Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine357-370

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@I. D.M. 22 novembre 1999, n. 521. Regolamento recante disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada (Gazzetta Ufficiale - Serie gen. - n. 9 del 13 gennaio 2000)

1. (Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali). 1. Possono ottenere autorizzazioni per l'autotrasporto di merci in conto terzi le imprese, consorzi e cooperative a proprietà divisa, iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, i cui preposti alla direzione dei trasporti siano titolari di attestato di capacità professionale per i trasporto internazionali.

  1. Consorzi e le cooperative a proprietà divisa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, nel presentare domanda per ottenere autorizzazioni multilaterali CEMT, possono chiedere di essere collocate in graduatoria sommando i punteggi spettanti a tutte o soltanto ad alcune delle imprese facenti parte del consorzio o della cooperativa. In questa ipotesi, l'autorizzazione multilaterale CEMT verrà intestata al consorzio o alla cooperativa collocata utilmente in graduatoria e i veicoli utilizzati dovranno essere ceduti in locazione dalle imprese i cui punteggi sono stati sommati a quelli del consorzio o della cooperativa.

  2. Le imprese che, facendo parte di un consorzio o di una cooperativa a proprietà divisa di cui al precedente comma 2, abbiano chiesto di sommare il proprio punteggio a quello del consorzio o della cooperativa, non possono chiedere, a nome proprio, di partecipare all'assegnazione di autorizzazioni multilaterali CEMT.

  3. Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto in conto proprio per le relazioni di traffico che lo prevedono, ai sensi delle disposizioni internazionali.

  4. Le autorizzazioni internazionali di cui al presente decreto, sono rilasciate dalla unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione e possono essere bilaterali, multilaterali o di transito.

    2. (Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili). 1. Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, le autorizzazioni disponibili per l'area geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali CEMT) sono ripartite:

    A) Per il 50% alle imprese non titolari di autorizzazioni multilaterali che abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, ovvero abbiano effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi negli ultimi due anni.

    B) Per il 50% alle imprese già in possesso di una o più autorizzazioni multilaterali CEMT.

  5. Il 10% delle autorizzazioni riservate alle imprese di cui alla lettera B), viene attribuito a quelle che hanno utilizzato, nell'anno di presentazione della domanda, le autorizzazioni CEMT delle quali sono titolari, facendo trasporti multilaterali nella misura del 90% del totale dei trasporti effettuati.

  6. Nel secondo anno di applicazione e nei successivi, le autorizzazioni disponibili verranno attribuite secondo le modalità previste dal decreto dirigenziale di cui al successivo articolo 8.

    3. (Autorizzazioni bilaterali di assegnazione fissa). 1. Sentita la commissione consultiva istituita con decreto ministeriale 4 dicembre 1981 e successive modificazioni - di seguito indicata come commissione - sono rinnovate o trasformate in assegnazioni fisse di viaggi le autorizzazioni utilizzate per almeno due viaggi al mese nel periodo che va dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda.

  7. Sentita la commissione, l'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose stabilisce per quali relazioni di traffico possono essere trasformate in assegnazioni fisse le autorizzazioni di assegnazione provvisoria utilizzate nell'anno precedente.

  8. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per specifiche relazioni di traffico segnalate dalla commissione, può adottare criteri più restrittivi.

  9. Per le relazioni di traffico per le quali le autorizzazioni sono insufficienti rispetto all'andamento delle richieste, le imprese che hanno già regolarmente utilizzato autorizzazioni avranno la precedenza su quelle che le chiedono per la prima volta.

    4. (Criteri per il rinnovo delle autorizzazioni multilaterali CEMT). 1. Ai fini del rinnovo delle autorizzazioni multilaterali, verrà considerato buon utilizzo un numero annuo di viaggi non inferiore a ventiquattro, effettuati nell'area geografica degli Stati aderenti alla CEMT con esclusione dei viaggi effettuati tra due o più Paesi dell'Unione europea.

  10. Sono considerati validi per il rinnovo, in numero non superiore a sei, anche i viaggi effettuati tra l'Italia e uno qualsiasi dei Paesi dell'area CEMT extracomunitaria.

