Legislazione

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@I. Decisione Quadro 2004/68/GAI del Consiglio CE del 22 dicembre 2003, n. 68. Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (G.U.C.E. del 20 gennaio 2004, n. L. 13).

1. (Definizioni). Ai fini della presente decisione quadro s'intende per:

a) «bambino»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni;

b) «pornografia infantile»: materiale pornografico che ritrae o rappresenta visivamente:

i) un bambino reale implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, fra cui l'esibizione lasciva dei genitali o dell'area pubica; o

ii) una persona reale che sembra essere un bambino implicata o coinvolta nella suddetta condotta di cui al punto i); o

iii) immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta;

c) «sistema informatico»: qualsiasi dispositivo o sistema di dispositivi interconnessi o collegati, dei quali uno o più di uno opera il trattamento automatico di dati secondo un programma;

d) «persona giuridica»: s'intende qualsiasi entità che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

2. (Reati relativi allo sfruttamento sessuale dei bambini). Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato la condotta intenzionale di chi:

a) costringe un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico, ne trae profitto o lo sfrutta sotto qualsiasi forma a tali fini;

b) induce un bambino alla prostituzione o alla produzione di spettacoli a carattere pornografico;

c) partecipa ad attività sessuali con un bambino, laddove: i) faccia uso di coercizione, forza o minaccia;

ii) dia in pagamento denaro, o ricorra ad altre forme di remunerazione o compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali; oppure

iii) abusi di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza nel bambino.

3. (Reati di pornografia infantile). 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché siano punibili come reato, che siano o meno poste in essere a mezzo di un sistema informatico, le seguenti condotte intenzionali, allorché non autorizzate:

a) produzione di pornografia infantile;

b) distribuzione, diffusione o trasmissione di pornografia infantile;

c) offerta o messa a disposizione di pornografia infantile; d) acquisto o possesso di pornografia infantile.

  1. Uno Stato membro può prevedere che esulino dalla responsabilità penale le condotte connesse con la pornografia infantile: a) di cui all'articolo 1, lettera b), punto ii) in cui la persona reale che sembra essere un bambino aveva in realtà diciotto anni o un'età superiore ai diciotto anni al momento in cui è stata ritratta; b) di cui all'articolo 1, lettera b), punti i) e ii), in cui, trattandosi di produzione e possesso, immagini di bambini che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale siano prodotte e detenute con il loro consenso e unicamente a loro uso privato. Anche nei casi in cui sia stata stabilita l'esistenza del consenso...

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