Legislazione

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@I. D.M. (Min. att. prod.) 6 marzo 2003. Elenco riepilogativo di norme europee armonizzate adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, concernente l'attuazione della direttiva 90/396/CEE sugli apparecchi a gas (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2003).

Art. un. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, è pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un elenco riepilogativo delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE.

L'allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco riepilogativo dei riferimenti delle norme europee armonizzate e delle norme italiane corrispondenti.

L'allegato II, parte integrante del presente decreto, contiene i testi delle norme nazionali che traspongono le norme europee armonizzate di maggiore interesse per gli utilizzatori ed i consumatori.

(Allegati omessi)

@II. D.M. (Min. comun.) 14 marzo 2003. Contributo per l'acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l'accesso a larga banda ad Internet, ai sensi dell'art. 89 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 83 del 9 aprile 2003).

1. (Ripartizione della somma stanziata). 1. L'ammontare dello stanziamento previsto dall'art. 89, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di seguito denominata «la legge», rispettivamente per le persone fisiche, i pubblici esercizi e gli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività e per le persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet, è così ripartito:

a) 4 milioni di euro per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 1, della legge, relativo agli apparati idonei a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (DVBT) e la conseguente interattività, nonché per i contributi di cui al predetto art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet, utilizzati per la predetta interattività;

b) 27 milioni di euro per i contributi di cui al medesimo art. 89, comma 2, della legge, relativo agli apparati di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati via Internet.

2. (Procedure per l'assegnazione dei contributi per apparati per trasmissione e/o ricezione a larga banda dei dati via Internet).

  1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), come stabiliti dalla legge nella misura di 75 euro per ciascun accesso, sono erogati per il tramite degli operatori di telecomunicazioni con i quali i beneficiari abbiano stipulato un contratto di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet.

  2. I contributi vengono corrisposti mediante uno sconto di ammontare corrispondente a 75 euro per ciascun accesso, praticato sull'ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet stipulati dopo il 1º dicembre 2002. Nel caso dell'acquisto il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio o del comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette entro il primo anno.

  3. Ai fini dell'erogazione dei contributi, con provvedimento del Ministero delle comunicazioni - Direzione generale concessioni ed autorizzazioni, di seguito denominato «il Ministero», sono stabilite almeno quattro tipologie di lotti di autorizzazioni preventive, da rilasciare agli operatori di telecomunicazioni di cui al comma 1 che ne facciano richiesta, ciascuna contenente l'ammontare dello stanziamento relativo al singolo lotto, che èstabilito sulla base dei dati di vendita degli accessi a larga banda ad Internet per tipologia di operatore. A tale scopo il Ministero richiede ad un campione rappresentativo di operatori di telecomunicazioni i dati di vendita dal 7 ottobre 2002 al 15 dicembre 2002. Il provvedimento è adottato entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

  4. Le tipologie di lotto possono essere modificate in qualsiasi momento dal Ministero, d'ufficio o su istanza degli operatori, debitamente documentata. In ogni caso il Ministero stesso, entro il 30 aprile 2003, provvederà alla conferma o alla revisione dei lotti da assegnare, in relazione all'andamento dell'erogazione dei contributi.

    3. (Assegnazione dei lotti di autorizzazioni preventive e rimborso dei contributi erogati). 1. A ciascun operatore di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, che risulti assegnatario dei lotti di autorizzazioni preventive ai sensi del presente articolo, sono rimborsati i contributi erogati in relazione ai contributi di abbonamento al servizio di accesso a larga banda stipulati dopo il 1º dicembre 2002, ai beneficiari propri utenti.

  5. I lotti di autorizzazioni preventive sono assegnati ai soggetti di cui al comma 1, che ne abbiano fatto richiesta scritta a mezzo di raccomandata entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 2, comma 3. I lotti, la cui validità massima è pari a trenta giorni, sono assegnati a ciascun soggetto entro sette giorni lavorativi dalla data della comunicazione dell'attivazione del proprio sistema informativo di cui al comma 4 del presente articolo.

  6. Per usufruire dell'assegnazione di un successivo lotto i soggetti di cui al comma 1 devono inviare al Ministero un documento elettronico contenente gli estremi degli abbonamenti al servizio di accesso alarga banda riferiti al precedente lotto.

  7. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 forniscono al Ministero, nel formato elettronico stabilito nel provvedimento di cui all'art. 2, comma 3, gli identificativi informatici (indirizzo IP statico e password) di un proprio sistema informativo (server) che operi su Internet con protocollo FTP (File Tranfer Protocol) e consenta l'accesso dall'esterno in sola lettura. Il sistema informativo, realizzato dal soggetto assegnatario del lotto di autorizzazioni preventive e dal medesimo gestito sotto la propria responsabilità, deve contenere un documento elettronico per ciascun lotto di contributi assegnato con i dati identificativi dei beneficiari che hanno usufruito del contributo, della data dei relativi contratti di fornitura del servizio di accesso a larga banda e dell'operatore che fornisce il servizio stesso.

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  8. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero, mediante posta elettronica con avviso di ricevimento, la presenza sul proprio sito FTP del file contenente le informazioni sugli utenti che hanno fruito dei contributi relativi al corrente lotto di autorizzazioni preventive assegnato.

  9. L'avviso relativo al file di cui al comma 5 è inviato dal soggetto assegnatario al termine dell'assegnazione di tutti i contributi ad esso relativi e comunque non oltre il trentesimo giorno dal completamento dell'assegnazione del lotto medesimo. Decorso tale termine non sono più assegnati contributi a valere sul lotto in questione.

  10. Il Ministero, entro il secondo giorno lavorativo seguente a quello di segnalazione dell'avviso di cui al comma 5, effettuati i necessari controlli sui dati forniti e sulla consistenza dello stanziamento residuo, rilascia, o segnala di non poter rilasciare, l'autorizzazione ad un lotto successivo, identico al precedente.

  11. Entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione ad un lotto successivo, il Ministero emette un mandato di pagamento, a favore del soggetto assegnatario relativo al lotto precedente.

  12. Il mandato di pagamento è unico per tutte le tipologie di contratto stipulate (acquisto...

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