Legislazione

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@I. D.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (n. 29, allegato 1, della L. 8 marzo 1999, n. 50) (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 6 dicembre 2000).

1. (Oggetto e definizioni). 1. Il presente regolamento, in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, istituisce e disciplina lo «sportello telematico dell'automobilista», allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall'estero attraverso canali d'importazione non ufficiali, nonché i veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero. Sono, altresì, escluse le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati dall'estero.

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero o Ministro, il Ministero o il Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) A.C.I., l'Automobile club d'Italia;

c) P.R.A., il Pubblico registro automobilistico;

d) imprese di consulenza automobilistica, le imprese di cui alla L. 8 agosto 1991, n. 264;

e) sportello, lo «sportello telematico dell'automobilista» presso il quale è possibile effettuare le operazioni di cui al comma 1.

2. (Istituzione e attivazione dello sportello). 1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo sportello rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà.

  1. Lo sportello può essere attivato:

    a) presso gli uffici provinciali della motorizzazione;

    b) presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;

    c) presso le delegazioni dell'A.C.I. e presso le imprese di consulenza automobilistica.

  2. Lo sportello è attivato mediante un unico collegamento con il centro elaborazione dati del Ministero o con il sistema informativo dell'A.C.I. per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni di cui agli articoli 4 e 7.

  3. Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.

  4. Gli sportelli espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli sportelli sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.

    3. (Sicurezza e funzionamento dello sportello). 1. Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell'A.C.I. adottano ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico ed il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero e dell'A.C.I..

  5. Gli uffici provinciali della motorizzazione e gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A., si accertano del corretto funzionamento degli sportelli e della osservanza delle modalità indicate al comma 1.

    4. (Procedure di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione). 1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero:

    a) le operazioni relative all'immatricolazione ed al connesso rilascio della carta di circolazione di cui all'articolo 93, comma 2;

    b) le operazioni relative al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione di cui all'articolo 94, comma 2;

    c) quelle relative alla richiesta di nuova immatricolazione;

    d) quelle relative alla consegna delle targhe di cui all'articolo 101, comma 2;

    e) le operazioni relative allo smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa di cui all'articolo 102, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992;

  6. L'ufficio provinciale della motorizzazione consente il collegamento con il C.E.D. del Ministero, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., dopo aver verificato che:

    a) il richiedente sia abilitato all'uso della procedura di collegamento telematico fra le imprese di consulenza automobilistica e il C.E.D. - del Ministero, denominata «prenotamotorizzazione», con un collegamento privo di concentratori intermedi;

    b) le apparecchiature descritte nella richiesta abbiano i requisiti minimi fissati dal Ministero.

  7. Con il consenso al collegamento è assegnato all'impresa, mediante l'utilizzo di apposite procedure informatiche, un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del richiedente.

  8. Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma 1, accertata l'identità del richiedente, verifica l'idoneità, la completezza e la conformità della domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti, nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero. Le richieste non corredate dall'attestazione dell'avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.

  9. Il Centro elaborazione dati del Ministero, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.

    5. (Accertamento di conformità e archiviazione). 1. Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell'A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all'ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio, di stampare l'elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello.

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  10. Entro la fine dell'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l'elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale controlla che l'elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.

  11. Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l'elenco in cui esso compare e la richiesta dell'utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all'ufficio provinciale della motorizzazione nel termine di cui al comma 1 e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.

    6. (Irregolare rilascio dei documenti). 1. In caso di accertata irregolarità, l'ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall'archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione. Entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all'ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.

  12. L'ufficio provinciale della motorizzazione, all'infruttuoso spirare del termine di cui al comma 1, sospende l'operatività dello sportello fino alla restituzione del documento irregolare e, se del caso, delle targhe, mentre, ove la restituzione non avvenga nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, segnala l'accaduto alle competenti autorità pubbliche per i conseguenti provvedimenti di competenza ed agli organi di polizia, per il ritiro dei documenti e, se del caso, delle targhe. Il collegamento telematico non può essere sospeso per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi.

  13. Al verificarsi, per la terza volta in tre anni, delle condizioni di sospensione dell'operatività dello sportello di cui al comma 2, i provvedimenti adottati per l'apertura dello sportello decadono e lo sportello cessa di essere operativo.

  14. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano anche agli sportelli telematici istituiti presso gli uffici provinciali dell'A.C.I., che gestiscono il P.R.A. nonché agli sportelli istituiti presso le delegazioni dell'A.C.I..

    7. (Procedure di competenza del pubblico registro automobilistico). 1. I soggetti che intendono attivare presso le proprie sedi uno sportello possono chiedere di svolgere:

    a) le operazioni relative al...

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