Legislazione

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@I. Decisione quadro del Consiglio CE 24 febbraio 2005, n. 212. /GAI. Confisca di beni, strumenti e proventi di reato (G.U.U.E. n. L 68 del 15 marzo 2005).

1. (Definizioni). Ai fini della presente decisione quadro si intende per:

- «provento», ogni vantaggio economico derivato da reati. Esso può consistere in qualsiasi bene quale definito al secondo trattino.

- «bene», un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni,

- «strumento», qualsiasi bene usato o destinato a essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati,

- «confisca», una sanzione o misura, ordinata da un'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento per uno o più reati, che consite nel privare definitivamente di un bene,

- «persona giuridica», qualsiasi entità così definita a norma del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altri organismi pubblici nell'esercizio dei pubblici poteri e di organizzazioni internazionali pubbliche.

2. (Confisca). 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi.

  1. Per quanto riguarda i reati fiscali, gli Stati membri possono ricorrere a procedure diverse dalle procedure penali per privare l'autore del reato dei proventi che ne derivano.

    3. (Poteri estesi di confisca). 1. Ciascuno Stato membro adotta almeno le misure necessarie per poter procedere, nei casi di cui al paragrafo 2, alla confisca totale o parziale dei beni detenuti da una persona condannata per un reato:

    a) commesso nel quadro di un'organizzazione criminale quale definita nell'azione comune 98/733/GAI, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, qualora il reato sia contemplato:

    - dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro,

    - dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o se questro e...

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