Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine449-454

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@I. D.L.vo 4 febbraio 2000, n. 40. Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 52 del 3 marzo 2000)

1. (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «impresa»: una o più persone fisiche, una persona giuridica con o senza fini di lucro, una associazione senza personalità giuridica con o senza fini di lucro, che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose;

b) «capo dell'impresa»: il titolare od il legale rappresentante dell'impresa;

c) «consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose», in appresso denominato «consulente»: ogni persona designata dal capo dell'impresa per svolgere i compiti ed esercitare le funzioni definite all'articolo 4 ed in possesso del certificato di cui all'articolo 5;

d) «merci pericolose»: le merci definite come tali nell'allegato A al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti, per i trasporti su strada, e nell'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, e successivi aggiornamenti, per i trasporti per ferrovia».

2. (Campo di applicazione). 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, oppure operazioni di carico e scarico connesse a tali trasporti.

  1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

    a) alle attività di cui al comma 1 effettuate con mezzi di trasporto di proprietà delle Forze armate o delle Forze di polizia ovvero con mezzi di trasporto impiegati sotto la responsabilità delle stesse;

    b) alle attività di cui al comma 1 effettuate per vie navigabili interne nazionali non collegate alle vie navigabili interne degli altri Stati dell'Unione europea.

    3. (Obblighi del capo dell'impresa). 1. Al fine di garantire un'efficace prevenzione dei rischi inerenti le operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, il capo dell'impresa nomina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, uno o più consulenti in possesso del certificato di formazione professionale di cui al presente decreto.

  2. Può essere consulente lo stesso capo dell'impresa ovvero un dipendente dell'impresa ovvero una persona esterna a quest'ultima. Le funzioni del consulente, adattate all'attività dell'impresa, sono definite all'articolo 4.

  3. Il capo dell'impresa comunica all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente per territorio la nomina del o dei propri consulenti, indicandone le complete generalità.

  4. Il capo dell'impresa conserva la relazione di cui all'articolo 4, comma 1, per cinque anni e, su richiesta, la mette a disposizione dell'ufficio di cui al comma 3.

  5. La responsabilità sull'osservanza, da parte dell'impresa, delle norme in materia di trasporto di merci pericolose e del loro carico e scarico è del capo dell'impresa stessa.

  6. Sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente: a) le imprese esercenti le attività di cui all'articolo 2, comma 1, riguardanti trasporti su strada di quantitativi limitati, per ogni unità di trasporto, al di sotto dei limiti definiti dai marginali 10010 e 10011 dell'allegato B) al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti;

    b) le imprese esercenti le attività di cui al comma 1 definite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quando i trasporti di merci pericolose, o le operazioni di carico o scarico ad essi connesse, non siano effettuati a titolo di attività principale od accessoria dell'impresa, ma vengano effettuati occasionalmente, in ambito esclusivamente nazionale e le merci trattate presentino un grado di pericolosità o di inquinamento minimi.

    4. (Obblighi del consulente). 1. Il consulente, in seguito alla verifica delle prassi e delle procedure indicate nell'allegato I, redige una relazione nella quale, per ciascuna operazione relativa all'attività dell'impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l'osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose nonché per lo svolgimento dell'attività dell'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

  7. Il consulente redige la relazione di cui al comma 1 annualmente e ogni qualvolta intervengano eventi modificativi delle prassi e delle procedure poste alla base della relazione stessa ovvero delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose.

  8. Il consulente consegna la relazione di cui al comma 1 al capo dell'impresa.

  9. Quando nel corso di un trasporto ovvero di una operazione di carico o scarico si sia verificato un incidente che abbia recato pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, il consulente, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili, provvede alla redazione di una relazione d'incidente.

  10. La relazione di cui al comma 4 è trasmessa al capo dell'impresa e, per il tramite degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri.

    5. (Qualificazione dei consulenti). 1. Il consulente deve avere una conoscenza sufficiente dei rischi inerenti il trasporto e le operazioni di carico e scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia, nonché dei compiti definiti nell'allegato I, e deve possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri, a seguito del superamento di un apposito esame.

  11. L'esame di cui al comma 1 deve riguardare le materie di cui all'allegato II, ovvero, qualora il candidato intenda conseguire il certificato di formazione professionale limitatamente a determinati tipi di merci pericolose o a determinate modalità di trasporto, solo le materie di cui alle seguenti classi di merci:

    a) classe 1 (esplosivi);

    b) classe 2 (gas);

    c) classe 7 (materie radioattive);

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    d) classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 (solidi e liquidi);

    e) numeri UN 1202, 1203, 1223 (prodotti petroliferi).

  12. Il certificato di formazione professionale è conforme al modello di cui all'allegato III e deve indicare chiaramente la tipologia di merci pericolose e le modalità di trasporto per le quali è stato rilasciato.

  13. Il certificato di cui al comma 3 è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovato periodicamente ogni cinque anni se il titolare, nel corso dell'anno immediatamente precedente il termine di ciascun quinquennio, ha superato una prova di controllo volta ad accertare sia il permanere delle conoscenze di cui ai commi 1 e 2, sia l'acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute in materia.

  14. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto, da adottarsi in sede di prima attuazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua il numero e la composizione delle commissioni di esame, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti. Limitatamente alle modalità di svolgimento dell'esame di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

  15. Le spese per la partecipazione agli esami di cui al comma 1 e alla prova di controllo di cui al comma 4, quelle relative al rilascio ed al rinnovo dei certificati di formazione professionale, nonché quelle per il funzionamento delle commissioni esaminatrici e le indennità da corrispondere ai componenti delle commissioni medesime sono a carico dei candidati. Le somme relative sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale del Ministero dei trasporti e della navigazione.

  16. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati gli importi dei diritti da versare ai sensi del comma 6 e le relative modalità di versamento; per la determinazione della misura dei compensi a favore dei componenti delle commissioni si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

  17. Il certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea conformemente all'allegato III è valido per l'esercizio dell'attività di consulente in Italia.

    6. (Sanzioni). 1. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

  18. Il capo dell'impresa che viola le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

  19. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.

  20. Il consulente che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

  21. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è affidata agli uffici provinciali...

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