Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine713-722

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@I. D.M. 20 dicembre 1999. Rettifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999 di attuazione della direttiva 98/38/CE della Commissione del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 111 del 15 maggio 2000)

1. 1. L'allegato al decreto ministeriale 2 agosto 1999 è modificato come segue:

il punto 1 dell'allegato V è sostituito dal seguente:

1. Forma e dimensioni degli alloggiamenti delle targhe posteriori d'immatricolazione.

Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime:

lunghezza 255 mm oppure 520 mm;

larghezza 165 mm oppure 120 mm.

La scelta deve tenere conto delle dimensioni delle targhe di immatricolazione prescritte dalle norme in vigore negli Stati membri nei quali il trattore agricolo o forestale a ruote è destinato ad essere commercializzato

.

@II. D.M. 10 febbraio 2000. Recepimento della rettifica alla direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 110 del 13 maggio 2000)

1. 1. L'allegato al decreto ministeriale 4 agosto 1998 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 6.6.1 dell'allegato 1 è sostituito dal seguente:

6.6.1. combinazione/i pneumatico/ruota (Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

;

b) la sesta definizione del tipo di autovettura indicata nel paragrafo 1, parte C dell'allegato II è sostituita dalla seguente:

AF veicolo multiuso

;

c) La formula indicata al punto 2, paragrafo 1, parte C dell'allegato II è sostituita dalla seguente:

P - (M+N × 68) › N × 68

.

d) il testo del paragrafo 6.6.1. dell'allegato III è sostituito dal seguente:

6.6.1. combinazione/i pneumetico/ruota (Per i pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni del cerchione e della campanatura)

;

e) l'esempio di terza omologazione riportato al paragrafo 4 dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

e 2*71/320*88/194*0003*00

;

f) l'esempio di numero di omologazione riportato al paragrafo 6 dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

e 11*92/53*0004

;

g) il testo della nota (2) al paragrafo 38 dell'allegato IX è sostituito dal seguente:

(2) indicare soltanto il colore o i colori di base come segue: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, azzurro, verde, grigio, marrone, nero

.

2. 1. Le parole «presente direttiva» riportare nei commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto 4 agosto 1998 sono sostituite dalle parole «presente decreto».

@III. D.M. 1 marzo 2000, n. 127. Regolamento concernente le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 116 del 20 maggio 2000)

1. 1. I corsi di formazione professionali di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono istituiti presso ciascuna regione e le province autonome di Trento e Bolzano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

  1. I corsi di cui al comma precedente sono posti in essere dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti all'uopo delegati, sulla base dei principi vigenti in materia di formazione professionale e tenuto conto di quanto stabilito nel presente regolamento.

  2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o gli enti all'uopo delegati definiscono le sedi presso cui si tengono i corsi e le sessioni di svolgimento dei corsi medesimi.

  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono l'ammontare delle eventuali quote di partecipazione a carico degli interessati, le modalità di ammissione ai corsi e di rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di partecipazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, programmano e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri enti.

    2. 1. Ai corsi di formazione professionale, di cui al presente regolamento, possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3, della legge n. 264 del 1991, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 11 del 1994 ed i soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della medesima legge n. 11 del 1994.

  4. I corsi vertono sulle materie di insegnamento indicate nei moduli contenuti nell'allegato al presente regolamento.

  5. I corsi hanno la durata minima complessiva di duecento ore.

    3. 1. Durante lo svolgimento del corso, ogni docente, ciascuno per la propria materia di insegnamento, effettua verifiche periodiche finalizzate all'accertamento del progressivo grado di apprendimento di ciascun partecipante al corso medesimo.

  6. Le verifiche periodiche, di cui al comma precedente, sono svolte mediante esercitazioni scritte ed orali, a contenuto teoricopratico, dirette ad evidenziare i concreti aspetti applicativi delle discipline oggetto di insegnamento.

  7. A conclusione del corso, i docenti, ciascuno per la propria materia di insegnamento, sono tenuti a compilare una scheda di valutazione finale attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante.

  8. La valutazione finale, di cui al comma precedente, consiste nella formulazione di una nota esplicativa attestante il livello di partecipazione ed il grado di apprendimento di ogni partecipante, seguito dall'attribuzione del giudizio sintetico di «idoneo» o di «non idoneo». Il giudizio di «non idoneo» è attribuito anche nell'ipotesi in cui il partecipante al corso non abbia assolto l'obbligo di frequenza minima per ciascuna materia di insegnamento.

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  9. L'attestato di frequenza con profitto è rilasciato, con le modalità definite ai sensi del comma 4 del precedente articolo 1, a coloro che abbiano riportato, per ogni materia di insegnamento, il giudizio sintetico di «idoneo» ed abbiano frequentato il corso per una durata minima pari all'80% delle ore complessive previste nonché al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento.

  10. Ogni partecipante è tenuto a ripetere la frequenza, nella prima sessione successiva a quella in cui ha ottenuto il giudizio di «non idoneo», ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali ha conseguito la valutazione finale di «non idoneo».

  11. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento dovuto a giustificato motivo, ovvero di ulteriore valutazione di «non idoneo», ogni partecipante è ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso.

    4. 1. Ai soggetti di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge n. 11 del 1994 sono rilasciati gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione professionale se assolvono all'obbligo della frequenza minima pari all'80% delle ore complessive previste ed al 70% del monte ore relativo a ciascuna materia di insegnamento.

  12. Per i soggetti di cui al comma precedente, non si procede alla valutazione finale prevista dall'articolo 3, commi 3 e 4, del presente regolamento.

  13. Al fine del rilascio dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione professionale, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a ripetere la frequenza nella prima sessione successiva a quella in cui si è svolto il corso, ovvero nella seconda in caso di impedimento dovuto a giustificato motivo, della materia o delle materie per le quali non è stato assolto l'obbligo di frequenza minima.

  14. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in caso di ulteriore impedimento, dovuto a giustificato motivo, ogni partecipante è ammesso a ripetere, per una sola volta, l'intero corso.

ALLEGATO

MATERIE DI INSEGNAMENTO

1° Modulo

La circolazione stradale:

nozione di veicolo;

classificazione e caratteristiche dei veicoli;

destinazione ed uso dei veicoli;

masse e sagome limiti;

veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità;

traino di veicoli;

norme costruttive e di equipaggiamento;

accertamenti tecnici per la circolazione;

documenti di circolazione ed immatricolazione;

estratto dei documenti di circolazione e di guida;

circolazione su strada e registrazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici;

guida dei veicoli;

formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;

formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario;

regime fiscale.

2° Modulo

Il trasporto di merci:

albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;

comitati dell'albo e loro attribuzioni;

iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni;

iscrizioni delle imprese estere;

fusioni e trasformazioni;

abilitazioni per trasporti speciali;

variazioni dell'albo;

sospensioni dall'albo;

cancellazione dall'albo;

sanzioni disciplinari;

effetti delle condanne penali;

reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi;

omissione di comunicazioni all'albo;

tipi di autorizzazioni e regime autorizzativo;

tariffe a forcella per i trasporti di merci;

documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi;

trasporto merci in conto proprio;

licenze;

commissione per le licenze, esame e parere;

elencazione delle cose trasportabili;

revoca delle licenze;

ricorsi;

servizi di...

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