Legislazione

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@I. D.L. 3 ottobre 2006, n. 262. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 230 del 3 ottobre 2006), convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2006, n. 286 (Suppl. ord. n. 223 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 277 del 28 novembre 2006).

(Estratto).

2. 1. - 3. (Omissis).

  1. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

    7 bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.

    5. - 54. (Omissis).

    55. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano quattro o più posti e una portata inferiore a chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori».

    56. L'aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.

    57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, è aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto.

    58. (Omissis).

    59. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

    60. In deroga a quanto disposto dal testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, n. 462, e per le cinque annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

    61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

    62. Le cinque annualità di cui al comma 61 decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dall'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

    63. A decorrere dai pagamenti successivi al 1º gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli è rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente decreto.

    64. - 70. (Omissis).

    71. Al testo unico delle imposte sui redditi...

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