Legislazione

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@I. D.M. 5 gennaio 2001. Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 405 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 26 del 1 febbraio 2001).

1. 1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, fissati nella tabella VII.1, prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:

a) ove sia previsto l'importo «lire centomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire centoventisettemila»;

b) ove sia previsto l'importo «lire duecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire duecentocinquantaquattromila»;

c) ove sia previsto l'importo «lire duecentocinquantamila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire trecentodiciottomila»;

d) ove sia previsto l'importo «lire quattrocentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire cinquecentottomila»;

e) ove sia previsto l'importo «lire cinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire seicentotrentacinquemila»;

f) ove sia previsto l'importo «lire unmilione», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilioneduecentosettantamila».

g) ove sia previsto l'importo «lire unmilionecinquecentomila», lo stesso deve intendersi sostituito in «lire unmilionenovecentocinquemila».

  1. Gli importi aggiornati di cui al comma 1, si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici per le quali la domanda sia presentata a decorrere dal 1° gennaio 2001.

    @II. D.M. 16 gennaio 2001. Modificazioni al decreto ministeriale 27 dicembre 1982 relativo ai materiali per la costruzione di cisterne per trasporto di merci pericolose (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 27 del 2 febbraio 2001).

    Fermo restando che i materiali base per la costruzione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose, di cui all'appendice B1a e B1b dell'ADR, sono l'acciaio al carbonio, l'acciaio inossidabile austenitico e le leghe di alluminio, si ammette l'utilizzo di nuove leghe, non contemplate nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'allegato 1, nonché ai medesimi punti dell'allegato 2 al decreto ministeriale 27 dicembre 1982, alle seguenti condizioni: la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto, specifica per l'impiego previsto; la lega sia inclusa nella norma di unificazione nazionale di prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE; la lega sia di tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di accettazione dei materiali di cui alla raccolta M dell'Ispesl, nella sua edizione più aggiornata; la lega venga ammessa all'impiego nel rispetto delle procedure previste per le leghe di marca del decreto ministeriale 27 dicembre 1982.

    @III. Decr. (Ag. Entrate) 25 gennaio 2001. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 30 del 6 febbraio 2001).

    È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 29 dicembre 2000.

    @IV. D.M. 29 gennaio 2001. Determinazione per l'anno 2001 della misura del contributo dovuto alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa - Gestione Autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 27 del 2 febbraio 2001).

    1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare per l'anno 2001 alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa - Gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» è determinato nella misura del quattro per cento (4%) dei premi incassati nello stesso esercizio al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento dell'Isvap - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - in data 21 dicembre 2000, nelle premesse citato.

    2. Entro il 31 gennaio 2001 le imprese di cui all'art. 1 sono tenute a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2001 determinato applicando l'aliquota del 4% sui premi incassati per l'esercizio 1999 al netto della detrazione per gli oneri di gestione di cui al precedente art. 1.

    @V. Direttiva Ministeriale (Lav. Pubbl.) 24 ottobre 2000.Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 301 del 28 dicembre 2000).

    §. 1. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA

    1.1 Premessa.

    Nel corso degli anni, a decorrere dall'entrata in vigore del Nuovo codice della strada e del suo regolamento d'esecuzione (1° gennaio 1993), sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di informazione e chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme relative alla segnaletica stradale.

    Nel contempo si è avuto anche modo di accertare che il panorama segnaletico presente sulle strade italiane non ha subito gli aggiornamenti ed i miglioramenti attesi. Ciò in larga parte dovuto ad una scarsa attenzione di numerosi Enti proprietari di strade che evidentemente non hanno ancora maturato la necessaria sensibilità alla corretta applicazione di una normativa estremamente importante per la sicurezza stradale.

    La presente direttiva, che viene emanata a norma degli art. 5, comma 1, e art. 35, comma 1, del codice, ha pertanto lo scopo sia di chiarire di dubbi espressi e sia di richiamare l'attenzione degli Enti proprietari, Concessionari e Gestori di strade, di seguito denominati Enti proprietari, per sensibilizzarli ad una maggiore cura edPage 428 impegno, anche finanziario, per il mantenimento della strade e del necessario arredo segnaletico, nelle migliori condizioni.

    In particolare, la sempre crescente complessità della circolazione, specie all'interno dei centri abitati, e l'elevato livello di incidentalità che purtroppo si registra sulle strade, fanno ritenere oltremodo impellente il richiamo a tutti i soggetti direttamente coinvolti di fronte alle responsabilità che possono derivare dai mancati adempimenti. Tale responsabilità, peraltro, è stata oggetto di valutazione da parte del governo all'atto della presentazione della «Relazione annuale sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e della sicurezza stradale», di cui tutti gli organi di informazione hanno dato ampia e dettagliata diffusione.

    1.2 Normativa di riferimento.

    La normativa vigente in materia di disciplina della circolazione e di segnaletica stradale può ritenersi nel suo complesso soddisfacente.

    Il richiamo al rispetto della normativa vigente costituisce la base di partenza per ogni considerazione di seguito espressa e, per taluni aspetti, ne è anche la fonte. Va ricordato perciò che il codice (art. 14 e tutto il Capo II del Titolo II del Decreto legislativo 285/92 e successive modifiche) e le corrispondenti norme del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (Capo II del Titolo II del D.P.R. 495/92 e successive modifiche), recano il complesso delle disposizioni cui deve essere improntata l'azione degli Enti ai quali è affidata la cura delle strade.

    1.3 Relazione tra cura della strada e incidentalità stradale. L'imponenza e la complessità assunte dalla circolazione stradale esigono che gli Enti proprietari dedichino le più attente cure alla strada ed alla segnaletica stradale, perché entrambe concorrono, in misura notevole, alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione.

    La segnaletica dispiega questi suoi effetti solo se progettata, realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura. Diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.

    In proposito è opportuno ricordare che dalle analisi dei dati Istat sulla sinistrosità stradale, la distrazione o la indecisione risultano tra le cause più ricorrenti di incidenti. Numerosi sinistri stradali, infatti, derivano dall'assenza di segnaletica, dall'inadeguatezza della stessa rispetto alle condizioni della strada e del traffico, dalla sua tardiva o insufficiente percepibilità, dalla collocazione irregolare, dall'usura dei materiali o dalla mancata manutenzione, ovvero dall'installazione in condizioni difformi dalla prescrizioni del regolamento (art. 38, comma 7, c.s. e art. 79, reg.).

    §.2 POTERI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE IN MATERIA DI SEGNALETICA

    2.1 Le competenze tecnico-amministrative. Il nuovo codice della strada, rispetto al precedente, ha ridisegnato i compiti e poteri degli Enti proprietari delle strade, riconoscendo a questi ultimi un ampio potere per la regolamentazione della circolazione stradale.

    L'art. 5, comma 3, stabilisce infatti che i provvedimenti sono emanati dagli Enti proprietari attraverso gli organi competenti, con ordinanze rese note al pubblico mediante la prescritta segnaletica.

    Il successivo art. 6 individua al comma 5 gli organi a cui è riconosciuto il potere di ordinanza in rapporto alle singole strade ed al relativo Ente di appartenenza. Esso spetta:

    - al capo dell'Ufficio periferico dell'Anas per le strade statali e per le autostrade,

    - al Presidente della Giunta, per le strade regionali, - al Presidente della Provincia, per le strade provinciali, - ai Sindaci, per le strade comunali e le strade vicinali. È previsto, inoltre, (art. 14, comma 3, c.s.) che per le strade in...

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