministeriale 4 dicembre 1998 concernente direttive ai prefetti ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 1999 (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 105 del 7 maggio 1999)

1. 1. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998 è sostituito dal seguente:

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Novara, Parma-Fontevivo) nonché ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano-Rogoredo e Milano-smistamento e che trasportano merci destinate, tramite lo stesso, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.

.

2. 1. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998 è sostituito dal seguente:

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto c), in via sperimentale, per l'anno 1999 e limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della prefettura, di rilasciare un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a tre mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

.

3. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 4 dicembre 1998, i prefetti possono rilasciare autorizzazioni in deroga al divieto di circolazione nei giorni festivi e negli altri particolari giorni fissati dal suddetto decreto, per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

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@V. D.M. 6 aprile 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 94 del 23 aprile 1999)

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 15 marzo 1999.

@VI. D.M. 6 aprile 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 94 del 23 aprile 1999)

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta in data 15 marzo 1999.

@VII. D.M. 7 aprile 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 95 del 24 aprile 1999)

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza nel giorno 22 marzo 1999.

@VIII. D.M. 8 aprile 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Taranto (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 97 del 27 aprile 1999)

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Taranto è accertato per il giorno 22 marzo 1999.

@IX. D.M. 9 aprile 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 95 del 24 aprile 1999)

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 6 aprile 1999.

@X. D.M. 9 aprile 1999, n. 121. Regolamento recante norme per la determinazione della tariffa delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a dodici tonnellate (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 103 del 5 maggio 1999)

1. (Tariffe applicabili agli autoveicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiori a 12 tonnellate). 1. Le tasse automobilistiche per i veicoli per il trasporto di cose di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate sono commisurate al peso complessivo, al numero degli assi e al tipo di sospensione per l'asse motore.

  1. L'importo per gli autocarri è quello risultante dalla tabella A allegata al presente decreto ed è distinto per gruppi tariffari secondo la regione nella quale l'autocarro è immatricolato.

  2. Per i complessi gli importi sono quelli risultanti dalla tabella B, unici per tutto il territorio nazionale. L'integrazione di tassa prevista per la circolazione dei complessi è dovuta quando la somma delle tasse corrisposte per i singoli componenti risulta inferiore a quella stabilita per il complesso dalla tabella B. L'integrazione deve essere corrisposta per un periodo minimo di quattro mesi decorrente dall'inizio del periodo fisso quadrimestrale in corso alla data in cui sorge l'obbligo al pagamento dell'integrazione. Continua ad applicarsi l'articolo 5, quarantunesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.

  3. La tassa è ridotta del 20 per cento per gli autoveicoli per il trasporto di cose di cui al comma 1 muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43.

    2. (Modalità di pagamento). 1. Per fruire, la prima volta, della riduzione di tassa prevista dal comma 4 dell'articolo precedente è necessario effettuare i pagamenti presso gli uffici postali utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente di cui al decreto direttoriale 7 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, ovvero presso gli altri soggetti abilitati alla riscossione, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998. La presenza delle sospensioni pneumatiche che danno diritto alla riduzione anzidetta è annotata sulla carta di circolazione medesima.

  4. I pagamenti integrativi dovuti per i complessi sono effettuati prima della messa in circolazione dei medesimi, mediante versamento presso gli uffici postali utilizzando i bollettini di conto corrente previsti per il pagamento delle tasse automobilistiche per «ciclomotore, targa prova integrazioni...

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