Legislazione

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@I. D.M. (Infr. e Trasp.) 28 settembre 2001. Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2001, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 277 del 28 novembre 2001).

  1. Le disponibilità di cui all'art. 11, comma 9, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari, per l'anno 2001, a lire 650 miliardi sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

  2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

  3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

  4. - Le regioni e le provicne autonome comunicheranno all'Osservatorio della condizione abitativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Importi

Regioni e province autonome % milioni di lire migliaia di euro
Piemonte 5,901 38.356,5 19.809,479
Valle d’Aosta 0,094 611,0 315,555
Lombardia 16,187 105.215,5 54.339,271
Trento 0,282 1.833,0 946,665
Bolzano 0,24 1.560,0 805,673
Veneto 5,263 34.209,5 17.667,732
Friuli-Venezia Giulia 0,396 2.574,0 1.329,360
Liguria 2,276 14.794,0 7.640,463
Emilia-Romagna 8,594 55.861,0 28.849,799
Toscana 6,094 39.611,0 20.457,374
Umbria 1,429 9.288,5 4.797,110
Marche 1,132 7.358,0 3.800,090
Lazio 10,654 69.251,0 35.765,157
Abruzzo 0,673 4.374,5 2.259,241
Molise 0,195 1.267,5 654,609
Campania 19,549 127.068,5 65.625,403
Puglia 7,928 51.532,0 26.614,057
Basilicata 0,656 4.264,0 2.202,172
Calabria 5,751 37.381,5 19.305,934
Sicilia 5,901 38.356,5 19.809,479
Sardegna 0,805 5.232,5 2.702,361
Totale 100,000 650.000,0 335.696,984

@II. D.M. (Econ. e fin.) 12 dicembre 2001. Attivazione della trasmissione per via telematica del modello unico informatico per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 297 del 22 dicembre 2001).

1. 1. I notai possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti di compravendita di immobili a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli atti stipulati dalla medesima data, sempre che siano stati attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti per i relativi distretti.

  1. I notai che operano nei distretti notarili di Avellino e Sant'Angelo de' Lombardi, Bergamo, Perugia, Viterbo e Rieti devono utilizzare le procedure di cui al comma 1, sempre limitatamente agli atti di compravendita di immobili, a partire dal 1° maggio 2002, per gli atti stipulati dalla medesima data.

  2. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per gli atti di compravendita di immobili ubicati nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

    2. 1. Nel caso di irregolare funzionamento del servizio telematico di cui all'art. 12 del decreto interdirettoriale del 13 dicembre 2000, per l'esecuzione delle formalità si applicano le modalità attualmente in uso presso gli uffici competenti. Per la registrazione si utilizza il modello 69-tel allegato alla circolare n. 33 del 29 marzo 2001; per la trascrizione e la voltura automatica si utilizza la nota su supporto informatico; il pagamento dei tributi si effettua con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    3. 1. Le specifiche tecniche allegate al decreto direttoriale 13 dicembre 2000 sono sostituite dalle specifiche tecniche allegate al presente decreto.

    4. 1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @III. D.L. 27 dicembre 2001, n. 450. Proroga dei termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001).

    1. 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 2 luglio 2001, n. 247, convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 332, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è differita fino al 30 giugno 2002.

    2. (Omissis).

    3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentata alle Camere per la conversione in legge.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italia-Page 86na. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    @IV. L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001).

    (Estratto)

    2. (Modificazioni alla disciplina dell'Irpef per le famiglie, della detraibilità delle spese sostenute dai soggetti sordomuti e della deducibilità delle spese per le imprese del settore farmaceutico). 1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidatari o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, complessivamente lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per l'anno 2001 l'importo di lire 516.000 è aumentato a lire 552.000, ovvero a lire 616.000 quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi lire 100.000.000. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro è comunque aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la detrazione sia relativa ai figli successivi al primo, a condizione che il reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A decorrere dall'anno 2002 la misura della detrazione è stabilita in 516,46 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti è aumentata a 774,69 euro

    .

  3. All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi le parole: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo figlio» sono sostituite dalle seguenti: «la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se più conveniente, per il primo figlio».

  4. (Omissis).

  5. (Omissis).

  6. (Omissis).

  7. (Omissis).

    3. (Disposizioni in materia di beni di impresa). 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  8. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

  9. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

  10. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio d'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1°...

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