Legislazione

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@Decisione quadro 25 ottobre 2004, n. 757/GAI. Decisione quadro del Consiglio CE riguardante la fissazione di norme relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (Gazzetta Ufficiale C.E. n. L 335 dell'11 novembre 2004).

1. (Definizioni). Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

1) «stupefacenti»: tutte le sostanze contemplate dalle seguenti convenzioni delle Nazioni Unite:

a) la convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (quale modificata dal protocollo del 1972);

b) la convenzione di Vienna sulle sostanze psicotrope del 1971. Tale termine comprende altresì le sostanze poste sotto controllo nell'ambito dell'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche (1);

2) «precursori»: le sostanze classificate nella legislazione comunitaria che attua gli obblighi derivanti dall'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;

3) «persona giuridica»: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto nazionale applicabile ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

    (1) G.U. L 167 del 25 giugno 1997, pag. 1.


2. (Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori). 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:

a) la produzione, la fabbricazione, l'estrazione, la preparazione, l'offerta, la commercializzazione, la distribuzione, la vendita, la consegna a qualsiasi condizione, la mediazione, la spedizione, la spedizione in transito, il trasporto, l'importazione o l'esportazione di stupefacenti;

b) la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca o della pianta della cannabis;

c) la detenzione o l'acquisto di stupefacenti allo scopo di porre in essere una delle attività di cui alla lettera a);

d) la fabbricazione, il trasporto, la distribuzione di precursori, quando la persona che compie tali atti sia a conoscenza del fatto che essi saranno utilizzati per la produzione o la fabbricazione illecite di stupefacenti.

  1. Sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione quadro le condotte descritte al paragrafo 1, se tenute dai loro autori soltanto ai fini del loro consumo personale quale definito dalle rispettive legislazioni nazionali.

    3. (Istigazione, complicità e tentativo). 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano...

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