Legislazione

Pagine517-523

Page 517

@I. D.M. 6 febbraio 2001. Recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 21 marzo 2001).

1. 1. Il titolo del decreto ministeriale 5 agosto 1974 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, è sostituito dal seguente: «Norme relative ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi».

2. 1. Ai fini del presente decreto, per «veicolo» si intende ogni veicolo a motore e i loro rimorchi definiti all'allegato II, parte A, del decreto ministeriale 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995.

3. 1. A decorrere dalle date contenute nell'art. 6 le prescrizioni del presente decreto, concernenti i serbatoi di carburante, sostituiscono le prescrizioni del decreto ministeriale 8 agosto 1997, di recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antin-castro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1997.

4. 1. L'indice degli allegati, riguardante l'allegato I, di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, è sostituito dal seguente:

Allegato I - serbatoi di carburante liquido: appendice 1: prova di resistenza al fuoco; appendice 2: dimensioni e caratteristiche tecniche dei mattoni refrattari;

appendice 3: scheda informativa;

appendice 4: scheda di omologazione CE.

.

  1. L'allegato I al citato decreto ministeriale 8 agosto 1997, concernente i serbatoi di carburante liquido, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

    5. 1. Non è consentito rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo se lo stesso è conforme ai requisiti di cui al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di carburante.

  2. Non è consentito rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita, la immissione in circolazione o l'uso di un veicolo se lo stesso è conforme ai requisiti di cui al presente decreto per quanto riguarda i serbatoi di carburante.

    6. 1. A decorrere dal 3 maggio 2001 è accettata la conformità ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974, come da ultimo modificato dal presente decreto, agli effetti dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995.

  3. A decorrere dal 3 maggio 2002 non è consentito: concedere l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 1995, e concedere l'omologazione nazionale, di nuovi tipi di veicoli per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi alle disposizioni del decreto 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.

  4. A decorrere dal 3 maggio 2003: non sono considerati validi i certificati di conformità dei veicoli nuovi previsti dal citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, agli effetti dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto; e non è consentita l'immatricolazione o la vendita e la immissione in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità valido ai sensi del citato decreto ministeriale 8 maggio 1995, tranne quando si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto, per motivi riguardanti i serbatoi di carburante, se essi non sono conformi ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale 5 agosto 1974 come da ultimo modificato dal presente decreto.

  5. Il presente decreto non rende invalide le omologazioni rilasciate anteriormente ai veicoli muniti di serbatoi in metallo per carburanti liquidi, ne impedisce l'estensione delle medesime omologazioni ai sensi del decreto ministeriale di recepimento della direttiva in base al quale sono state originariamente rilasciate.

    7. 1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

ALLEGATO

L'Allegato I al decreto ministeriale 8 agosto 1997 è sostituito dal presente allegato:

ALLEGATO I

SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO

  1. CAMPO DI APPLICAZIONE

    1.1. Il presente allegato si applica ai veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE.

  2. DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato, s'intende per:

    2.1. «tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carburante», i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne:

    2.1.1. la struttura, la forma, le dimensioni e il materiale (metallo/plastica) dei serbatoi;

    2.1.2. per i veicoli della categoria M1 (1), l'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo, nella misura in cui non consente una corretta applicazione del punto 5.10 del presente allegato;

    2.2. «abitacolo», lo spazio destinato agli occupanti e delimitato dal tetto, dal pavimento, dalle fiancate, dalle porte, dalle finestrature esterne, dal divisorio anteriore e dal divisorio posteriore;

    2.3. «massa a vuoto», la massa del veicolo carrozzato in ordine di marcia come definito al punto 2.6 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE;

    2.4. «serbatoio», il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il carburante liquido definito al punto 2.6, utilizzato essenzialmente per la propulsione del veicolo esclusi i suoi accessori [tubo di riempimento (se si tratta di un elemento separato), bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, connessioni con il motore o per compensare la sovrappressione interna, ecc.];

    2.5. «capacità di serbatoio», la capacità del serbatoio indicata dal costruttore;

    2.6. «carburante liquido», un carburante liquido in condizioni ambiente normali.


    Page 518

  3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

    3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

    3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 3.

    3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

    3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione;

    3.3.2. nel caso di un veicolo munito di un serbatoio in materie plastiche: sette serbatoi supplementari con i rispettivi accessori;

    3.3.3. nel caso di un veicolo munito di un serbatoio di altro materiale: due serbatoi supplementari con i rispettivi accessori.

  4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

    4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

    4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 4.

    4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

  5. SPECIFICHE

    5.1. I serbatoi devono essere costruiti in modo da resistere alla corrosione.

    5.2. I serbatoi devono soddisfare, quando siano muniti di tutti gli accessori normalmente fissati, le prove in tenuta stagna eseguite come indicato al punto 6.1 a una pressione interna relativa pari al doppio della pressione di esercizio, ma comunque non inferiore a 0,3 bar.

    Si ritiene che i serbatoi in materie plastiche destinati ai veicoli soddisfino la suddetta prescrizione se hanno superato la prova descritta al punto 6.3.2.

    5.3. Qualsiasi eventuale sovrappressione o pressione che superi la pressione di esercizio deve essere automaticamente compensata con dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.).

    5.4. Gli sfiati devono essere progettati in modo da prevenire qualsiasi rischio di incendio. In particolare il carburante che può sfuggire durante il riempimento del serbatoio o dei serbatoi non deve poter cadere sul dispositivo di scappamento, ma deve essere incanalato al suolo.

    5.5. Il serbatoio o i serbatoi non devono essere situati in una superficie o costituire una superficie (pavimento, fiancata, divisorio) dell'abitacolo o di un altro vano che ne fa parte integrante.

    5.6. Deve essere previsto un diaframma che separi l'abitacolo dal serbatoio o dai serbatoi. Il diaframma può contenere delle aperture (ad esempio per la sistemazione dei cavi) a condizione che esse siano sistemate in modo che il carburante non possa fluire liberamente dal serbatoio o dai serbatoi nell'abitacolo o in un altro vano che ne fa parte integrante in condizioni d'uso normali.

    5.7. Ogni serbatoio deve essere fissato solidamente e disposto in modo che un'eventuale perdita di carburante dal serbatoio o dai suoi accessori fluisca al suolo e non nell'abitacolo in condizioni d'uso normali.

    5.8. Il bocchettone di riempimento non deve essere situato nell'abitacolo, nel cofano bagagli o nel vano motore.

    5.9. Il carburante non deve poter uscire dal tappo del serbatoio o attraverso dispositivi previsti per compensare la sovrappressione nelle condizioni prevedibili di utilizzazione del veicolo. In caso di capovolgimento del veicolo sarà tollerato uno sgocciolamento che non superi 30 g/min; questa prescrizione deve essere verificata durante la prova descritta al punto 6.2.

    5.9.1. Il tappo del serbatoio deve esser fissato al tubo di riempimento: la guarnizione deve essere mantenuta saldamente nella sua sede, alla chiusura il tappo deve restare bloccato premendo contro la guarnizione e il tubo di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT