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@I. L. 31 luglio 2006, n. 241. Concessione di indulto (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 176 del 31 luglio 2006).

1. 1. È concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

  1. L'indulto non si applica: a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

    1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

    2) 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

    3) 270 quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

    4) 270 quinquies (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

    5) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

    6) 280 bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

    7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

    8) 289 bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

    9) 306 (banda armata);

    10) 416, sesto comma (associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale);

    11) 416 bis (associazione di tipo mafioso);

    12) 422 (strage);

    13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

    14) 600 bis (prostituzione minorile);

    15) 600 ter (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600 quater.1 del codice penale;

    16) 600 quater (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600 quater.1 del codice penale, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600 quater;

    17) 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

    18) 601 (tratta di persone);

    19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

    20) 609 bis (violenza sessuale);

    21) 609 quater (atti sessuali con minorenne);

    22) 609 quinquies (corruzione di minorenne);

    23) 609 octies (violenza sessuale di gruppo);

    24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

    25) 644 (usura);

    26) 648 bis (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze...

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