Legislazione

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@I. Decr. (Min. trasp.) 14 maggio 2004. Recepimento della direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 che modifica la direttiva 92/24/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 172 del 24 luglio 2004).

1. 1. L'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, è sostituito dal seguente:

Art. 1 (Definizioni). 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per veicolo, ogni veicolo a motore delle categorie M2, M3, N2 o N3, secondo le definizioni dell'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, destinato a circolare su strada, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h;

b) per dispositivo di limitazione di velocità, un limitatore di velocità destinato ad essere utilizzato sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, per il quale può essere concessa l'omologazione quale entità tecnica indipendente ai sensi del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974 come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002. I sistemi di limitazione della velocità massima di un veicolo montati di serie, integrati all'origine in fase di progettazione del veicolo, devono soddisfare gli stessi requisiti dei dispositivi di limitazione della velocità.

.

  1. Nell'allegato I, punto 1.1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, il terzo capoverso è sostituito dal seguente:

    Il presente decreto è inteso a limitare ad un valore prescritto la velocità massima su strada dei veicoli per il trasporto di merci delle categorie N2 ed N3 e dei veicoli per il trasporto di passeggeri delle categorie M2 ed M3 mediante un dispositivo o un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo la cui funzione principale consiste nel regolare l'alimentazione di carburante del motore.

    .

    2. 1. A decorrere dal 17 novembre 2004, non è consentito, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi:

    a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale di un veicolo, di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo;

    b) vietare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo né vietare la vendita o l'uso di un dispositivo di limitazione della velocità o di un sistema di limitazione della velocità montato sul veicolo, se i veicoli, i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sul veicolo sono conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, come modificato dal presente decreto.

  2. A decorrere dal 1º gennaio 2005 non è consentita, per motivi riguardanti i dispositivi di limitazione della velocità o i sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli, l'immatricolazione ed è vietata la vendita o la messa in circolazione o l'uso dei veicoli e dei dispositivi di limitazione della velocità o dei sistemi di limitazione della velocità montati sui veicoli non conformi alle disposizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/24/CEE, come modificato dal presente decreto.

    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @II. Provv. (Ag. entr.) 9 giugno 2004. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Teramo (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 149 del 28 giugno 2004).

    Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Teramo nel giorno 28 maggio 2004.

    Motivazioni.

    L'Ufficio provinciale A.C.I. di Teramo, con nota prot. 1031/64 del 27 maggio 2004, ha comunicato la chiusura al pubblico degli sportelli nell'intera giornata del 28 maggio 2004 per assemblea sindacale del personale.

    La procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura con nota del 31 maggio 2004, prot. 9167/ SGAmm/2004.

    Riferimenti normativi dell'atto.

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

    Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

    @III. D.M. (Min. trasp.) 10 giugno 2004. Approvazione della graduatoria dei progetti di cui al bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n.151 del 30 giugno 2004).

    1. Sono approvate le graduatorie degli interventi strategici di cui al «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale» approvato con decreto dirigenziale 13 novembre 2003, n. 4325, predisposte dalla commissione di valutazione nominata con decreto ministeriale 19 febbraio 2004, n. 198/CD; dette graduatorie costituiscono parte integrante del presente decreto come allegati A1, A2 e A3 relativi rispettivamente ai punti 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3 del secondo «Programma annuale di attuazione 2003».

    2. Sono ammessi al cofinanziamento previsto dal suddetto «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale» gli interventi inseriti nell'elenco riportato nell'allegato B1, che fa parte integrante del presente decreto, relativo alla linea di azione 2.4.1, per un importo complessivo di cofinanziamento di Euro 32.424.202,00 che viene assegnato sotto forma di limiti di impegno quindicennale.

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    3. Sono inoltre ammessi al cofinanziamento previsto dal suddetto «Bando relativo a interventi strategici per la sicurezza stradale» gli interventi inseriti nell'elenco riportato nell'allegato B2 che fa parte integrante del presente decreto, relativo alle linee di azione 2.4.2 e 2.4.3, per un importo complessivo di cofinanziamento di Euro 19.221.488,00 che viene assegnato sotto forma di limiti di impegno quindicennale, non trovando pertanto completa copertura il cofinanziamento del progetto, inserito nell'ultima posizione del suddetto elenco al n. 12.

    (Si omettono gli Allegati).

    @IV. Provv. (Ag. entr.) 10 giugno 2004. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 151 del 30 giugno 2004).

  3. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 7 giugno 2004.

    1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 7 giugno 2004 con sospensione dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.

    Motivazioni.

    La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale ad una assemblea indetta dalle R.S.U.; l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno dalle 10,30 alle 12,30; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 9 giugno 2004 con nota n. 1148/04.

    Riferimenti normativi dell'atto.

    Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

    Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592.

    Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @V. D.M. (Min. trasp.) 16 giugno 2004, n. 2085. Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola di Favignana (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 157 del 7 luglio 2004).

    1. (Divieto). Dal 10 luglio al 31 agosto 2004 è vietato l'afflusso, sull'isola di Favignana, di veicoli a motore appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune omonimo. Ad apposite ordinanze sindacali è rimandata la decisione per eventuali limitazioni della circolazione sulle strade dell'isola.

    2. (Autorizzazioni in deroga). Nel periodo di vigenza menzionato all'art. 1 del presente decreto possono affluire sull'isola:

    a) veicoli per il trasporto pubblico;

    b) veicoli per il trasporto di merci deperibili;

    c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

    d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse;

    e) veicoli appartenenti a proprietari o locatari di abitazioni ubicate sull'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nell'elenco degli utenti della fornitura di energia elettrica. Il Comune di Favignana provvederà al rilascio dell'apposita attestazione, limitatamente ad un veicolo ed un motociclo per nucleo familiare;

    f) veicoli appartenenti a persone che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o extra alberghieri;

    g) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso;

    h) autoveicoli con targa...

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