Legislazione

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@I. D.M. 21 marzo 2001. Integrazione dell'elenco degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 139 del 18 giugno 2001).

L'elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 651 del 10 dicembre 1993 è integrato da:

  1. Fiab onlus - Federazione italiana amici della bicicletta, via Borsieri, 4 - 20159 Milano;

  2. Sicurstrada, via Galliera, 26 - 40121 Bologna;

  3. Associazione italiana familiari e vittime della strada - onlus, via Lancisi, 25 - 00161 Roma.

    @II. D.M. 23 marzo 2001. Recepimento della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 132 del 9 giugno 2001).

    1. 1. Le disposizioni del presente decreto, si applicano:

    a) ai pneumatici;

    b) ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

    c) alle sporgenze esterne;

    d) ai retrovisori;

    e) alle misure contro l'inquinamento atmosferico;

    f) ai serbatoi di carburante;

    g) alle misure contro la manomissione;

    h) alla compatibilità elettromagnetica;

    i) al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scarico;

    l) ai dispositivi di attacco e di agganciamento;

    m) agli ancoraggi delle cinture di sicurezza ed alle cinture di sicurezza;

    n) ai vetri, ai tergicristalli nonché ai dispositivi di sbrinamento e di disappannamento, di tutti i tipi di veicoli definiti all'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

    2. 1. Le procedure per la concessione dell'approvazione per i pneumatici, i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, i retrovisori, i serbatoi di carburante, i dispositivi di scarico, le cinture di sicurezza ed i vetri di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote e dell'approvazione di un tipo di pneumatico, di un dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa, di retrovisore, di serbatoio di carburante, di dispositivo di scarico, di cinture di sicurezza e di vetri, in quanto componenti, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli e per la libera immissione sul mercato dei componenti, sono quelle stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

  4. La procedura per la concessione dell'omologazione per quanto riguarda le sporgenze esterne, le misure contro l'inquinamento atmosferico, le misure contro la manomissione, la compatibilità elettromagnetica, il livello sonoro ammissibile, i dispositivi di attacco dei rimorchi e di agganciamento delle carrozzette, gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, il tergicristallo e lavacristallo, i dispositivi di sbrinamento e di disappannamento di un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote, nonché le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono quelle stabilite agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 aprile 1994 di recepimento della direttiva 92/61/CEE.

    3. 1. È riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni stabilite ai capitoli 1 (pneumatici), 2 (dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), 4 (retrovisori) e 11 (cinture di sicurezza) indicati nell'art. 6 del presente decreto e le prescrizioni stabilite dai sottoelencati regolamenti dell'ECE/ONU - consultabili sul sito Internet www.unece.org - nelle versioni vigenti alla data del 18 agosto 1997

    a) regolamenti nn. 30, 54, 64, 75, per quanto riguarda i pneumatici;

    b) regolamenti nn. 3, 19, 20, 37, 38, 50, 56, 57, 72, 82, per quanto riguarda i dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;

    c) regolamento n. 81 per quanto riguarda i retrovisori;

    d) regolamento n. 16 per quanto riguarda le cinture di sicurezza.

  5. Ai fini dell'equivalenza di cui al primo comma, le prescrizioni di installazione di cui ai capitoli 1 e 11 del presente decreto si applicano anche ai dispositivi approvati in conformità dei corrispondenti regolamenti ECE/ONU.

  6. Le approvazioni ed i marchi di approvazione rilasciati secondo le prescrizioni dei regolamenti di cui al comma 1 sono accettati in luogo delle approvazioni e dei marchi di approvazione corrispondenti rilasciati a norma del presente decreto.

    4. 1. Le disposizioni del presente decreto sono di osservanza obbligatoria.

  7. L'applicazione delle disposizioni dei capitoli 5, 8, 9 indicati nell'art. 6 del presente decreto è rinviata in base alle indicazioni specifiche in essi contenute.

  8. In applicazione dell'art. 17 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994 modificato dal decreto del 15 aprile 1997, a decorrere dal 18 giugno 2003, non sarà possibile la prima immissione in circolazione dei veicoli indicati all'art. 1 del presente decreto sprovvisti del certificato di conformità CE.

    51. Sono abrogati:

    a) il decreto del Ministro dei trasporti del5 gennaio 1981 di recepimento della direttiva 80/780/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ai retrovisori dei veicoli a motore a due ruote con o senza carrozzetta ed al loro montaggio su tali veicoli; tuttavia, i dispositivi già approvati a norma dell'allegato I del decreto sopra citato possono continuare ad essere utilizzati;

    b) il decreto del Ministro dei trasporti del 5 maggio 1979 di recepimento della direttiva 78/1015/CEE del Consiglio del 23 novembre 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile ed ai dispositivi di scappamento dei motocicli;

    c) il decreto del Ministro dei trasporti del 14 giugno 1988, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 5 settembre 1988 di recepimento della direttiva 87/56/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/1015/CEE;

    d) il decreto del Ministro dei trasporti del 6 dicembre 1989 di recepimento della direttiva 89/235/CEE della Commissione che adegua al progresso tecnico le due precedenti direttive.

  9. Ai sensi dell'art. 9, paragrafo 5, della direttiva 97/24/CE, le disposizioni della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, recepita con decreto legislativo 4 dicembre 1989, n. 476 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, cessano di applicarsi ai veicoli contemplati nel presente decreto.

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    6. 1. I capitoli sotto elencati ed i relativi allegati costituiscono parte integrnte del presente decreto:

    a) capitolo 1 - Pneumatici dei veicoli a motore a due o a tre ruote e loro montaggio;

    b) capitolo 2 - Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

    c) capitolo 3 - Sporgenze esterne dei veicoli a motore a due o tre ruote;

    d) capitolo 4 - Retrovisori dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

    e) capitolo 5 - Misure contro l'inquinamento atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o a tre ruote;

    f) capitolo 6 - Serbatoio di carburante dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

    g) capitolo 7 - Misure contro la manomissione dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli;

    h) capitolo 8 - Compatibilità elettromagnetica dei veicoli a motore a due o a tre ruote e delle entità tecniche elettriche o elettroniche;

    i) capitolo 9 - Livello sonoro ammissibile e dispositivo di scarico dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

    l) capitolo 10 - Dispositivi di attacco dei rimorchi dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

    m) capitolo 11 - Ancoraggi delle cinture di sicurezza e cinture di sicurezza dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati;

    n) capitolo 12 - Vetri, tergicristallo, lavacristallo e dispositivi di sbrinamento e di disappannamento dei ciclomotori a tre ruote, dei tricicli e dei quadricicli carrozzati.

    DIRETTIVA 97/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

    Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 4 febbraio 1997,

    1) considerando che occorre adottare le misure volte ad assicurare il funzionamento del mercato interno;

    2) considerando che, in ciascuno Stato membro, i veicoli a motore a due o a tre ruote devono essere conformi, per quanto concerne gli elementi e le caratteristiche di cui alla presente direttiva, a talune caratteristiche tecniche stabilite da prescrizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro; che, per la loro disparità, dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità; che detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le stesse prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in luogo delle rispettive regolamentazioni nazionali;

    3) considerato che l'introduzione di prescrizioni armonizzate per detti elementi e caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote è necessaria al fine di consentire l'applicazione, per ciascun tipo dei suddetti veicoli, delle procedure di omologazione e di approvazione di cui alla direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

    4) considerando che, per facilitare l'accesso ai mercati dei Paesi terzi, è necessario stabilire l'equivalenza tra le prescrizioni stabilite dai capitoli 1 (pneumatici), 2 (dispositivi di illuminazione e di...

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