Legislazione

Pagine423-424

Page 423

@I. L. 27 marzo 2001, n. 97. Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 80 del 5 aprile 2001).

1. (Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare). 1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: ´di assoluzioneª sono soppresse;

b) nel comma 1, le parole: ´pronunciata in seguito a dibattimentoª sono soppresse e, dopo le parole: ´il fatto non sussiste oª, sono inserite le seguenti: ´non costituisce illecito penale ovveroª;

c) dopo il comma 1, Ë aggiunto il seguente: ´1 bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilit‡ disciplinare davanti alle pubbliche autorit‡ quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceit‡ penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commessoª.

2. (Modifica all'articolo 445 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale la parola: ´Ancheª Ë sostituita dalle seguenti: ´Salvo quanto previsto dall'articolo 653, ancheª.

3. (Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio). 1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformit‡ a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica Ë disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione, puÚ procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello gi‡ svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunit‡ circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa puÚ ricevere da tale permanenza.

  1. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT