Legislazione

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@I. Provv. (Anas) 20 dicembre 2002. Autorizzazione del progetto relativo alla autostrada Salerno-Reggio Calabria. Lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 2º, tratto 5º, lotti 6, 7, 8, 9, 10, dal km 259+700 (svincolo di Cosenza sud escluso) al km 286+000 (svincolo di Altilia incluso); tronco 2º, tratto 6º, lotto 1º, dal km 286+000 al km 294+600 (svincolo di San Mango d'Aquino incluso); tronco 2º, tratto 7º, lotto 1º, dal km 294+600 al km 304+200 (svincolo di Falerna incluso), da realizzarsi nei comuni di Belsito, Malito, Marzi, Dipignano, Mendicino, Paterno Calabro, San Mango d'Aquino, Grimaldi, Mangone, Falerna, Cosenza, Santo Stefano Rogliano, Altilia, Martirano, Martirano Lombardo, Nocera Terinese, presentato da A.N.A.S. spa (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 143 del 21 giugno 2004).

1. Ai sensi e per gli effetti della raggiunta intesa tra Stato e regione Calabria, secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, questo Dipartimento autorizza la realizzazione del progetto dei lavori di ammodernamento ed adeguamento alle norme CNR/80 del tronco 2, tratto 5, lotto 6 (dal km 259+700 svincolo di Cosenza sud escluso, al km 261+700); tronco 2, tratto 5, lotto 7 (dal km 261+700 al km 266+300); tronco 2, tratto 5, lotto 8 (dal km 266+300 al km 274+000 svincolo di Rogliano incluso); tronco 2, tratto 5, lotto 9 (dal km 274+000 al km 278+400); tronco 2, tratto 5, lotto 10 (dal km 278+400 al km 286+000 svincolo di Altilia incluso); tronco 2, tratto 6, lotto 1 (dal km 286+000 al km 294+600 svincolo di San Mango D'Aquino incluso); tronco 2, tratto 7, lotto 1 (dal km 294+600 al km 304+200 svincolo di Falerna incluso) dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Si richiamano, nel contempo, le prescrizioni e le condizioni contenute nelle espressioni di parere citate nei precedenti «considerato», quelle specificate nei pareri resi in conferenza dai soggetti partecipanti a quelle pervenute dagli enti non partecipanti alla conferenza che, sulla scorta degli elaborati progettuali e unitamente al verbale della conferenza di servizi suddetta, si allegano e formano parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto, conforme alla determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 14- ter della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti o, comunque, invitati a partecipare alla conferenza sempre in relazione alla conformità urbanistica delle opere.

3. È fatto obbligo all'A.N.A.S. di pubblicare il presente provvedimento nel rispetto della normativa vigente in materia. Di tale adempimento deve essere data comunicazione al Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

@II. D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142. Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 127 dell'1 giugno 2004).

1. (Definizioni). 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:

a) infrastruttura stradale: l'insieme della superficie stradale, delle strutture e degli impianti di competenza dell'ente proprietario, concessionario o gestore necessari per garantire la funzionalità e la sicurezza della strada stessa;

b) infrastruttura stradale esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) infrastruttura stradale di nuova realizzazione: quella in fase di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque non ricadente nella lettera b);

d) ampliamento in sede di infrastruttura stradale in esercizio: la costruzione di una o più corsie in affiancamento a quelle esistenti, ove destinate al traffico veicolare;

e) affiancamento di infrastrutture stradali di nuova realizzazione a infrastrutture stradali esistenti: realizzazione di infrastrutture parallele a infrastrutture esistenti o confluenti, tra le quali non esistono aree intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stradali stesse;

f) confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato: decreto legislativo n. 285 del 1992;

g) sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

h) variante: costruzione di un nuovo tratto stradale in sostituzione di uno esistente, fuori sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km per autostrade e strade extraurbane principali, 2 km per strade extraurbane secondarie ed 1 km per le tratte autostradali di attraversamento urbano, le tangenziali e le strade urbane di scorrimento;

i) ambiente abitativo: ogni ambiente interno, ad un edificio, destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgano le attività produttive;

l) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dai piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A;

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m) centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del D.L.vo n. 285 del 1992 e successive modificazioni;

n) fascia di pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale, per ciascun lato dell'infrastruttura, a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

2. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali di cui al comma 2.

  1. Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al presente decreto:

    A) autostrade;

    B) strade extraurbane principali;

    C) strade extraurbane secondarie;

    D) strade urbane di scorrimento;

    E) strade urbane di quartiere;

    F) strade locali.

  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano: a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;

    b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

  3. Alle infrastrutture di cui al comma 2 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 1997.

  4. I valori limite di immissione stabiliti dal presente decreto sono verificati, in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1º aprile 1998, e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

    3. (Fascia di pertinenza acustica). 1. Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1.

  5. Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B.

  6. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

    4. (Limiti di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione). 1. Il presente articolo si applica alle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).

  7. Per le infrastrutture di cui al comma 1 il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

  8. Le infrastrutture di cui al...

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