Legislazione

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@I. L.R. (Piemonte) 2 luglio 2003, n. 14. Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale) (Gazzetta Ufficiale 3ª Serie spec.n. 43 del 25 ottobre 2003).

1. (Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3). 1. L'art. 1 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), è sostituito dal seguente:

Art. 1. (Finalità). - 1. Al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico ed acustico e di migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico la Regione, per il quinquennio 2003-2007, concede contributi diretti ad incentivare il rinnovo del materiale rotabile a favore dei servizi complementari al trasporto pubblico di linea effettuati con le seguenti modalità di trasporto:

a) servizio di taxi con autovettura;

b) servizio di noleggio con conducente e autovettura.

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2. (Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2000). 1. L'art. 2 della legge regionale n. 3/2000, è sostituito dal seguente:

Art. 2. (Contributi). - 1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in conto capitale o in conto canoni per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica alimentate a benzina o gasolio, aventi la destinazione di cui all'art. 82, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), fino al 20 per cento della spesa sostenuta, con un limite massimo di contributo di euro 4.200,00 per autovettura.

2. Il limite massimo di contributo concedibile è aumentato di euro 2.000,00 per autovetture a trazione elettrica o dotate di alimentazione esclusiva a metano o bifuel.

3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che, alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 3, abbiano la destinazione di cui al comma 1, abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente il contributo.

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3. (Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2000). 1. L'art. 4 della legge regionale n. 3/2000, è sostituito dal seguente:

Art. 4. (Divieto di cumulo). - 1. Il contributo non è ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non è cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari di cui all'art. 3, da norme comunitarie, statali e regionali.

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4. (Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 3/2000).

  1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 3/2000, è inserito il seguente:

    Art. 5-bis. (Clausola valutativa). - 1. La giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonché valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico ed acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.

    .

    La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

    @II. D.M. (Min. trasp.) 12 settembre 2003. Recepimento della direttiva 2003/19/CE della Commissione del 21 marzo 2003 che modifica, adeguandola al progresso tecnico, la direttiva 97/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle masse ed alle dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 259 del 7 novembre 2003).

    1. 1. Gli allegati da I a IV del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante.

    2. 1. A decorrere dal 1º ottobre 2003, in relazione ai veicoli conformi al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto, non è consentito per motivi concernenti le masse e le dimensioni:

    a) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, o

    b) rifiutare, per un tipo di veicolo a motore delle categorie M2, M3, N ed O, di attribuire le masse ammissibili per l'immatricolazione o l'ammissione alla circolazione a norma dell'allegato IV; quando richiesto, o

    c) rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'ammissione alla circolazione di tali veicoli.

  2. A decorrere dal 1º ottobre 2004 non è consentito rilasciare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale di un tipo di veicolo delle categorie M2, M3, N ed O, per motivi concernenti le masse e le dimensioni, se non sono rispettate le disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, come da ultimo modificato dal presente decreto.

    3. 1. Il presente decreto fa salve le omologazioni rilasciate a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997, nonché del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1997 come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, e non preclude l'estensione di tali omologazioni a norma del decreto in base al quale sono state rilasciate.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

GLI ALLEGATI DA I A IV DEL DECRETO DEL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 14 NOVEMBRE 1997, COME MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 20 GIUGNO 2003, SONO COSI MODIFICATI:

A) L'allegato I è modificato come segue:

1) Dopo il titolo del punto 2 è inserita la frase seguente:

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Le definizioni figuranti nell'allegato I (comprese le note a piè di pagina) e nell'allegato II della direttiva 70/156/CEE si applicano alla presente direttiva

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2) Il punto 2.4.1. è modificato come segue: a) Il sesto e il settimo trattino sono sostituiti dai seguenti: «- specchi e altri dispositivi per la visione indiretta, - dispositivi di aiuto alla visione.».

b) Il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo trattino sono sostituiti dai seguenti:

- gradini di accesso e maniglie,

- protezioni di gomma e dispositivi analoghi,

- piattaforme di sollevamento, rampe di accesso e attrezzature analoghe in ordine di marcia, di lunghezza non superiore a 300 mm, purché non aumentino la capacità di carico del veicolo.

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c) Sono aggiunti il tredicesimo e il quattordicesimo trattino seguenti:

- aste di presa dei veicoli a propulsione elettrica,

- parasole esterni.

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3) Il punto 2.4.2. è modificato come segue: a) il settimo trattino è sostituito dal seguente: «- specchi e altri dispositivi per la visione indiretta.». b) Sono aggiunti l'undicesimo e il dodicesimo trattino seguenti:

- dispositivi di aiuto alla visione,

- dispositivi retraibili di guida laterale montati su autobus e autopullman, destinati ad essere utilizzati in sistemi di veicoli guidati, se non retratti.

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4) Al punto 2.4.3., il secondo trattino è sostituito dal seguente: «- pantografi o aste di presa in posizione sollevata.».

5) Al punto 2.4.4., il secondo trattino, è sostituito dal seguente:

- i dispositivi di cui al punto 2.4.1.

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6) Il punto 2.5. è sostituito dal seguente: «2.5. per "massa del veicolo in ordine di marcia" si intende la massa definita nell'allegato I, punto 2.6. della direttiva 70/156/ CEE.».

7) La seconda frase del punto 2.6. è sostituita dalla seguente: «La categoria del veicolo è determinata in conformità dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE.».

8) I punti 2.7., 2.8. e 2.9. sono sostituiti dai seguenti: «2.7. per "massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse (m)" si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale che l'asse può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.

Nel caso dei veicoli della categoria N1, la massa massima tecnicamente ammissibile dell'asse o degli assi posteriori non può essere superata di più del 15% e la massa massima a carico tecnicamente ammissibile non può essere superata di più del 10% o, se tale valore è superiore, di 100 kg; questa disposizione si applica solo nel caso di un veicolo trattore per rimorchi, purché la velocità di esercizio sia limitata a non più di 80 km/h.

Il costruttore del veicolo specifica nel manuale dell'utente la limitazione di velocità o altre condizioni di esercizio.

2.8. per "massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (µ)" si intende la massa massima corrispondente al massimo carico statico verticale che il gruppo di assi può trasmettere al suolo in base alle caratteristiche costruttive del veicolo e dell'assale dichiarate dal costruttore del veicolo.

2.9. per "massa rimorchiabile" si intende il carico totale trasmesso al suolo dall'asse o dagli assi del veicolo o dei veicoli rimorchiati».

9) Il punto 2.11. è sostituito dal seguente: «2.11. per "massa massima tecnicamente ammissibile sul punto di aggancio di un veicolo a motore" si intende la massa corrispondente al massimo carico statico verticale ammissibile sul punto di aggancio per costruzione del veicolo a motore e/o del dispositivo di attacco, dichiarata dal costruttore. Per definizione, tale massa non comprende la massa del dispositivo di attacco del veicolo a motore.».

10) Il punto 2.13. è sostituito dal seguente: «2.13. per "massa massima a carico tecnicamente ammissibile della combinazione di veicoli (MC)" si intende la massa totale di una combinazione di veicolo a motore e rimorchio (o rimorchi)...

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