Legislazione

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@I. L. 7 dicembre 2000, n. 397. Disposizioni in materia di indagini difensive (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 2 del 3 gennaio 2001).

CAPO I

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

1. 1. All'articolo 103 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro» sono sostituite dalle seguenti: «Presso i difensori e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, nonché presso i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro»;

b) al comma 5, dopo le parole: «dei difensori,» sono inserite le seguenti: «degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei».

2. 1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3 bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia

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3. 1. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391 ter».

4. 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;

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5. 1. All'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127.

1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone

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6. 1. All'articolo 292, comma 2 ter, del codice di procedura penale, le parole: «all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 327 bis».

7. 1. Dopo l'articolo 327 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 327 bis. (Attività investigativa del difensore). 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto, il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI bis del presente libro.

2. La facoltà indicata al comma 1 può essere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici

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8. 1. Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 334 bis. (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazioni difensiva). 1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391 bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte

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9. 1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 362 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date».

10. 1. All'articolo 366, comma 1, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia».

  1. Il comma 2 dell'articolo 366 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato, può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127

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11. 1. Dopo il titolo VI del libro quinto del codice di procedura penale è inserito il seguente:

TITOLO VI bis

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Art. 391 bis. (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore). 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391 ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c)...

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