Legislazione

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@I. D.L 20 giugno 2002, n. 122. Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 144 del 21 giugno 2002), convertito con modificazioni, nella L. 1 agosto 2002, n. 185 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 193 del 19 agosto 2002).

1. 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, è prorogata fino al 30 giugno 2003.

  1. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalità di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.

    2. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, è prorogato al 30 giugno 2003.

    3. 1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, è prorogato al 30 giugno 2003 (1).

      (1) Si noti, peraltro, che tale termine era già stato prorogato al 31 dicembre 2003, ex art. 5, comma 3, della L. 1 agosto 2002, n. 166. (Disposizioni in tema di infrastrutture e trasporti).


    4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

    @II. D.M. 3 giugno 2002. Modifica dell'art. 5 del decreto 10 dicembre 2001, concernente l'approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili (Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 2002).

    1. 1. L'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno del 10 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 272 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2001, concenente l'«Approvazione del nuovo modello di bollettino per il versamento in euro dell'imposta comunale sugli immobili» è sostituito dal seguente:

    Art. 5. (Utilizzazione del bollettino presso le aziende di credito convenzionate). 1. Il modello di bollettino di conto corrente postale può essere utilizzato per effettuare il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, oltre che presso il concessionario della riscossione, anche presso le aziende di credito convenzionate con il concessionario stesso; in tal caso, la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito, è data dalla quietanza apposta sul bollettino stesso.

    .

    2. (Efficacia delle disposizioni). 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

    @III. D.M. (Infrastr. e Trasp.) 29 maggio 2002. Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare tecnico a supporto del bando di gara approvato con decreto del 27 dicembre 2001, n. 2521 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 162 del 12 luglio 2002).

    1. È approvato l'allegato disciplinare tecnico di supporto al bando di gara per l'attuazione del programma di sperimentazione di cui alle premesse.

    2. Il presente decreto e l'allegato disciplinare tecnico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    (Si omette il disciplinare tecnico)

    @IV. D.P.R. 7 maggio 2002, n. 129. Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 155 del 4 luglio 2002).

    1. (Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162). 1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, è sostituito dal seguente:

    3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

    a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

    b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;

    c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;

    d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

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    @V. D.M. (Infrastr. e Trasp.) 27 dicembre 2001. Programmi innovativi in ambito urbano (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 162 del 12 luglio 2002).

    1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative destina al finanziamento di programmi innovativi in ambito urbano le seguenti risorse:

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    a) un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi per l'anno 2002, di cui all'art. 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore;

    b) le residue disponibilità finanziarie di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999 che l'art. 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, destina ad un programma innovativo in ambito urbano;

    c) lire 90 miliardi di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

    2. 1. Con le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), è attivato un programma innovativo in ambito urbano denomianto «Contratti di quartiere II» da realizzare in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.

  2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato prioritariamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.

  3. Il Ministero dell'ambiente partecipa al finanziamento del programma «Contratti di quartiere II» con un importo non inferiore a lire 5 miliardi, ad un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.

  4. Le regioni possono contribuire al programma «Contratti di quartiere II» con risorse proprie ovvero con fondi provenienti da programmi attivati o promossi dall'Unione europea.

  5. Ulteriore risorse possono provenire da altre Amministrazioni dello Stato, da comuni, Iacp comunque denominati e soggetti privati interessati all'attuazione del programma.

    3. 1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disponibilità a far confluire proprie risorse sul programma di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

  6. Nei successivi sessanta giorni sono predisposti dalla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, d'intesa con le singole regioni, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni e i contenuti delle proposte da presentare. I bandi, tenendo conto delle priorità che le singole regioni intendono assumere in relazione agli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale, sono predisposti sulla base dei seguenti criteri e indirizzi:

    a) compresenza di finanziamenti finalizzati sia alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi, sia all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale;

    b) conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.

  7. Costituiscono condizioni di particolare attenzione nella valutazione delle proposte la presenza di risorse private che ne incrementino la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali che favoriscano l'inserimento, all'interno di insedimenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali.

  8. Al fine della dotazione finanziaria da attribuire ai bandi di gara, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettere a)...

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