Legislazione

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@I. Decisione CE 9 luglio 2003, n. 2004/261. Aiuto di Stato C 11/2002 (ex N 382/2001) al quale l'Italia intende dare esecuzione in favore di alcuni automezzi pesanti destinati al trasporto stradale di merci per deviarne la circolazione dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26 (Gazzetta Ufficiale Unione Europea 19 marzo 2004, n. L. 81/80).

  1. Procedimento.

    Con lettera del 12 giugno 2001 l'Italia ha notificato il testo unificato dei progetti di legge regionale nn. 14 e 87 del 2000, recanti «Deviazione di circolazione degli automezzi pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26».

    Con lettere del 4 settembre 2001 e del 21 gennaio 2002 le autorità italiane hanno comunicato informazioni complementari alla Commissione. In particolare, con lettera del 14 gennaio 2002 (DG TREN/A/51067) esse hanno trasmesso alla Commissione un progetto di protocollo d'intesa intervenuta fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte, le associazioni degli autotrasportatori e Società Autostrade spa.

    Con lettera del 27 febbraio 2002, la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto de quo.

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. La Commissione ha invitato l'Italia e gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in oggetto.

    Con lettere del 17 maggio 2002 (DG TREN/A/59000) e del 17 gennaio 2003 [SG2003A/1199] l'Italia ha trasmesso alla Commissione le osservazioni a questo riguardo. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte dei terzi interessati.

  2. Descrizione dettagliata dell'aiuto.

    2.1. Breve descrizione delle misure iniziali. Per salvaguardare la sicurezza dei cittadini interessati, proteggere l'ambiente e sviluppare il turismo nella zona del Lago Maggiore, la Regione Piemonte propone di attuare un sistema di deviazione stagionale della circolazione obbligatorio per tutti i veicoli destinati al trasporto stradale di merci di almeno 7,5 tonnellate dalla strada statale 33 del Lago Maggiore verso l'autostrada A26.

    A tal fine, si impegna a pagare i pedaggi dovuti dai veicoli sopraccitati per l'utilizzo della suddetta autostrada fino a concorrenza del 40%. Conformemente alla legislazione nazionale in materia di deviazione temporanea della circolazione degli automezzi pesanti, le autorità italiane giustificano questa misura, tra l'altro, richiamandosi al fatto che nella fattispecie l'unica alternativa possibile alla strada statale è un'autostrada a pedaggio.

    2.2. Descrizione dettagliata delle misure attuali. Ai sensi del testo unificato dei disegni di legge regionale n. 14/ 2000 e n. 87/2000, la Regione Piemonte intende deviare temporaneamente, nel periodo compreso tra il 1º giugno e 30 settembre 2003, la circolazione di alcuni automezzi pesanti nella zona della costa del Lago Maggiore dalla strada statale verso l'autostrada a pedaggio A26, nei tratti compresi tra Gravellona Toce e Castelletto Ticino e Gravellona Toce e Borgomanero, in ambo i sensi di percorrenza. Questa misura ha lo scopo di salvaguardare la sicurezza dei cittadini della sponda del Lago Maggiore che è messa in pericolo soprattutto durante i mesi estivi, quando le strade costiere sono interessate da un aumento sensibile della circolazione dovuta al flusso turistico in questa zona. La suddetta misura contribuirà anche a proteggere l'ambiente (con particolare riferimento alla riduzione dell'inquinamento) e a sviluppare il turismo della zona, riducendo i tempi di percorrenza delle merci su strada.

    I veicoli interessati sono gli automezzi di almeno 7,5 tonnellate adibiti al trasporto stradale di merci, e in particolare autobus, trattori stradali, autotreni, autoarticolati e veicoli adibiti al trasporto di materiali per i settori della costruzione, della manutenzione delle infrastrutture stradali e dell'estrazione mineraria. Questi veicoli sono identificati direttamente da Società Autostrade spa, che è la società concessionaria dell'autostrada A26, mediante il sistema di pedaggio elettronico «Telepass» e con gli attestati di pagamento consegnati al momento del passaggio al casello autostradale.

    Con lettera del 17 gennaio 2003 [SG2003A/1199] l'Italia ha esteso il campo d'applicazione della misura di cui trattasi agli automezzi pesanti, italiani e comunitari, di almeno 7,5 tonnellate che effettuano il pagamento dei pedaggi con sistemi diversi dal «Telepass», in particolare ai veicoli della stessa categoria che effettuano il pagamento dei pedaggi in contante, a mezzo Bancomat, carte di credito e Viacard.

    Per quanto riguarda l'applicazione della misura alla sola categoria dei veicoli di almeno 7,5 tonnellate, occorre sottolineare che nell'ordinamento giuridico italiano questi sono i veicoli cui normalmente si applicano i provvedimenti di divieto temporaneo di circolazione.

