Legislazione

Pagine1143-1146

Page 1143

@I. Dir. CE 29 aprile 2004, n. 5. Interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (Gazzetta Ufficiale U.E. L. 200 del 7 giugno 2004).

1. (Obiettivo e ambito di applicazione). 1. La presente direttiva stabilisce le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità. Essa si applica alla riscossione elettronica di tutti i tipi di pedaggi stradali, sull'intera rete stradale comunitaria urbana e interurbana, autostrade, strade principali o secondarie e altre strutture come tunnel, ponti e traghetti.

  1. La presente direttiva non si applica: a) a sistemi di pedaggio stradale per i quali non esistono strumenti elettronici di riscossione dei pedaggi;

    b) a sistemi di telepedaggio stradale che non richiedono l'installazione di apparecchiature a bordo;

    c) a sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali per i quali i costi di adeguamento ai requisiti della presente direttiva sarebbero sproporzionati rispetto ai benefici.

  2. Per raggiungere l'obiettivo di cui al paragrafo 1, è creato un servizio europeo di telepedaggio. Questo servizio deve garantire l'interoperabilità in tutta la Comunità per l'utente dei sistemi di telepedaggio già applicati negli Stati membri e di quelli che saranno introdotti in futuro nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

    2. (Soluzioni tecnologiche). 1. Tutti i sistemi di telepedaggio messi in servizio a decorrere dal 1º gennaio 2007 si basano sull'uso di una o più delle tecnologie seguenti:

    a) localizzazione satellitare;

    b) comunicazioni mobili secondo la norma GSM-GPRS (riferimento GSM TS 03.60/23.060);

    c) tecnologia a microonde a 5,8 Ghz.

  3. È messo in funzione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 il servizio europeo di telepedaggio. Gli operatori devono mettere a disposizione dell'utenza interessata un'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli, idonea per essere utilizzata con tutti i sistemi di telepedaggio in servizio negli Stati membri, che utilizzi le tecnologie di cui al paragrafo 1 e sia atta all'uso sui veicoli di tutti i tipi secondo il calendario di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Detta apparecchiatura dovrà essere interoperabile e in grado di comunicare almeno con tutti i sistemi in funzione negli Stati membri utilizzando una o più delle tecnologie elencate nel paragrafo 1. Le relative modalità sono stabilite dal comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, comprese le disposizioni sulla disponibilità dell'apparecchiatura da installare a bordo dei veicoli per soddisfare la richiesta degli utenti interessati.

  4. Si raccomanda che i nuovi sistemi di telepedaggio messi in servizio dopo l'adozione della presente direttiva utilizzino il posizionamento satellitare e le tecnologie di comunicazione mobile di cui al paragrafo 1. In riferimento all'eventuale migrazione verso sistemi che utilizzano dette tecnologie da parte di sistemi che utilizzano altre tecnologie, la Commissione, in collaborazione con il comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, elaborerà una relazione entro il 31 dicembre 2009. Detta relazione comprenderà uno studio di utilizzo per ognuna delle tecnologie di cui al paragrafo 1, nonché un'analisi del rapporto costi/benefici. All'occorrenza, la Commissione correderà la relazione di una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio per una strategia di migrazione.

  5. Fatto salvo il paragrafo 1, l'apparecchiatura di bordo può anche essere adatta ad altre tecnologie, a condizione che ciò non comporti un ulteriore onere per gli utenti né crei discriminazione fra di essi. Laddove opportuno, l'apparecchiatura a bordo potrebbe anche essere collegata al tachigrafo elettronico del veicolo.

  6. Gli Stati membri che dispongono di sistemi di pedaggio adottano le misure necessarie per aumentare l'uso dei sistemi di telepedaggio. Essi si adoperano per garantire che, entro il 1º gennaio 2007, almeno il 50% del flusso del traffico di ogni casello possa utilizzare sistemi di telepedaggio. Le corsie utilizzate per la riscossione di telepedaggi possono anche essere utilizzate per la riscossione di pedaggi con altri mezzi, tenendo debito conto della sicurezza.

  7. I lavori di interoperabilità delle tecnologie di telepedaggio esistenti, realizzati nell'ambito del servizio europeo di telepedaggio, garantiscono la reciproca compatibilità e interfaccia di tali tecnologie con le tecnologie di cui al paragrafo 1 e delle loro attrezzature.

  8. Gli Stati membri si adoperano affinché il trattamento dei dati personali necessari al funzionamento del servizio europeo di telepedaggio avvenga ai sensi delle norme comunitarie in materia di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, soprattutto la loro riservatezza e affinché, in particolare, siano rispettate le disposizioni delle direttive 95/46/CE e 2002/58/ CE.

    3. (Creazione di un servizio europeo di telepedaggio). 1. Un servizio europeo di telepedaggio è creato su tutte le reti stradali della Comunità sulle quali è riscosso per via elettronica un pedaggio o un diritto stradale d'uso. Tale servizio sarà definito da un corpus di norme contrattuali che autorizzano tutti gli operatori e/o gli emittenti a fornire il servizio, una serie di norme e requisiti tecnici e un contratto di abbonamento unico tra i clienti e gli operatori e/ o gli emittenti che offrono il servizio. Si estende su...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT