Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine177-196

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@I. D.M. 8 luglio 1999, n. 432. Regolamento concernente la modificazione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, recante la disciplina della attività delle autoscuole, e dell'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391, in materia di limiti di età per l'esercizio della professione di istruttore di guida (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 272 del 19 novembre 1999)

1. 1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 settembre 1997, n. 391, sono soppresse le parole: «il comma 3 dell'art. 9».

2. 1. All'articolo 9 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, dopo il comma 3, come ripristinato dall'articolo 1, è aggiunto il seguente:

4. Gli istruttori di cui al precedente comma possono svolgere le proprie funzioni, purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari fermi restando i limiti previsti dall'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada)

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@II. D.M. 14 ottobre 1999. Fissazione dei prezzi di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 266 del 12 novembre 1999)

1. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il prezzo di vendita delle targhe per autoveicoli e motoveicoli, comprensivo dei bollini riportanti l'anno di immatricolazione e la sigla provinciale è fissato nella misura seguente:

Categoria di veicoli Costo di
produzione
(lire)
Quota di
maggiorazione
(lire)
Autoveicoli:
targa anteriore + targa posteriore
di formato A comprensive dei tasselli
autoadesivi
50.200 25.100
per le province di:
Aosta, Bolzano, Trento
54.900 27.450
targa anteriore + targa posteriore
di formato B comprensive dei tasselli
autoadesivi
49.700 24.850
per le province di:
Aosta, Bolzano, Trento
54.400 27.200
Motoveicoli
targa anteriore comprensiva dei
tasselli autoadesivi
24.100 12.050
per le province di:
Aosta, Bolzano, Trento
26.200 13.100

2. 1. Il versamento del costo di produzione, nonché della quota di maggiorazione, dovrà essere effettuato cumulativamente sul conto corrente postale n. 121012, intestato alla sezione tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Acquisto targhe veicoli a motore.

  1. I proventi di cui al comma 1 sono imputati, per due terzi, al titolo II, categoria VII, capitolo 2371 e, per un terzo, al titolo II, categoria VII, capitolo 2458, dello stato di previsione dell'entrata, con emissione di distinte quietanze cumulative. La somma imputata al capitolo 2458 sarà successivamente riassegnata, con le modalità di cui all'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, rispettivamente nelle misure dell'80 e 20 per cento.

    @III. D.M. 15 ottobre 1999. Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 271 del 18 novembre 1999)

    1. 1. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di seguito indicato più brevemente come ADR, con l'esclusione dei recipienti per il trasporto del GPL, devono riportare le iscrizioni previste come obbligatorie dall'ADR.

  2. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto devono riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative a:

    identità della massa porosa: identificazione del Paese e della fabbrica di origine;

    identificazione del solvente: «A» per acetone o «DMF» per dimetilformammide, seguita dalla massa del solvente espressa in kilogrammi e dalla sigla «KG»;

    massa totale: tara più contenuto massimo di acetilene, preceduta dalle lettere «TOTALE» e seguita dalla sigla «KG»;

    identificazione del contenuto: «C2H2».

  3. I recipienti in acciaio compatibili con idrogeno e miscele con pressione parziale di idrogeno maggiore di 10 bar, devono riportare oltre alle iscrizioni indicate al comma 1 precedente, la lettera «H».

  4. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono essere riportate, all'atto della costruzione, mediante punzonatura, ad eccezione delle seguenti iscrizioni che possono essere riportate o per punzonatura o in un'etichetta durevole o indicate in un'iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice:

    numero UN e nome del gas o della miscela come prescritto dall'ADR;

    per i gas compressi riempiti a peso e per i gas liquefatti, massa massima di carica e tara - identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata al riempimento - espresse in chilogrammi.

    Il valore della tara deve essere preceduto dalle lettere «TARA» e seguito dalla sigla «KG».

    Il valore della massa massima di carica deve essere seguito dalla sigla «KG» e dal nome o formula chimica del gas.

