Legislazione

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@I. D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340. Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 283 del 4 dicembre 2003).

1. (Campo di applicazione). 1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m3.

  1. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m3, devono essere adeguati a quanto previsto al titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    2. (Obiettivi). 1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

    a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di g.p.l., di incendio e di esplosione;

    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;

    c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/ o locali contigui all'impianto;

    d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;

    e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

    3. (Ubicazione dell'impianto). 1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:

    a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

    b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;

    c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

  2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

    4. (Divieto di permanenza in aree non più rispondenti). 1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

  3. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengono a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.

    5. (Mancanza delle distanze di sicurezza). 1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.

    6. (Deroghe). 1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, può essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 104 del 7 maggio 1998.

  4. Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne.

    7. (Abrogazioni). Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;

    b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;

    c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;

    d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;

    e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;

    f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.

    8. (Disposizioni finali). 1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repub-Page 214blica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

    ALLEGATO A

    REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO PER AUTOTRAZIONE (art. 1 comma 1)

TITOLO I

GENERALITÀ.

  1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

  2. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce: area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi; barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di: garantire il funzionamento della pompa sotto battente; isolare la pompa dal g.p.l. contenuto nel serbatoio per la manutenzione; capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio; pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo; punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa; punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi; raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle autocisterne dell'impianto fisso.

Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di g.p.l.; serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del g.p.l. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti; sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio: sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di: isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvola di intercettazione comandate a distanza; isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume...

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