Legislazione

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@I. D.P.R. 28 settembre 2000, n. 329. Regolamento recante modifiche all'Appendice X al titolo III ed all'articolo 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 266 del 14 novembre 2000).

1. 1. L'Appendice X al titolo III del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è modificata come segue:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura: banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:

a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;

b) sistema di misurazione elettronico;

c) stampante dei dati misurati;

d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;

e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N

;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonché, quella di cui al comma 1 bis, devono rispondere altresì alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime.».

2. 1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1 bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

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@II. D.M. 18 ottobre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilisticoACI - Ufficio provinciale di Teramo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 262 del 9 novembre 2000).

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno 13 ottobre 2000, dalle ore 8 alle ore 12;

regione Abruzzo: pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Teramo.

@III. D.M. 18 ottobre 2000. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilisticoACI - Ufficio provinciale di Teramo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 262 del 9 novembre 2000).

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno 10 ottobre 2000, dalle ore 11 alle ore 12;

regione Abruzzo: Pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Teramo.

@IV. D.M. 18 ottobre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilisticoACI - Ufficio provinciale di Chieti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 262 del 9 novembre 2000).

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: giorno 3 ottobre 2000 dalle ore 8 alle ore 11; regione Abruzzo: Pubblico registro automobilistico - ACI - Ufficio provinciale di Chieti.

@V. D.M. 24 ottobre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanisetta (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 256 del 2 novembre 2000).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto l'art. 1 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella L. 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla L. 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla L. 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

visto l'art. 1 del decreto in data 28 gennaio 1998 - prot. n. 1998/11772 - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della L. 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella Gazzetta Ufficiale entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 81/00 reg. decr. del 16 settembre 2000 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Caltanisetta ha segnalato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Caltanisetta in data 22 settembre 2000 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caltanisetta in data 22 settembre 2000.

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@VI. D.M. 24 ottobre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 263 del 10 novembre 2000).

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza è accertato il giorno 13 ottobre 2000.

@VII. D.M. 27 ottobre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 267 del 15 novembre 2000).

È accertato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Milano in data 6 ottobre 2000.

@VIII. D.M. 31 ottobre 2000. Conferma del finanziamento già autorizzato per interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 266 del 14 novembre 2000).

Si conferma in data odierna l'utilizzo del finanziamento a suo tempo concesso con decreto ministeriale n. 581 del 29 marzo 1999 a favore della provincia di Roma per l'intervento relativo alla S.P. Settevene - Palo II lire 575.000.000.

Il termine di quarantacinque giorni per la presentazione della domanda di concessione di mutuo alla Cassa depositi e prestiti decorrerà dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

@IX. D.M. 31 ottobre 2000. Conferma del finanziamento già autorizzato per interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 267 del 15 novembre 2000).

È autorizzato a favore della provincia di Lucca il parziale utilizzo delle economie realizzate a valere sul finanziamento a suo tempo concesso con decreto ministeriale 2 dicembre 1997, n. 1657, per il seguente intervento:

S.P. 29 «di Marlia» - lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della sicurezza del piano viabile - lire 150.757.222.

Si richiamano le disposizioni contenute nella citata legge n. 67/1988 e nella delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

@X. D.M. 31 ottobre 2000. Differimento dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 263 del 10 novembre 2000).

1. Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, già prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000 e, successivamente, ai periodi compresi tra il 1° ed il 30 giugno 2000 ed il 1° ed il 31 ottobre 2000, è ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 2001; al medesimo periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 2001 è prorogato, inoltre, il pagamento delle stesse tasse automobilistiche con scadenza nel mese di giugno e nel mese di ottobre 2000.

Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 28 febbraio 2001, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.

@XI. D.M. 6 novembre 2000. Accertamento del periodo di mancato funionamento dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Alessandria (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 267 del 15 novembre 2000).

La chiusura dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di Alessandria è accertata nel giorno 16 ottobre 2000.

@XII. D.M. 9 novembre 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di La Spezia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 268 del 16 novembre 2000).

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di La Spezia nella giornata del 13 ottobre 2000.

@XIII. L. 24 novembre 2000, n. 340. Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 275 del 24 novembre 2000).

(Estratto).

1-2. (Omissis).

  1. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.

  2. (Omissis).

    @XIV. D.M. 7 dicembre 2000. Calendario delle revisioni dei motoveicoli e...

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