Legislazione

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@I. Delib. (CIPE) 29 marzo 2006, n. 126. Primo programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/ 2001) collegamento Lecco-Bergamo: Calusco d'Adda-Terno d'Isola (Gazzetta Ufficiale Serie gen.n. 273 del 23 novembre 2006).

1. Approvazione progetto preliminare.

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 17 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compatibilità ambientale il progetto preliminare dell'intervento «Lecco-Bergamo. Sistema Pedemontano e Opere complementari Collegamento Calusco d'Adda-Terno d'Isola»;

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 334/2004, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 58.000.000,00 euro costituisce il limite di spesa dell'intervento ed è fissato in relazione all'ammontare del quadro economico dell'opera sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. Copertura finanziaria.

La decisione circa l'assegnazione di contributi a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche viene rinviata alla fase di approvazione del progetto definitivo.

3. Assegnazione CUP.

Il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP (codice unico di progetto) entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.

Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

4. Disposizioni finali.

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

4.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

4.3. Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

4.4. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo tra l'altro lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

(Si omette l'allegato)

@II. Delib. (CIPE) 9 maggio 2006, n. 132. 1º Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo - Nogarole Rocca (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 284 del 6 dicembre 2006).

1. È formulata valutazione positiva sul progetto definitivo «Raccordo autostradale della Cisa A15 - Autostrada del Brennero A22 Fontevivo (Parma)-Nogarole Rocca (Verona)».

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a quantificare l'onere correlato alle prescrizioni che, come specificato nella «legenda» di cui alla pagina 2 dell'allegato «prescrizioni» alla relazione istruttoria, potrebbero comportare un «aumento di costo ad iter processuale successivo» e provvederà altresì a specificare se detto onere sia fronteggiabile mediante ottimizzazione del quadro economico o con modalità che non gravino comunque sull'erario ovvero comportino un'elevazione rispetto al costo dell'intervento quale risulta dal piano finanziario da ultimo approvato dal Consiglio di amministrazione dell'ANAS spa.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a sottoporre a questo Comitato, per l'approvazione, il progetto definitivo in questione allorché sarà completato l'iter di approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra ANAS e società Autocamionale della Cisa spa citata nella «presa d'atto», che definisca gli impegni reciproci delle parti anche sotto l'aspetto finanziario, e dei relativi allegati. Resta demandata ai Ministri competenti all'approvazione la verifica sulle conformità dell'atto convenzionale e dei relativi allegati ai principi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia: in particolare, il piano finanziarioPage 208 dovrà risultare redatto secondo le direttive di cui alla citata delibera n. 131/2006.

@III. D.M. (Min. trasp.) 7 agosto 2006. Recepimento della direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/ CEE del Consiglio e della decisione C[2006]776 della Commissione europea del 20 marzo 2006 relativa alle prescrizioni tecniche dettagliate per l'esecuzione delle prove di cui alla direttiva 2005/66/CE (Suppl. ord. n. 226 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 279 del 30 novembre 2006).

1. 1. Scopo del presente decreto è il miglioramento della sicurezza dei pedoni e dei veicoli attraverso misure passive. Esso stabilisce prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di protezione frontale forniti come equipaggiamento originale del veicolo oppure come entità tecniche separate.

2. 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni e le definizioni di cui all'allegato I, punto 1 al presente decreto:

a) «veicolo», qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 ai sensi dell'art. 2 e dell'allegato II del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

b) «entità tecnica separata», un'entità tecnica separata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, destinata all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli.

3. 1. A decorrere dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di veicoli che sono provvisti di sistemi di protezione frontale rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II al presente decreto, non è consentito:

a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

b) vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione.

2. A decorrere dal 25 agosto 2006, riguardo ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata e che rispondono alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II al presente decreto, non è consentito: a) rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale;

b) vietare la vendita o la messa in circolazione.

3. A decorrere dal 25 novembre 2006 per i nuovi tipi di veicoli provvisti di sistemi di protezione frontale o per i nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata che non rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II al presente decreto, non è consentito il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale.

4. A decorrere dal 25 maggio 2007, riguardo ai veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell'allegato I e dell'allegato II al presente decreto, per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale:

a) non sono considerati validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo; e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

5. A decorrere dal 25 maggio 2007, le prescrizioni degli allegati I e II al presente decreto relative ai sistemi di protezione frontale forniti come entità tecniche separate si applicano ai fini dell'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

4. 1. Durante le prove di cui al punto 3 dell'allegato I al presente...

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