Legislazione

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@I. Decisione del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 919. Relativa alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente implicazioni transfrontaliere (G.U.U.E. del 30 dicembre 2004, L. 389).

1. (Definizione). Ai fini dell'applicazione della presente decisione si intende per:

1) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, rimorchio e roulotte quali definiti nelle disposizioni relative al sistema d'informazione Schengen (SIS).

2) «autorità nazionali competenti»: qualsiasi autorità nazionale designata dallo Stato membro ai fini della presente decisione che può includere, se del caso, la polizia, i servizi doganali, le guardie di frontiera e le autorità giudiziarie.

2. (Obiettivo). 1. Obiettivo della presente decisione è realizzare una migliore cooperazione all'interno dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

  1. Particolare attenzione è prestata al collegamento tra il furto di veicoli e il loro commercio illecito, da un lato, e forme di criminalità organizzata quali il traffico di stupefacenti, di armi e la tratta degli esseri umani, dall'altro.

    3. (Cooperazione tra le autorità nazionali competenti).

  2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione nazionale, per rafforzare la cooperazione reciproca tra le autorità nazionali competenti, al fine di combattere contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli, tra l'altro attraverso accordi di cooperazione.

  3. Particolare attenzione è prestata alla cooperazione con riferimento al controllo delle esportazioni, tenuto conto delle rispettive competenze degli Stati membri.

    4. (Cooperazione tra le autorità competenti e il settore privato). 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per organizzare consultazioni periodiche, se del caso, tra le autorità nazionali competenti, conformemente alla legislazione nazionale, alle quali possono partecipare rappresentanti del settore privato (quali i gestori di registri privati di veicoli scomparsi, il settore assicurativo e quello automobilistico) al fine di coordinare le informazioni e le attività di ciascuno in questo settore.

  4. Gli Stati membri agevolano, conformemente alla legislazione nazionale, le procedure da seguire per il rapido rimpatrio di un veicolo dissequestrato dalle autorità nazionali competenti.

    5. (Punti di contatto in materia di criminalità connessa con i veicoli). 1. Entro il 30 marzo 2005, gli Stati membri designano, all'interno delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, un punto di contatto responsabile della lotta contro la criminalità transfrontaliera connessa con i veicoli.

  5. Gli Stati membri autorizzano i punti di contatto a scambiare esperienze, conoscenze specialistiche ed informazioni generali e tecniche sulla criminalità connessa con i veicoli, in base alla legislazione applicabile in vigore. Lo scambio di informazioni si estende ai metodi e alle migliori pratiche in materia di prevenzione della criminalità connessa con i veicoli. Tali scambi non comprendono lo scambio di dati a carattere personale.

  6. Le informazioni riguardanti i punti di contratto nazionali designati, comprese le successive modifiche, sono comunicate al Segretariato generale del Consiglio che le pubblica nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

    6. (Segnalazione di veicoli rubati e di carte di circolazione). 1. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, ogni qualvolta sia stato denunciato il furto di un veicolo, a inserire immediatamente una segnalazione per il veicolo in questione nel SIS conformemente alla legislazione nazionale e, se possibile, nell'apposita base dati relativa ai veicoli rubati dell'Interpol.

  7. Lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione nell'archivio di ricerca procede immediatamente, conformemente alla legislazione nazionale, al ritiro di detta segnalazione non appena viene meno il motivo della medesima.

  8. Le autorità competenti degli Stati membri provvedono, in seguito alla denuncia di furto di carte di circolazione, a segnalarlo immediatamente nel SIS, conformemente alla legislazione nazionale.

    7. (Immatricolazione). 1. Ciascuno Stato membro provvede affinché le sue autorità competenti adottino le misure necessarie per prevenire l'uso fraudolento e il furto di documenti di immatricolazione di veicoli.

  9. Gli uffici nazionali della motorizzazione sono informati dalle autorità incaricate dell'applicazione della legge del fatto che un veicolo in fase di immatricolazione risulta rubato. L'accesso a tal fine alla base dati ha luogo nel debito rispetto del diritto comunitario.

    8. (Prevenzione dell'uso fraudolento di carte di circolazione). 1. Al fine di prevenire l'uso fraudolento di carte di circolazione, ciascuno Stato membro provvede affinché, conformemente alla legislazione nazionale, le autorità competenti adottino le misure necessarie per ritirare la carta di circolazione del proprietario o del possessore del veicolo dopo che quest'ultimo ha subìto gravi danni in seguito ad una collisione (perdita totale).

  10. Si procede inoltre al ritiro, conformemente alla legislazione nazionale se nel corso di un controllo da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione della legge sorge il sospetto che siano state alterate le caratteristiche d'identità del veicolo, quale il numero d'identificazione del veicolo.

  11. La carta di circolazione è restituita solo previo controllo e verifica positiva dell'identità del veicolo e conformemente alla legislazione nazionale.

    9. (Europol). Ciascuno Stato membro provvede affinché le autorità incaricate dell'applicazione della legge informano l'Europol, ove necessario, sui responsabili di atti di criminalità connessa con i veicoli, nell'ambito del mandato e della missione di Europol.

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    10. (Formazione e sviluppo di competenze specialistiche). Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli istituti nazionali responsabili della formazione delle pertinenti autorità incaricate dell'applicazione della legge promuovano nel loro piano di studi se del caso in collaborazione con l'Accademia europea di polizia, la formazione specialistica nel settore della prevenzione e dell'investigazione dei furti di veicoli. L'Europol può contribuire a tale formazione nell'ambito della sua sfera di competenze.

    11. (Riunione dei punti di contatto e relazione annuale al Consiglio). I punti di contatto competenti per la criminalità connessa con i veicoli si riuniscono almeno una volta all'anno sotto la presidenza dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. L'Europol è invitata a partecipare a tali riunioni. La presidenza presenta al Consiglio una relazione sui progressi compiuti riguardo alla pertinente cooperazione pratica tra le autorità incaricate dell'applicazione della legge.

    12. (Clausola di riesame). Il Consiglio riesamina l'attuazione della presente decisione il 30 dicembre 2007.

    13. (Presa di effetto). La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

    Per gli Stati membri in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS non siano ancora entrate in vigore, gli obblighi derivanti dalla presente decisione connessi con il SIS hanno effetto alla data in cui tali disposizioni saranno applicate, come specificato nella decisione del Consiglio adottata a tal fine in conformità delle procedure applicabili.

    @II. L. 15 dicembre 2004, n. 308. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (Suppl. ord. n. 187 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2004 n. 302).

    1. 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione di testi unici:

    a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

    b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

    c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

    d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

    e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

    f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

    g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

  12. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo comma 1, definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

  13. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

  14. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  15. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per...

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