Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine533-541

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@I. D.M. 21 dicembre 1999. Attuazione della direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 53 del 4 marzo 2000)

1. 1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE come da ultimo modificati dal decreto 14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CE sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. 1. A decorrere dal 29 settembre 1999, non è consentito, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni da veicoli a motore:

a) rifiutare l'omologazione CE di cui all'art. 4, comma 1, del «decreto sulla omologazione CE»;

b) rifiutare l'omologazione di portata nazionale; c) rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del «decreto sulla omologazione CE», se detti autoveicoli osservano le prescrizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, del «decreto sulla omologazione CE» - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi massa massima superiore a 2.500 Kg, non è consentito rilasciare:

    a) l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del «decreto sulla omologazione CE»;

    b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE»,

    ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificato dal presente decreto.

    Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I del decreto.

  2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1° gennaio 2002, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M avente una massa massima superiore a 2.500 Kg:

    a) i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi ai sensi del «decreto sulla omologazione CE» non sono più considerati validi agli effetti dell'art. 7, del medesimo decreto;

    b) è rifiutata l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato valido di conformità ai sensi del «decreto sulla omologazione CE», a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto,

    per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.

    Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite elencati al rigo A della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli della categoria M, quali definiti nell'allegato II, sezione A, del «decreto sulla omologazione CE» - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I e, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg, è vietato rilasciare:

    a) l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del «decreto sulla omologazione CE»;

    b) l'omologazione nazionale, a meno che siano fatte valere le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del «decreto sulla omologazione CE»,

    ai nuovi tipi di veicoli, per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se essi non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.

    Per quanto riguarda la prova di tipo I, si devono utilizzare i valori limite indicati al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.

  4. A decorrere dal 1°gennaio 2006, per i veicoli della categoria M - ad eccezione dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg -, e per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1° gennaio 2007, per i veicoli della categoria N1, classi II e III, quali definiti nella tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, e per i veicoli della categoria M aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg:

    a) sono considerati non più validi i certificati di conformità rilasciati per i nuovi autoveicoli ai sensi del «decreto sulla omologazione CE» secondo il disposto dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto;

    b) è rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di nuovi autoveicoli non muniti di un certificato valido di conformità ai sensi del «decreto sulla omologazione CE», a meno che siano fatte valere le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del medesimo decreto,

    per motivi riguardanti l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni, se tali veicoli non soddisfano le disposizioni contenute nel decreto di recepimento della direttiva 70/220/CEE, come modificate dal presente decreto.

    Per quanto riguarda la prova di tipo I si devono utilizzare i valori limite al rigo B della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE.

  5. Fino al 1° gennaio 2003 i veicoli della categoria M1, muniti di motore ad accensione spontanea aventi una massa massima superiore a 2.000 Kg, destinati a trasportare più di sei occupanti, compreso il conducente, e i fuoristrada, quali definiti all'allegato II del «decreto sulla omologazione CE», sono considerati, ai fini dei precedenti commi 2 e 3, veicoli della categoria N1.

  6. I certificati di conformità dei veicoli omologati ai sensi della nota (1), modificata dalle note (2) e (3), della tabella di cui al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, inserita dalla direttiva 96/69/CE, non sono più considerati validi e conseguentemente è rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione:

    a) a decorrere dal 1° gennaio 2001, dei veicoli nuovi della categoria M1 e della classe I della categoria N1, tranne quelli destina-Page 534ti a trasportare più di sei passeggeri, compreso il conducente, e i veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg;

    b) a decorrere dal 1° gennaio 2002, dei veicoli nuovi delle classi II e III della categoria N1, dei veicoli destinati a trasportare più di sei occupanti, compreso il conducente, e dei veicoli aventi una massa massima superiore a 2.500 Kg.

  7. Fino alle date di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'omologazione può essere concessa e le verifiche sulla conformità della produzione sono effettuate in applicazione della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    (Si omette l'allegato).

    @II. D.M. 22 febbraio 2000. Proroga del termine di scadenza della sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l'anno 2000 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 59 dell'11 marzo 2000)

    Art. un. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo unico, commi 1 e 2, del decreto dirigenziale 23 ottobre 1996, per l'anno 2000 è prorogata al 31 ottobre la scadenza della relativa sessione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @III. D.M. 23 febbraio 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 59 dell'11 marzo 2000)

    Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ferrara è accertato per il giorno 11 febbraio 2000.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @IV. D.M. 6 marzo 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico provinciale di Napoli (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 76 del 31 marzo 2000)

    È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico provinciale di Napoli in data 17 e 18 febbraio 2000.

    @V. D.P.R. 9 marzo 2000, n. 104. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale, a norma dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 98 del 28 aprile 2000)

    1. (Oggetto). 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di...

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