Legislazione

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@I. D.L. 25 ottobre 2002, n. 236. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 254 del 29 ottobre 2002) , coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2002, n. 284 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 303 del 28 dicembre 2002).

(Estratto).

4. (Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria). 1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

7. (Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza). 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".

7 bis. (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi). 1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003.".

  1. All'articolo 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003.".

    13 sexies. (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). 1. Al secondo periodo dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

  2. All'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

    @II. L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 305 del 31 dicembre 2002).

    (Estratto).

    2. (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche). 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo

    10» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10 bis»;

    b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

    Art. 10 bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione). 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

    2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

    3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

    4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

    5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali

    ;

    c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10 bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

    b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;

    d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

    Art. 13. (Altre detrazioni). 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c bis), d), h bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

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    a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

    b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

    c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

    d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

    e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

    2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

    a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

    b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

    c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

    d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

    e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

    f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.700 euro;

    g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.700 euro ma non a 52.000 euro.

    3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

    a) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 29.400 euro;

    b) 126 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.400 euro ma non a 31.000 euro;

    c) 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 32.000 euro.

    4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro

    .

  3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10 bis del medesimo testo unico,».

  4. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

  5. La deduzione di cui all'articolo 10 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

  6. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30 settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del...

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