    Qualora vengano presentati in fase di primo collaudo o messa in uso recipienti senza colorazione perché non richiesta dal proprie-Page 178tario, le etichette o le eventuali iscrizioni in vernice dovranno essere apposte successivamente a cura del proprietario stesso sui recipienti medesimi. In tal caso dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione del gas o msicela di gas che il recipiente sarà destinato a contenere.

  5. In aggiunta alle iscrizioni obbligatorie indicate sopra, sono ammesse le seguenti punzonature facoltative:

    nome eventualmente abbreviato o sigla della ditta proprietaria. Qualora venga apposta tale punzonatura, questa deve essere preventivamente notificata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;

    numero d'ordine dato dalla ditta proprietaria;

    eventuali iscrizioni aggiuntive previste dalla norma UNI EN 1089-1.

  6. In conformità all'ADR in luogo delle iscrizioni descritte ai commi precedenti sono ammesse le iscrizioni previste dalla norma UNI EN 1089-1.

  7. Le punzonature devono essere eseguite sull'ogiva della bombola in modo tale da risultare durevoli e leggibili. Per le bombole di acciaio saldato, la punzonatura può essere effettuata su di una piastrina saldata o su qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla bombola e non soggetta alla pressione del gas.

    Per le bombole a struttura composita, la punzonatura può essere realizzata su di una etichetta annegata nella resina.

    Di norma l'altezza dei caratteri della punzonatura deve essere di almeno 5 mm. Sulle bombole con diametro esterno minore o uguale a 140 mm, questa può essere ridotta, ma in nessun caso l'altezza dei caratteri deve essere minore di 2,5 mm.

    I punzoni utilizzati per la marcatura devono avere i taglienti arrotondati con raggio non inferiore a 0,2 mm.

    Per le eventuali iscrizioni a vernice l'altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 8 mm.

  8. Di regola i dati punzonati devono essere disposti come indicato negli allegati 1, 2 e 3.

    Quando si utilizza una piastrina di identificazione o, per le bombole a struttura composita, un'etichetta nella resina, tutti i dati possono essere riuniti in tale piastrina o etichetta, purché la loro disposizione non crei confusione di interpretazione.

    Nei casi in cui sia difficile mantenere la disposizione indicata negli allegati 1, 2 e 3 si può ricorrere a una diversa disposizione della punzonatura con l'autorizzazione dell'ente di collaudo, sempre a condizione che tale diversa disposizione non possa dare adito a confusioni di interpretazione.

    2. 1. Per le bombole costruite secondo le direttive CE n. 84/525, n. 84/526 e n. 84/527 in aggiunta ai dati indicati all'art. 1 dovranno essere punzonati i seguenti dati, come previsto e specificato nelle direttive sopraindicate:

    valore di R o Re come richiesto dalla direttiva applicabile;

    indicazione del tipo di trattamento termico (solo per bombole in acciaio) espressa come segue:

    N

    per normalizzazione; «T» per tempera e rinvenimento; «S» per distensione;

    marchio di approvazione CEE;

    marchio di verifica CEE;

    punzonatura di messa in uso in Italia.

  9. Di regola le punzonature saranno disposte come indicato negli allegati 4, 5 e 6.

    3. 1. Le norme relative alle iscrizioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 1 e 2 precedenti si applicano obbligatoriamente ai recipienti sottoposti a verifica iniziale o rispettivamente ammessi all'uso in Italia a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

  10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo è facoltà del proprietario delle bombole l'applicare le iscrizioni previste dagli articoli 1 e 2 o quelle previste dalle norme precedentemente in vigore.

  11. I recipienti che prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo siano stati punzonati secondo le norme precedentemente in vigore, possono continuare ad essere utilizzati con tali punzonature, salvo quanto indicati ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.

  12. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente articolo destinati a contenere acetilene disciolto, devono essere aggiunte, al più tardi in occasione della prima revisione periodica successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le iscrizioni indicate al comma 2 dell'art. 1.

    Queste iscrizioni saranno punzonate di seguito all'indicazione «massa porosa».

  13. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente articolo destinati a contenere gas compressi riempiti a peso o gas liquefatti devono essere aggiunte le seguenti iscrizioni, al più tardi in occasione della prima revisione periodica successiva all'entrata in vigore del...

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