Legislazione

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@I. L. 26 marzo 2001, n. 128. Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 91 del 19 aprile 2001).

1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale è aggiunto il seguente:

La sospensione condizionale della pena è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

    1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale

    .

    2. 1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: «reclusione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione».

  2. Dopo l'articolo 624 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 624-bis. (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

    Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

    La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61».

  3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) nell'alinea, dopo le parole: «la pena» sono inserite le seguenti: «per il fatto previsto dall'articolo 624»;

    b) il numero 1) è soppresso;

    c) al numero 4), le parole: «, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona» sono soppresse.

  4. Dopo l'articolo 625 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena è diminuita da un terzo alla metà qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare».

    3. 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo

    .

    4. 1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: «fatta eccezione» sono inserite le seguenti: «della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e».

    5. 1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie

    .

    6. 1. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)».

  5. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte.

    1-bis. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario»;

    b) il comma 4 è abrogato;

    c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.

  6. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale è abrogato.

  7. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

    Art. 169-bis (Sezione della Corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la Corte di cassazione

    .

  8. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari

    .

  9. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    Art. 625-bis. (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). - 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.

    2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

    3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

    4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordi-Page 508nanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore

    .

    7. 1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte in fine, le parole: «che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli».

    8. 1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

    3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova

    .

    9. 1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: «tempestivamente,» sono inserite le seguenti: «ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,».

    10. 1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole da: «taluna» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale».

  10. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

    e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante, di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale

    .

  11. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, è sostituito dal seguente:

    Art. 4. - 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni.

    2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni.

    3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1.

    4. La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità

    .

    11. 1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: «elementi che» sono inserite le seguenti: «, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato,».

    12. 1. Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di...

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