Legislazione

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@I. D.L. 21 febbraio 2005, n. 17. Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 43 del 22 febbraio 2005).

1. (Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, Ë aggiunto, in fine, il seguente periodo: ´La richiesta per la restituzione nel termine Ë presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale Ë cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.ª; b) il comma 2 Ë sostituito dal seguente: ´2. Se Ë stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato Ë restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state gi‡ proposte dal difensore.ª;

c) dopo il comma 2 Ë inserito il seguente: ´2 bis. La richiesta indicata al comma 2 Ë presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato.ª;

d) al comma 3 il periodo: ´La richiesta per la restituzione nel termine Ë presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale Ë cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto.ª Ë soppresso.

2. (Modifiche agli articoli 157 e 161 del codice di...

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