Legislazione

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@I. D.M. 4 dicembre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 295 del 19 dicembre 2000).

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi è accertato per il giorno 22 novembre 2000.

@II. D.M. 7 dicembre 2000. Calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 296 del 20 dicembre 2000).

1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del nuovo codice della strada, è disposta per l'anno 2001, la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli:

a) ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo codice della strada, compresi i quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo codice della strada;

b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), del nuovo codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo codice della strada.

2. 1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie dei veicoli indicati all'art. 1, delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e di silenziosità.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, di controllo tecnico deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolarità dei veicoli di cui al precedente art. 1, sugli elementi previsti dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996, del Consiglio dell'Unione europea.

3. Gli accertamenti relativi alle emanazioni inquinanti sono effettuati con decorrenza 1° gennaio 2002, sulla base delle norme contenute nelle direttive comunitarie di prossima emanazione ovvero secondo le direttive emanate, in mancanza di norme comunitarie, dal Dipartimento dei trasporti terrestri entro il 30 aprile 2001.

3. 1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 devono essere effettuate nel corso dell'anno 2001 secondo il seguente calendario: a) entro il mese di marzo, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° gennaio e il 31 marzo e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 marzo;

b) entro il mese di giugno, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° aprile e il 30 giugno e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° aprile e il 30 giugno;

c) entro il mese di settembre per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1° luglio e il 30 settembre e per i veicoli di cui alla lettera b) dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° luglio e il 30 settembre;

d) entro il mese di novembre, per i veicoli di cui alla lettera a) dell'art. 1 per i quali il certificato per ciclomotore sia stato rilasciato tra il 1b ottobre e il 31 dicembre e per i veicoli di cui alla lettera b dell'art. 1, immatricolati per la prima volta tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

@III. D.M. 7 dicembre 2000. Recepimento della direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote, che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 1 del 2 gennaio 2001).

1. 1. Il presente decreto si applica al tachimetro di tutti i tipi di veicoli menzionati nell'art. 1 del decreto ministeriale 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di recepimento della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2000, di recepimento della rettifica alla direttiva n. 92/61/CEE del Consiglio.

2. Tutti i veicoli rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 5 aprile 1994, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000, sono dotati di un tachimetro conforme all'allegato del presente decreto.

2. 1. Le procedure per la concessione dell'approvazione del tachimetro di ogni tipo di veicoli a motore a due o a tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono stabilite dal decreto ministeriale 5 aprile 1994 come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 20 aprile 2000.

3. 1. È riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni del presente decreto e quelle del regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, in seguito denominato «regolamento n. 39 UN-ECE», nell'ultima versione adottata dalla Comunità europea.

2. Sono accettate le omologazioni ed i marchi di omologazione rilasciati a norma del suddetto regolamento n. 39 UN-ECE nell'ambito di applicazione del regolamento stesso in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati in conformità del presente decreto.

4. 1. Il decreto 5 aprile 1994 è modificato come segue:

1) All'allegato I, al n. 45, la rubrica «Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli» e la corrispondente menzione «CONF», sono rispettivamente sostituite con la rubrica «Tachimetro» e con la menzione «DP».

2) L'allegato II è modificato come segue: a) al punto 4.7, la voce «Tachimetro e contachilometri si/no (1)» è sostituita dalla voce «Tachimetro»;

b) sono inseriti i seguenti punti:

4.7.3. Fotografie e/o disegni del sistema completo;

4.7.4. Gamma delle velocità indicate;

4.7.5. Tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro;

4.7.6. Costante tecnica del tachimetro;

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4.7.7. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di trasmissione;

4.7.8. Rapporto totale di trasmissione del meccanismo di trasmissione

.

3) All'allegato III, al n. 10.12. la rubrica «Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli» e la corrispondente menzione «CONF», sono rispettivamente sostituite con la rubrica «Tachimetro» e la menzione «DP».

5. 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 2001, tranne che per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2002.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 non è consentito vietare, per motivi inerenti al tachimetro, la prima immissione in circolazione dei veicoli conformi al presente decreto.

6. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

(Si omette l'allegato)

@IV. D.M. 13 dicembre 2000. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 6 del 9 gennaio 2001).

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Ostuni per i giorni 1, 2, 4 e 5 dicembre 2000.

@V. D.M. 14 dicembre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 30 dicembre 2000).

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 30 novembre 2000.

@VI. D.M. 18 dicembre 2000. Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2001 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 300 del 27 dicembre 2000).

1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2001 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore 22;

b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7 alle ore 24;

c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16 alle ore 22 del 13 aprile;

f) dalle ore 8 alle ore 22 del 14 aprile;

g) dalle ore 8 alle ore 22 del 16 aprile;

h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;

i) dalle ore 8 alle ore 22 del 28 aprile;

j) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° maggio;

k) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 giugno;

l) dalle ore 7 alle ore 24 del 7 luglio;

m) dalle ore 7 alle ore 24 del 14 luglio;

n) dalle ore 7 alle ore 24 del 21 luglio;

o) dalle ore 16 alle ore 24 del 27 luglio;

p) dalle ore 7 del 28 luglio alle ore 7 del 29 luglio;

q) dalle ore 7 alle ore 24 del 4 agosto;

r) dalle ore 7 alle ore 24 dell'11 agosto;

s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;

t) dalle ore 7 del 18 agosto alle ore 7 del 19 agosto;

u) dalle ore 7 alle ore 24 del 25 agosto;

v) dalle ore 7 alle ore 24 del 1° settembre;

w) dalle ore 7 alle ore 24 dell'8 settembre;

x) dalle ore 8 alle ore 22 del 1° novembre;

y) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;

z) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;

aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il...

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