Legislazione

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@I. Decis. CE 13 marzo 2006, n. 444. Adesione della Comunità al regolamento n. 55 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni concernenti l'omologazione di componenti di attacco meccanico di insieme del veicolo (Gazzetta Ufficiale U.E. L 181 del 4 luglio 2006).

1. 1. La Comunità applica il regolamento n. 55 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni concernenti l'omologazione di componenti di attacco meccanico di insieme di veicoli.

2. Il testo del regolamento è accluso alla presente decisione.

2. Il regolamento n. 55 è integrato nel sistema comunitario di omologazione tipo dei veicoli a motore.

3. La Commissione informa il segretario generale delle Nazioni Unite della presente decisione.

(Allegato omesso) *

* Il presente documento è consultabile nella versione integrale comprensiva di allegato sul sito www.latribuna.it nella sezione dedicata all'aggiornamento online della rivista.

@II. Decis. CE 13 marzo 2006, n. 443. Modifica delle decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE per rendere obbligatori i regolamenti della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 109 e n. 108 relativi ai pneumatici ricostruiti (Gazzetta Ufficiale U.E. L 181 del 4 luglio 2006).

1. La decisione 2001/507/CE è modificata come segue:

1) l'articolo unico è sostituito dal seguente: «Art. unico. La Comunità europea aderisce al regolamento n. 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi.

A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 109 di cui all'allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento»;

2) il testo del regolamento UN/ECE n. 109 allegato alla decisione 2001/507/CE è sostituito dal testo riportato nell'allegato 1 della presente decisione.

2. La decisione 2001/509/CE è modificata come segue:

1) l'articolo unico è sostituito dal seguente: «Art. unico. La Comunità europea aderisce al regolamento n. 108 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi.

A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 108 di cui all'allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento»;

2) il testo del regolamento UN/ECE n. 108 allegato alla decisione 2001/509/CE è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.

(Allegato omesso) *

* Il presente documento è consultabile nella versione integrale comprensiva di allegato sul sito www.latribuna.it nella sezione dedicata all'aggiornamento online della rivista.

Comunicato (Min. trasp.). Comunicato relativo alla decisione 2006/443/CE del Consiglio dell'Unione europea del 13 marzo 2006, che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE per rendere obbligatori i regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite n. 109 e n. 108, relativi ai pneumatici ricostruiti (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 172 del 26 luglio 2006).

Si porta a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 181 del 4 luglio 2006 è stata pubblicata la decisione 2006/443/CE del Consiglio del 13 marzo 2006.

La decisione 2006/443/CE, che modifica le decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE con le quali la Comunità europea ha aderito, rispettivamente, ai regolamenti n. 109 e n. 108 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è relativa all'omologazione della produzione dei pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore ed i loro rimorchi.

I testi dei regolamenti UN/ECE n. 109 e n. 108 allegati, rispettivamente, alle decisioni 2001/507/CE e 2001/509/CE sono sostituiti dai testi allegati alla decisione 2006/443/CE.

A partire dal 13 settembre 2006, le disposizioni dei regolamenti n. 109 e n. 108, di cui agli allegati alla decisione 2006/443/CE, si applicano obbligatoriamente per la commercializzazione, nella Comunità, dei pneumatici ricostruiti che rientrano nei campi di applicazione dei regolamenti medesimi.

@III. D.M. (Min. trasp.) 19 aprile 2006. Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 170 del 24 luglio 2006).

1. (Oggetto). 1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali», riportate in allegato al presente decreto, di cui formano parte integrante. Esse sono dirette a tutti gli enti proprietari e gestori delle strade di uso pubblico.

2. (Campo di applicazione). 1. Le norme approvate con il presente decreto si applicano alla costruzione di nuove in-Page 984tersezioni sulle strade ad uso pubblico, fatta salva la deroga di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n. 285/ 1992.

2. La deroga di cui al comma 1, supportata da specifiche analisi di sicurezza, è ammessa previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le intersezioni che interessano le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento, e del S.I.I.T. - Settore infrastrutture territorialmente competente - per le altre strade.

3. Nel caso di interventi di adeguamento di intersezioni esistenti le norme allegate costituiscono il riferimento cui la progettazione deve tendere.

4. Le norme allegate non si applicano alle intersezioni in corso di realizzazione ed a quelle per le quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato redatto il progetto definitivo, ovvero il progetto preliminare nel caso di opere inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001. Per i progetti preliminari di opere non inserite nei programmi della legge n. 443 del 21 dicembre 2001, già approvati, le varianti richieste in applicazione del presente decreto saranno introdotte in corso di stesura del progetto definitivo, senza l'obbligo di rivedere il progetto preliminare.

5. Le norme allegate costituiscono altresì il riferimento cui la progettazione deve tendere per gli accessi di nuova realizzazione, nelle more dell'emanazione di una specifica norma, fermo restando quanto stabilito in proposito dal codice della strada e dal Regolamento di attuazione.

3. (Pubblicazione). 1. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.

2. Il presente decreto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omette l'allegato)

@IV. D.M. (Min. trasp.) 27 aprile 2006. Procedure relative ai controlli periodici delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose della classe 2 dell'ADR, effettuati da organismi notificati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, riconosciuti idonei (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 177 del 1º agosto 2006).

1. (Campo di applicazione e finalità). 1. Le procedure stabilite dal presente decreto si applicano alle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada della classe 2 dell'ADR che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, qualora riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono effettuare, le operazioni nell'ambito dei controlli periodici relativo all'esame interno delle cisterne.

3. Fermo restando le vigenti procedure relative ai controlli delle cisterne rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, le procedure alternative stabilite dal presente decreto si applicano a richiesta dell'utenza.

2. (Riconoscimento di idoneità degli organismi notificati). 1. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n 23, che intendono ottenere il riconoscimento di idoneità per l'effettuazione delle operazioni decreto legge di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, devono:

a) presentare apposita istanza al Dipartimento dei trasporti terrestri nella quale dichiarano:

a.1 - che le operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 sono effettuate da personale qualificato, dotato di provata esperienza nel settore dei controlli sui materiali e sulle saldature;

a.2 - di operare, nel rispetto della pertinente normativa, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12972;

b) allegare alla suddeta istanza:

b.1 - la documentazione attestante che la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dell'assicurazione, già posseduta quale organismo notificato, è estesa anche alle operazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto;

b.2 - una dichiarazione nella quale sono indicati i nominativi delle persone alle quali è riconosciuta la facoltà di firma, designati per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 e che riporti anche le firme dei soggetti designati, autenticate nei modi di legge.

2. Il Dipartimento per i trasporti terrestri comunicherà agli uffici del S.I.I.T. l'elenco degli organismi riconosciuti per le effettuazioni delle operazioni di cui al comma 2, dell'art. 1, allegando copia delle firme depositate dei soggetti designati di cui al punto b.2 del comma 1.

3. (Procedure operative per gli organismi che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità). 1. L'organismo riconosciuto idoneo, dopo avere eseguito le operazioni...

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