Legislazione

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@I. D.M. 19 febbraio 1999. Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l'anno 1999 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 45 del 24 febbraio 1999).

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l'anno 1999, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure: per l'anno 1999 = 1,02; per l'anno 1998 = 1,03; per l'anno 1997 = 1,06;

per l'anno 1996 = 1,09; per l'anno 1995 = 1,12; per l'anno 1994 = 1,16;

per l'anno 1993 = 1,18; per l'anno 1992 = 1,19; per l'anno 1991 = 1,22;

per l'anno 1990 = 1,28; per l'anno 1989 = 1,33; per l'anno 1988 = 1,39;

per l'anno 1987 = 1,51; per l'anno 1986 = 1,62; per l'anno 1985 = 1,74;

per l'anno 1984 = 1,86; per l'anno 1983 = 1,97; per l'anno 1982 e anni precedenti 2,09.

@II. D.M. 5 marzo 1999. Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 22 marzo 1999).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 49 della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, nella nota (4) dell'allegato C, riportata nella prima colonna, dove è scritto: «La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi trentasei», leggasi: «La durata minima è di mesi sei e quella massima è di mesi trentasei».

@III. D.P.C.M. 13 marzo 1999, n. 117. Regolamento recante norme per la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, primo comma, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, per l'aggiudicazione degli appalti di servizi di pulizia degli edifici di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874, contenuta nell'allegato 1 al decreto legislativo n. 157/1995 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 99 del 29 aprile 1999).

1. (Oggetto). 1. Il presente decreto definisce gli elementi per l'applicazione del criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 23, primo comma, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e ne determina i fattori ponderali tenuto conto della necessità di garantire un corretto rapporto prezzo-qualità, al fine dell'aggiudicazione degli appalti di «pulizia» di cui alla categoria 14 della classificazione comune dei prodotti 874 contenuta nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 157/1995.

2. (Elementi di valutazione). 1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per la determinazione dell'offerta più vantaggiosa, prendono in considerazione i seguenti elementi: a) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, ricavate dalla relazione di offerta (progetto tecnico); b) prezzo.

  1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente all'elemento di cui al primo comma, lettera a), indicano i contenuti della relazione tecnica di offerta in rapporto allo specificato servizio, tenendo conto di uno o più elementi seguenti: sistema organizzativo di fornitura del servizio; metodologie tecnico-operative; sicurezza e tipo di macchine; strumenti e attrezzature utilizzate.

  2. Per l'elemento di cui al primo comma, lettera b), deve essere previsto che l'offerta ne specifichi la composizione con riferimento al numero degli addetti impiegati, alle ore di lavoro e ai costi per macchinari, attrezzature e prodotti. Le amministrazioni aggiudicatrici considerano inammissibili offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dal Ccnl di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali, risultante da atti ufficiali.

  3. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara gli elementi di valutazione, con i relativi fattori ponderali di cui all'articolo 3, che vengono presi in considerazione per la valutazione dell'offerta.

    3. (Parametri di ponderazione). 1. I fattori ponderali da assegnare agli elementi di cui all'articolo 2, in rapporto al tipo di servizio richiesto, possono variare nei seguenti limiti e massimi: elemento a): 40-60; elemento b): 40-60.

  4. La somma dei fattori ponderali da assegnare per l'insieme degli elementi è pari a 100.

    4. (Attribuzione dei punteggi). 1. L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta avviene assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta (progetto tecnico). Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile. Il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima offerta.

  5. Tali coefficienti sono applicati ai fattori ponderali che l'amministrazione ha indicato nel bando di gara per ogni elemento. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta (progetto tecnico).

  6. Ai fini della determinazione del coefficiente di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la formula indicata nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.

    5. (Norme finali e transitorie). 1. Gli osservatori territoriali del mercato del lavoro, sulla base dei dati comunicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e relativi alle aggiudicazioni degli appalti di cui al presente decreto, trasmettono all'Osservatorio nazionale, ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una relazione illustrativa in merito all'utilizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella quale dovranno essere evidenziate anche le eventuali anomalie.

  7. Le norme di cui al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    (Si omettono di allegati).

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    @IV. L. 30 marzo 1999, n. 83. Modifica all'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di termini per l'adeguamento della disciplina concernente le occupazioni, le installazioni e gli accessi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 77 del 2 aprile 1999).

    1. 1. Il primo comma dell'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

    1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 è fissato il termine del 31 dicembre 1999. Fino a tale data sono consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi esistenti in data anteriore al 31 dicembre 1998

    .

    @V. L. 30 aprile 1999, n. 136. Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 114 del 18 maggio 1999).

CAPO I

NORME DI SOSTEGNO E RILANCIO DELL'EDILIZIA PUBBLICA

1. (Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni). 1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, è inserito il seguente: «7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti, attuatori nel Bollettino Ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo medesimo».

  2. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: «entro dieci mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui al comma 7-bis».

  3. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: «il Ministero dei lavori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142» sono inserite le seguenti: «, nel quale è stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori».

  4. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.

    Fino al trasferimento delle relative competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge».

  5. Il comma 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente: «10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema è approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune nel cui territorio è localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti d'obbligo in base allo schema approvato dal Cipe. La convenzione o l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni è fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede a revocare il contributo».

  6. Il comma 1 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente: «1. Le disponibilità per l'edilizia...

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