  11. Le autorizzazioni CEMT valide per l'Austria saranno rinnovate sulla base dell'utilizzo esclusivo sulla direttrice sud-nord e viceversa, per un numero di transito non inferiore a 48/anno.

    5. (Valutazione dei requisiti delle imprese). 1. Le autorizzazioni sono assegnate o rinnovate tenendo conto dei requisiti posseduti e dichiarati dalle imprese, alla data del 30 settembre, con autocertificazione.

  12. L'assegnazione di autorizzazioni è revocata nel caso l'impresa abbia fornito informazioni inesatte sui dati richiesti per il suo rilascio.

    6. (Trasferimento delle autorizzazioni internazionali). 1. Il trasferimento di autorizzazioni internazionali, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 43 della L. 4 giugno 1974, n. 298, non è consentito.

  13. Nel periodo transitorio previsto dal D.L.vo 14 marzo 1998, n. 85, continua ad essere consentito il trasferimento delle autorizzazioni internazionali.

    7. (Sospensione o revoca delle autorizzazioni internazionali). 1. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti commesse nella presentazione delle domande o nell'esecuzione di trasporti internazionali, possono essere adottati a carico delle imprese titolari di autorizzazioni internazionali, i seguenti provvedimenti:

    a) diffida;

    b) sospensione delle autorizzazioni assegnate e del rilascio di nuove autorizzazioni da due settimane ad un anno;

    c) revoca delle autorizzazioni.

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  14. La sospensione o la revoca possono riguardare le autorizzazioni relative alla relazione di traffico interessata dalla irregolarità ovvero tutte le autorizzazioni di cui l'impresa sia titolare.

  15. In caso di recidiva entro un anno dalla data in cui è stata inflitta una sanzione, la nuova sanzione deve essere più grave della precedente.

  16. Qualora le irregolarità abbiano rilevanza penale e in relazione ad esse sia promossa azione penale avuto riguardo alla gravità ed alla natura del reato, il dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci può disporre la sospensione delle autorizzazioni dell'impresa nel cui interesse sono state commesse le irregolarità.

  17. Le sanzioni amministrative e le misure cautelari previste dal presente articolo sono adottate con provvedimento del dirigente incaricato dell'autotrasporto internazionale di merci.

  18. Contro i provvedimenti di sospensione e di revoca è ammesso ricorso gerarchico che viene deciso con decreto dirigenziale generale, sentito il parere della commissione consultiva per l'autotrasporto di merci.

    8. (Modalità di applicazione). 1. Le modalità di applicazione del presente regolamento verranno determinate con decreto del dirigente generale preposto alla direzione dell'unità di gestione dell'autotrasporto di persone e cose.

    9. (Abrogazione norme in contrasto ed entrata in vigore). 1. È abrogato il decreto 3 febbraio 1988, n. 82, e sue successive modificazioni.

  19. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @II. D.P.R. 16 dicembre 1999. Autorizzazione dell'ACI ad assumere personale del servizio di soccorso stradale a norma dell'art. 46 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (Gazzetta Ufficiale - Serie gen. - n. 28 del 4 febbraio 2000)

    1. L'automobile Clud d'Italia è autorizzato ad assumere, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2000, n. 70 unità, risultate in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione del Servizio soccorso stradale ACI 116, e dichiarate idonee a seguito di apposite procedure selettive, indette ai sensi dell'art. 46 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

    2. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui all'art. 39 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti alla data del 31 dicembre 1999, nonché del contingente di assunzioni autorizzato con il presente decreto.

    @III. D.L. 20 dicembre 1999, n. 484. Modifiche alla L. 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità (Gazzetta Ufficiale - Serie gen. - n. 298 del 21 dicembre 1999), convertito nella L. 18 febbraio 2000, n. 27 (Gazzetta Ufficiale - Serie gen. - n. 41 del 19 febbraio 2000). Testo coordinato

    1. 01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

    c) per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento, che esercita l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e che è iscritta all'albo degli autotrasporti di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea;

    .

  20. All'articolo 2 della L. 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    1. Gli interventi previsti dal seguente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

    a) l'acquisizione dei...

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