Legislazione

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@I. D.M. (Min. trasp.) 13 marzo 2006. Norme relative all'adeguamento al progresso tecnico delle caratteristiche costruttive funzionali delle autocaravan e dei caravan (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 135 del 13 giugno 2006).

1. (Campo di applicazione). 1. Il presente decreto disciplina ai sensi di quanto previsto dall'art. 75 del codice della strada commi 2 e 3 ed in conformità al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n. 277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonché quello di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione degli stessi.

2. (Caratteristiche costruttive). 1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le attrezzature speciali previste dalle pertinenti direttive comunitarie, inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

In assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano diversamente i caravan debbono contenere nel vano abitabile almeno i posti a sedere, il tavolo, le cuccette e gli armadi o ripostigli.

  1. Le caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono quelle previste dalle disposizioni recate dalle direttive comunitarie inerenti i veicoli delle categorie M ed O, di cui all'allegato XI della direttiva n. 2001/116/CE, ovvero dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti.

  2. Le autocaravan ed i caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche costruttive di cui alle norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».

    3. (Omologazione ed accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione). 1. Ai veicoli di cui all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione del tipo, prevista dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277 del 2001, in conformità alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto.

  3. Le prescrizioni di cui al comma precedente si applicano agli stessi veicoli anche in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneità alla circolazione.

    4. (Disposizioni transitorie). 1. Restano salve le omologazioni già emanate ed è consentito il rilascio delle estensioni delle medesime, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine.

  4. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non è più possibile rilasciare l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonché procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.

    5. (Norme abrogate). 1. È abrogato il decreto ministeriale: decreto 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche applicabili ai veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e alle autocaravan».

    Il presente decreto sarà publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    @II. Decisione CE 20 marzo 2006, n. 368. Prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale CE n. L. 140 del 29 maggio 2006).

    1. 1. Nell'allegato alla presente decisione sono stabilite le prescrizioni tecniche dettagliate necessarie per eseguire le prove relative all'impiego di sistemi di protezione frontale in qualità di componenti originali installati su un veicolo a motore e di unità tecniche separate, di cui all'allegato I, punto 3, della direttiva 2005/66/CE.

  5. Nel caso di prove di omologazione di un sistema di protezione frontale come componente originale installato su un veicolo, qualora il sistema da provare sia stato progettato per essere utilizzato su diversi tipi di veicoli, tale sistema deve essere omologato separatamente per ogni tipo di veicolo cui è destinato.

    L'autorità di omologazione ha facoltà di derogare a prove supplementari qualora i tipi di veicolo in questione o i modelli dei sistemi di protezione frontale siano considerati sufficientemente simili.

    2. La presente decisione entra in vigore il 26 novembre 2006.

    3. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    (L'allegato è pubblicato sul sito www.latribuna.it)

    @III. D.M. (Min. giust.) 31 marzo 2006. Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ravenna. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 129 del 6 giugno 2006).

    In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Ravenna, nel giorno 7 febbraio 2006, a causa di intrusione di persone estranee nei locali dell'ufficio, i termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addetovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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    @IV. D.M. (Min. giust.) 31 marzo 2006. Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 129 del 6 giugno 2006).

    In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Misilmeri, nel giorno 12 novembre 2005, a causa di disinfestazione dei locali, i termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    @V. D.M. (Min. giust.) 31 marzo 2006. Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena. Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 129 del 6 giugno 2006).

    In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena, nel periodo compreso dal 18 gennaio 2006 al 17 febbraio 2006, a causa delle operazioni di trasloco nella nuova sede, i termini di decadenza per il compimento di taluni atti presso il detto Ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente dcreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    @VI. D.P.R. 11 aprile 2006, n. 205. Regolamento recante modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento delle intermodalità (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 130 del 7 giugno 2006).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. (Ambito di applicazione). 1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2- ter.

  1. Ai fini del presente regolamento: a) per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacità d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;

    b) per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;

    c) per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;

    d) per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attività volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;

    e) per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard più elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;

    f) per «potenziamento dell'intermodalità» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalità (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, terraaria) con le specifiche finalità del decongestionamento del traffico su strada nonché del raggiungimento di standard di sicurezza più elevati.

  2. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.

    2. (Ripartizione percentuale dei fondi). 1. Lo stanziamento di 20 milioni di euro quale limite d'impegno quindicennale a carico dello Stato recato dall'articolo 3, comma 2-ter della legge, è ripartito secondo le seguenti percentuali per le sottoindicate finalità:

    a) 90 per cento per interventi di innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale;

    b) 10 per cento per interventi di ristrutturazione aziendale e per l'innovazione tecnologica, connessi agli obiettivi di cui alla lettera a).

  3. Con successivi regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono modificate le percentuali di cui al comma 1...

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