    Le condizioni d'applicazione della misura sono state stabilite in una bozza di protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Regione Piemonte, dalla Società Autostrade spa e dalle associazioni degli autotrasportatori. Sulla base di quest'accordo la Regione Piemonte si è impegnata a compensare parzialmente i pedaggi dovuti per l'utilizzo obbligatorio dell'autostrada A26, in particolare fino a concorrenza del 40% e nei limiti di un bilancio massimo di circa 155.000 EUR. Le associazioni dei trasportatori stradali, da parte loro, si sono impegnate a fare in modo che i loro soci paghino almeno il 40% dei suddetti pedaggi. Inoltre, Società Autostrade spa offre una riduzione del 20% ai veicoli citati.

    Per quanto attiene le modalità della riduzione è previsto che gli utenti del sistema di pedaggio elettronico «Telepass» ricevano la riduzione dei pedaggi pagati su fattura, mentre i trasportatori che effettuano il pagamento dei pedaggi in contanti, a mezzo Bancomat, carta di credito o Viacard, ricevano la riduzione direttamente al momento del passaggio al casello da Società Autostrade spa. La Regione Piemonte si impegna a rimborsare alla detta società la parte a suo carico (fino a concorrenza del 40% dei costi dovuti) delle riduzioni sul pagamento dei pedaggi.

    Gli importi dei pedaggi da pagare variano secondo la categoria del veicolo e il tratto autostradale interessato e sono compresi tra 0,77 e 5,4 EUR per veicolo e per percorso.

    L'adozione della misura in oggetto è necessaria per il fatto che il solo percorso alternativo alla strada statale del Lago Maggiore il cui accesso sarà limitato, è l'autostrada A26, per il quale è previsto il pagamento di un pedaggio. Infatti, nell'ordinamento giuridico italiano ogni volta che sia deciso il divieto temporaneo di circolazione di automezzi pesanti per ragioni di sicurezza pubblica, sicurezza stradale o tutela della salute, gli enti locali devono indicare uno o più percorsi alternativi, uno almeno dei quali non deve comportare l'uso obbligatorio di parti di autostrade soggette al pagamento di pedaggi.

    Con lettera del 17 gennaio 2003 [SG2003A/1199] le autorità italiane hanno trasmesso alla Commissione i risultati di uno studio volto a misurare il livello d'inquinamento provocato da un veicoloPage 564 con peso massimo di 26 tonnellate che percorre i tragitti, andata e ritorno, Castelletto Ticino-Gravellona Toce e Borgomanero-Gravellona Toce utilizzando sia l'autostrada A26 sia le strade SS 33, SS 142 e SR 229. Questo studio dimostra che, anche se il tragitto autostradale è superiore di 10 chilometri ai tragitti effettuati utilizzando le strade nazionali, utilizzando l'autostrada A26 è possibile constatare una cospicua riduzione del consumo di carburante e, dunque, del livello delle emissioni inquinanti.

    Sulla base delle previsioni sull'aumento del numero dei veicoli che utilizzano l'autostrada sopra indicata in occasione dell'attuazione della deviazione della circolazione degli automezzi pesanti nella zona del Lago Maggiore, le autorità italiane hanno valutato anche la quantità complessiva di gasolio che potrebbe essere risparmiato negli anni 2003, 2004 e 2005. Secondo l'Italia, questa diminuzione di gasolio avrebbe come effetto la riduzione delle emissioni inquinanti e contribuirebbe perciò a migliorare le condizioni ambientali nella zona interessata, in particolare il livello d'inquinamento atmosferico.

    Attualmente la misura in questione sembra avere carattere sperimentale ed essere limitata al periodo compreso tra il 1º giugno e 30 settembre 2003. In attesa di verificare i risultati dell'esperimento, la Regione Piemonte prevede di istituire un gruppo di lavoro, costituito da un rappresentante di ogni ente firmatario del protocollo d'accordo.

    2.3. Motivi che hanno indotto ad avviare il procedimento. Nell'avvio del procedimento formale d'esame, la Commissione ha constatato che, nel caso di cui trattasi, la misura prevista dalle autorità italiane sembra rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In particolare, essa mobilita risorse stradali, conferisce un vantaggio finanziario al solo settore stradale, in particolare alle imprese che effettuano trasporti stradali di merci tramite automezzi pesanti almeno 7,5 tonnellate che utilizzano il sistema di pedaggio elettronico «Telepass», liberandoli da oneri che normalmente gravano sul loro bilancio. La Commissione ha anche constatato che la misura si applica solamente a una parte limitata della rete stradale nazionale. Inoltre, ha considerato che tale misura può essere qualificata come un aiuto al funzionamento che, tenuto conto del grado d'apertura alla concorrenza del settore dei trasporti di merci su strada, falsa o rischia di falsare gli scambi intracomunitari.

    La Commissione ha espresso i suoi dubbi relativamente all'eventuale compatibilità della misura con l'articolo 87, paragrafo 2 o 3, e con...

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