Legislazione

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@I. Posizione Comune Consiglio CE 9 ottobre 2003, n. 63. Modifica delle direttiva 70/156/CEE e 80/1268/CEE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante dei veicoli N1 (Gazzetta Ufficiale U.E. n. C 305E/1 del 16 dicembre 2003).

1. La direttiva 70/156/CEE Ë modificata come segue: a) Nell'allegato IV, parte I la riga 39 Ë sostituita dalla seguente:

(Omissis) b) Nel certificato di conformit‡ CE per i veicoli completi o completati delle categorie N1, N2 e N3 di cui all'allegato IX, parte I, p. 2 Ë aggiunto il seguente nuovo punto:

´46.2. emissioni di CO2/consumo di carburante (1) (N1 soltanto):

Numero della direttiva di base e della direttiva che per ultimo la modifica applicabili per l'omologazione CE del tipo: ...

Emissioni di CO2

Consumo di combustibile

ciclo urbano

... g/Km

... l/100 Mm o per i combustibili gassosi m3/100 Km (1)

ciclo extraurbano

... g/Km

... l/100 Km o per i combustibili gassosi m3/100 Km (1)

ciclo misto

... g/Km

... l/100 Km o per i combustibili gassosi m3/100 Km (1)

(1) Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina Ë utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento del motore e in cui il serbatoio della benzina non puÚ contenere pi˘ di 15 litri di benzina, sono considerati, ai fini della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassosoª.

2. Gli allegati I e II della direttiva 80/1268/CEE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

3. Al pi˘ tardi il ... (*), la Commissione:

a) presenta uno studio sulle possibilit‡ di ottenere dati rappresentativi relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per i veicoli completati in pi˘ fasi e per i veicoli le cui emissioni sono misurate conformemente alla direttiva 88/77/CEE al fine di tener conto degli aspetti di costo/efficienza di tali misurazioni;

b) presenta una valutazione del concetto di famiglia di veicoli introdotto nella presente direttiva;

c) ove opportuno, presenta al comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE progetti di misure per l'adeguamento della presente direttiva al progresso tecnico.

    (*) 2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


4. Se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo di base, il carrozziere puÚ utilizzare i dati relativi alla produzione di CO2 e al rendimento energetico forniti da tale costruttore.

5. 1. A decorrere da ... (**) per i veicoli della categoria N1, gli Stati membri non possono, per motivi concernenti l'emissione di CO2 o il consumo di carburante:

a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale a qualsiasi tipo di veicolo a motore,

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 70/ 156/CEE, se i dati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante sono stati determinati conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 80/1268/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

  1. A decorrere dal 1∫ gennaio 2005, per i veicoli della categoria N1, classe I, e a decorrere dal 1∫ gennaio 2007 per i veicoli della categoria N1, classi II e III, gli Stati membri:

    a) non concedono pi˘ l'omologazione CE conformemente all'articolo 4, paragrafo1 della direttiva 70/156/CEE, e

    b) rifiutano l'omologazione di portata nazionale, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, se i valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni di cui alla direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente direttiva.

  2. A decorrere dal 1∫ gennaio 2006 per i veicoli della categoria N1, classe I, e con effetto dal 1∫ gennaio 2008 per i veicoli della categoria N1, classi II e III, gli Stati membri:

    a) considerano i certificati di conformit‡ dei nuovi veicoli emessi ai sensi della direttiva 70/156/CEE non pi˘ validi per gli scopi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di tale direttiva,

    b) rifiutano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di nuovi veicoli non accompagnati da un certificato di conformit‡ valido a sensi della direttiva 70/156/CEE, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 di tale direttiva, se i valori relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni della direttiva 80/1268/CEE, modificata dalla presente direttiva.

  3. Per i veicoli completati inpi˘ fasi della categoria N1 le date di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono posticipate di dodici mesi.

  4. Ai fini del presente articolo: - per veicolo della categoria N1, classe I s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento non superiore a 1.305 Kg;

    - per veicolo della categoria N1, classe II, s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento maggiore di 1.305 Kg, ma non superiore a 1.760 Kg;

    - per veicolo della categoria N1, classe III s'intende un veicolo N1 con una massa di riferimento superiore a 1.760 Kg.

      (**) Un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.


    6. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al-Page 328la presente direttiva al pi˘ tardi entro il ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalit‡ del riferimento sono decise dagli Stati membri.

      (*) 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.


    7. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

    8. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO
  1. L'allegato I della direttiva 80/1268/CEE Ë modificato come segue.

1) Il punto 1 Ë sostituito dal seguente: ´1. Campo di applicazione. La presente direttiva si applica alla misurazione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) e del consumo di carburante dei veicoli delle categorie M1 e N1.

Essa non si applica a un tipo di veicoli N1 se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:

- il tipo di motore montato su detto tipo di veicolo N1 Ë stato omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE; e

- la produzione annua totale a livello mondiale di veicoli N1 del costruttore Ë inferiore a 2.000 unit‡ª.

2) Il punto 2.3 Ë sostituito dal seguente: ´2.3. Per la prova descritta al punto 6 un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare sar‡ presentato quando il servizio tecnico, che Ë responsabile delle prove di omologazione, effettua esso stesso le prove. Per i veicoli M1 e N1 le cui emissioni sono state omologate ai sensi della direttiva 70/220/CEE, il servizio tecnico controller‡ durante la prova che il veicolo rispetti i valori limite applicabili a quel tipo di veicolo ai sensi della direttiva 70/220/CEEª.

3) Al punto 6.1 Ë aggiunto il seguente paragrafo: ´I veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocit‡ massima necessari durante il ciclo di prova vanno azionati con l'acceleratore completamente premuto finchÈ non raggiungano di nuovo la curva operativa richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova devono essere registrate nella relazione di provaª.

4) Il punto 11 Ë sostituito dal seguente: ´11. Estensione dell'omologazione.

11.1. L'omologazione puÚ essere estesa ai veicoli dello stesso tipo o di un tipo diverso che differiscono per quanto riguarda le seguenti caratteristiche di cui all'allegato II, se le emissioni di CO2 misurate dal servizio tecnico non superano di pi˘ del 4% per i veicoli della categoria M1 e del 6% per i veicoli della categoria N1 il valore previsto all'omologazione: - massa di riferimento - massa massima autorizzata - tipo di carrozzeria: per i veicoli M1: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupË, decapottabile, veicolo multi uso per i veicoli N1: autocarro, furgone

- rapporti totali di trasmissione - equipaggiamento e accessori del motore.

11.2. Estensione dell'omologazione per i veicoli della categoria N1 all'interno di una famiglia:

11.2.1. Per i veicoli della categoria N1 omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.2, l'omologazione puÚ essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se, per il servizio tecnico, il consumo di carburante del nuovo veicolo non Ë superiore a quello del veicolo su cui si basa il consumo di carburante della famiglia.

L'omologazione puÚ altresÏ essere estesa ai veicoli che:

- sono fino a 110 Kg pi˘ pesanti dei membri della famiglia sottoposti a prova, purchÈ siano entro i 220 Kg dal membro della famiglia pi˘ leggero, e

- hanno un rapporto totale di trasmissione pi˘ basso di quello del membro della famiglia sottoposto a prova esclusivamente a causa di un cambiamento della dimensione dei pneumatici, e

- si conformano alla famiglia sotto ogni altro aspetto.

11.2.2. Per i veicoli della categoria N1 omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.3, l'omologazione puÚ essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza prove addizionali solo se per il servizio tecnico il consumo di carburante del nuovo veicolo rientra nei limiti rilevati per i due veicoli della famiglia che hanno rispettivamente il...

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